Segretari comunali, al via l’assunzione di ulteriori 103 unità

Con DPCM del 12 maggio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il ministero dell’Interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali è stato autorizzato ad assumere ulteriori n. 103 unità di segretari comunali.

Con tale provvedimento sarà possibile procedere all’assunzione di tutti i 448 borsisti che saranno ammessi al corso di formazione all’esito delle prove concorsuali relative al bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021), le cui prove scritte sono in corso di correzione da parte della Commissione esaminatrice.

È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche, anche in relazione alle misure di potenziamento delle strutture amministrative degli enti locali previste per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Milleproroghe, via libera all’emendamento del Governo sui segretari comunali nei piccoli comuni

Via libera dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento del Governo al Dl 198/2022 (cd Milleproroghe) che per i Comuni fino a 5 mila abitanti estende la possibilità fino a 24 mesi di mantenere la figura del segretario comunale, titolare anche in altre sedi di fascia superiore. La norma agevola così i piccoli Comuni, assicurando loro una figura professionale indispensabile all’attività amministrativa soprattutto in attuazione dei progetti del Pnrr.

«Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per il nostro Paese. Bisogna fare squadra e lavorare tutti insieme per creare quelle condizioni che rendano possibile attuare efficacemente i progetti finanziati e utilizzare così al meglio le ingenti risorse disponibili», sottolinea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, evidenziando che «l’emendamento approvato si muove in questa direzione. Consentirà difatti ai Comuni di piccole dimensioni di poter contare su figure dotate di elevata professionalità, che sapranno fornire un prezioso contributo per realizzare importanti progetti di rilancio e di sviluppo economico e sociale dei territori. Questo strumento si affianca all’impegno già portato avanti dal Viminale per sostenere tutti gli Enti locali, sia con specifici interventi normativi sia con altre iniziative che hanno già permesso negli ultimi mesi di incrementare gli organici dei segretari comunali».

«Con questo emendamento che ho fortemente caldeggiato – commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – andiamo incontro alle esigenze delle piccole realtà territoriali, che sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel reperire una figura ad alta specializzazione, non presente nei loro organici. Una attenzione ai territori, che si aggiunge all’intervento inserito in Legge di Bilancio con cui si autorizza per la dotazione dei segretari comunali l’accesso al fondo da 30 milioni di euro all’anno fino al 2026. Si tratta di un altro importante tassello con il quale intendiamo rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di questi enti. Siamo infatti consapevoli che il 70% delle risorse del PNRR impatta sulle realtà territoriali e dobbiamo quindi fornire loro tutti gli strumenti necessari per centrare gli obiettivi assegnati. Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti».

 

Pubblicato in G.U. il DPCM per l’assunzione di nuovi segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 208 del 6-9-2022 il DPCM del 13 luglio 2022 che autorizza il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali, i criteri e le modalità per la titolarità in sedi fino a 5000 abitanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto del ministro dell’Interno in data 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, 25, con il quale vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5000 abitanti.

Il provvedimento ministeriale, a partire dal 2022 e per tutta la durata di realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mira a supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi previsti dai programmi di finanziamento, soprattutto in quelle realtà in cui si sia verificata la vacanza della sede di segreteria o il bando per la sua copertura sia andato deserto.

Il sindaco di un comune avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti e il sindaco del comune capofila di una convenzione di segreteria avente una popolazione complessiva compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono richiedere al Ministero dell’interno l’autorizzazione a nominare, in qualità di titolare, un segretario iscritto nella fascia professionale C, qualora la procedura di pubblicizzazione della sede, effettuata nei centoventi giorni precedenti all’istanza, sia andata deserta. L’incarico di titolarità del Segretario avrà la durata di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi, previa motivata richiesta del sindaco, con l’attribuzione del conseguente trattamento economico previsto per la sede superiore. Al termine del periodo di incarico autorizzato ai sensi del presente decreto, ove non consegua la titolarità di una sede avente una popolazione fino a 3.000 abitanti, il segretario è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A seguito del collocamento in disponibilità al segretario è attribuito il trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato il DPCM per l’assunzione di 171 segretari comunali

Pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2022 il DPCM 29 marzo 2022 che autorizza il Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali – AGES) a procedere all’assunzione di 171 nuove unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nomina segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti e ampliamento turn-over al 120%

Via libera dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato Città al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli. E’ stato approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che prevede criteri e modalità attraverso cui può essere autorizzata la nomina per un periodo di sei mesi (prorogabile a 12 mesi) di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022 (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, rideterminato in un totale di 200 unità il fabbisogno di segretari comunali

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è stata approvata la rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali, nella misura massima consentita dalle attuali disposizioni, pari a ulteriori 33 unità, che si aggiungono alle 167 già definite per un totale di 200 nuovi segretari.
La decisione è stata presa nel corso della riunione del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto.
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le nuove disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, concernenti la possibilità, per i segretari di fascia iniziale, di assumere la titolarità in sedi fino a 5.000 abitanti, a partire dal 2022 e per tutta la durata di svolgimento del Pnrr, previa richiesta del sindaco e autorizzazione del ministero dell’Interno, per un periodo di sei mesi, prorogabile fino a dodici. Sono stati, inoltre, definiti i criteri e le modalità applicative da recepire con un decreto del ministro dell’Interno.
Infine, si è proceduto ad informare il Consiglio che nel prossimo mese di luglio, al termine degli esami finali, saranno iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali i partecipanti alla sessione ordinaria del Coa 6 destinata a 291 Segretari, ai quali si aggiungeranno a settembre gli ulteriori 221 corsisti della sessione aggiuntiva del Coa 6, per un totale di oltre 500 nuovi segretari comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali: quantificato il fabbisogno 2022 in 167 unità

Il Ministero dell’Interno informa che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, il fabbisogno per l’anno 2022 dei segretari comunali e provinciali, quantificato in 167 unità.
Nel prossimo mese di luglio poi – al termine del corso di formazione e degli esami finali – saranno immessi in ruolo 291 Segretari comunali della sessione ordinaria del Coa 6. A questi si aggiungeranno poco dopo – non appena terminato il tirocinio obbligatorio e gli esami finali – ulteriori 223 corsisti.
Si stanno organizzando, inoltre, le prove preselettive del concorso Co.A 2021 bandito per 448 borsisti a novembre scorso.
Il Consiglio direttivo ha, poi, approvato le modalità operative per lo svolgimento della formazione cosiddetta “suppletiva”, prevista per i segretari neo assunti. La formazione suppletiva è stata inserita, per la prima volta, nel Piano delle attività didattiche 2022. È stato strutturato un modello formativo dedicato ai neosegretari, che consentirà di monitorare l’assolvimento dell’obbligo formativo di 120 ore annue, nell’ambito del biennio successivo alla data di prima assunzione in servizio, prevedendo formazione online.
È stato approvato, infine, anche il piano della formazione 2022, in continuità con quanto previsto dalle direttive ministeriali degli scorsi anni, prevedendo il prosieguo delle attività di aggiornamento a distanza, sia in modalità sincrona e asincrona – mediante contributi videoregistrati pubblicati sul Campus virtuale dell’Albo. Destinatari dei percorsi formativi di aggiornamento, oltre ai segretari comunali e provinciali, anche amministratori, dirigenti e personale degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti

Con Ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014, nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.
Il Giudice ha ritenuto la norma in contrasto e in violazione dei principi di cui all’art. 3 della Cost., tanto sotto il profilo dell’uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli artt. 36 e 97 della Cost., nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell’art. 77 della Cost.
L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.
La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha risolto una questione di massima enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. La Corte ha posto a fondamento di tale decisione la ratio della disposizione individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.
La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito – nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.
Successivamente, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION