Albo dei Segretari: Circolare cancellazioni iscritti

L’art. 9, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69  ha introdotto, come noto, per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e che non hanno ancora conseguito la prima nomina, specifici obblighi la cui inosservanza comporta la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. In particolare, il comma 2-bis prevede l’obbligo di partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per sedi di segreteria per le quali l’iscritto sia in possesso dei requisiti, nell’ambito dell’albo regionale di iscrizione ovvero, in mancanza, presso altri albi regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.

Il successivo comma 2-ter dispone che, per i segretari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 2025) risultavano già iscritti all’Albo e non avevano ancora conseguito la prima nomina, la disciplina si applichi a decorrere dalla medesima data.

Con la circolare n. 6927 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale e non ancora destinatari della prima nomina. La circolare sottolinea la necessità di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli Albi regionali, chiamati a individuare i soggetti tenuti all’obbligo; verificare le manifestazioni di interesse effettivamente presentate; assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. Le verifiche riguardano le cosiddette “manifestazioni di interesse valide”, ossia riferite a sedi per le quali il segretario possiede i requisiti, nell’ambito della propria sezione regionale o, in assenza, in altre sezioni.

Le nuove regole non hanno effetti solo sugli iscritti, ma anche sugli enti locali. L’obbligo di partecipazione alle procedure potrebbe infatti: aumentare il numero di candidature per le sedi vacanti; favorire una maggiore copertura delle segreterie; incidere sulla disponibilità effettiva dei segretari nel medio periodo. Al tempo stesso, le eventuali cancellazioni dall’Albo, in caso di inadempimento, avranno riflessi sulla consistenza complessiva della platea e sulle future politiche assunzionali.

Particolare attenzione è posta sulla prima scadenza utile per la verifica del rispetto dell’obbligo annuale, fissata al 14 maggio 2026 per i segretari già iscritti alla data del 14 maggio 2025. Entro tale termine dovrà essere accertata la partecipazione ad almeno sei procedure di nomina. In caso contrario, sulla base delle verifiche trasmesse dagli Albi regionali, potranno essere avviati i procedimenti di cancellazione. La circolare invita quindi a un’attenta attività di informazione e sollecito nei confronti degli interessati, al fine di evitare effetti espulsivi dal sistema e garantire il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione delle sedi.

Contributo per il trattamento economico incarichi ai segretari comunali

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 7 agosto 2025, ricorda che con nota del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 39043 del 15 giugno 2023 è stata avviata la procedura telematica per la raccolta delle candidature finalizzate all’attribuzione del contributo ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, destinato a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai Segretari comunali. La misura trova fondamento nell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L’iniziativa è stata attuata in applicazione del D.P.C.M. 1° maggio 2023 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 136 del 13 giugno 2023), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse. Al termine della fase di acquisizione delle istanze è stata predisposta la graduatoria finale di merito. Sulla base delle risorse disponibili, per l’anno 2025 è stato possibile attribuire un contributo pari a € 40.000,00 a favore dei primi 639 enti utilmente collocati in graduatoria (Allegato n. 1).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato D.P.C.M. 1° maggio 2023: “Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito presso il predetto Dipartimento, per l’esercizio finanziario in corso immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1”.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 “Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell’interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti”.

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari Comunali, pubblicata sul sito dell’Albo la graduatoria della sessione ordinaria del corso COA-2021

E’ pubblicata sul sito istituzionale dell’Albo segretari comunali la graduatoria finale della sessione ordinaria del corso-concorso selettivo di formazione “Co.A -edizione 2021” ai fini dell’iscrizione degli aventi diritto all’Albo dei  Segretari comunali nella fascia iniziale della carriera.

Il “Co.A 2021” è stato articolato in due sessioni, quella “ordinaria” rivolta ai 448 ammessi al corso-concorso e quella “straordinaria” rivolta ai 36 idonei collocatisi dopo gli ammessi, che si sono svolte contestualmente.

A conclusione delle attività didattico-formative e del tirocinio, i corsisti aventi diritto a sostenere la verifica finale sono risultati 434 per la sessione ordinaria e 32 per la sessione straordinaria.

Con decreto prefettizio del 12 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria della sessione ordinaria. Si terranno a gennaio 2025 gli esami finali della sessione straordinaria.

Con questo ulteriore contingente di nuovi segretari comunali, che potranno essere individuati dai sindaci dei comuni di minori dimensioni demografiche già nei prossimi giorni, a seguito dell’assegnazione agli Albi regionali, si va completando un rilevante programma assunzionale a supporto delle esigenze organizzative e funzionali dei piccoli comuni.

Sono, infatti, oltre 900 i nuovi segretari iscritti all’Albo dal 2022 ad oggi, incrementando notevolmente l’organico della fascia iniziale della carriera che presenta una maggiore carenza di questa professionalità specialistica.

L’attività di potenziamento del numero dei segretari comunali prosegue in questi giorni con il concorso “Co.A 2024” per 441 borsisti, pubblicato sulla piattaforma InPA, per partecipare al quale è’ ancora possibile presentare domanda, sino al 21 dicembre p.v.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: FAQ contributo piccoli comuni a copertura degli oneri del personale e per segretari comunali

Sono state pubblicate le FAQ elaborate dal Ministero dell’interno d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica con le quali si forniscono chiarimenti su alcuni aspetti relativi all’assegnazione del contributo a copertura degli oneri sostenuti sia per l’assunzione del personale PNRR di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, e s.m.i., sia per i segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

 

La redazione PERK SOLUTION

Graduatoria dei comuni beneficiari del contributo segretari comunali

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 4 ottobre 2023 informa che, a seguito dell’esame delle istanze pervenute sull’apposita piattaforma digitale e della successiva elaborazione della graduatoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è in corso di formalizzazione il provvedimento con il quale verrà disposta l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, a copertura degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, come previsto dall’articolo 4 e 5 del D.P.C.M. 1° maggio 2023.

Il predetto sostegno, quantificato in un ammontare annuo pari a 40mila euro, avrà la durata del PNRR e, quindi, sarà erogato fino al 2026, ai Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che ne hanno fatto richiesta, sino a concorrenza delle risorse disponibili e previa verifica delle condizioni di accesso al Fondo. Per il corrente anno sarà attribuito un contributo pari ad euro 13.333,00, corrispondente alle risorse per il quarto quadrimestre, a favore dei primi 1.094 enti utilmente collocati in graduatoria.

Successivamente al pagamento verrà pubblicato, sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, un ulteriore comunicato per fornire ai comuni interessati informazioni in merito all’erogazione delle risorse assegnate a ciascuno di essi.

Allegati:
Elenco dei comuni beneficiari

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccoli Comuni, nuova fase di stanziamenti per gli incarichi dei segretari comunali

Sul portale del Dipartimento della funzione pubblica Lavoropubblico.gov.it da domani sarà attivo l’applicativo “Contributo per i segretari comunali”, progettato in collaborazione con Formez PA, dove i piccoli Comuni interessati potranno presentare istanza in modalità digitale. La novità arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 1 maggio 2023, che definisce i criteri di riparto, tra i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, delle risorse del Fondo Assunzioni PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026 (che era stato istituito con il decreto-legge n. 152/2021) anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. Il provvedimento rende operativa la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 828) che a partire da quest’anno ha esteso a tale scopo l’impiego del Fondo, già destinato ai piccoli Comuni attuatori di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per assunzioni di professionisti a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.

Al Dipartimento della funzione pubblica è demandata l’elaborazione della graduatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali, quantificato in un ammontare pari a 40mila euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026. Le candidature sull’apposito applicativo da parte dei piccoli Comuni saranno possibili fino al termine indicato con nota del Dipartimento della funzione pubblica, resa disponibile online. Sul portale Lavoro pubblico saranno pubblicate le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione del modulo. Per le amministrazioni è prevista anche la possibilità di essere supportate da un servizio di help desk dedicato.

Secondo quanto stabilito dal Dpcm, nell’assegnazione dei contributi si darà priorità ai piccoli Comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante, a partire da quelli che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario: per accedere al sostegno dovranno provvedere alla nomina del segretario entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Funzione pubblica. Seguono, in ordine di preferenza: i piccoli Comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; quelli aderenti ad una convenzione di segreteria, se ciascuno sotto i 5mila abitanti (in questo caso verranno valutati i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che partecipano alla convenzione e il contributo sarà attribuito collettivamente); infine quelli con segretario titolare non convenzionato.

L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che le risorse del Fondo assunzioni PNRR possano essere utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica per una efficace realizzazione dei progetti del Piano, sempre in favore dei piccoli Comuni. In questo senso, il Dpcm da poco pubblicato individua un finanziamento di un milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le iniziative così finanziate saranno svolte da esperti individuati attraverso il Portale del Reclutamento inPA, secondo bando adottato dalla Funzione pubblica d’intesa con ANCI.

A sostegno delle essenziali funzioni del segretario comunale, soprattutto per le amministrazioni che più sono in sofferenza, è intervenuto da ultimo anche il cosiddetto decreto-legge PA (il n. 44/2023). Il testo, per cui è atteso il via libera del Senato dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, prevede l’estensione da 24 a 36 mesi del periodo massimo durante il quale un funzionario di ruolo in un piccolo Comune, secondo gli specifici requisiti previsti, può svolgere le funzioni di vicesegretario comunale. Si stabilisce poi che, sempre fino al 2026, per i Comuni che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti per il contenimento delle spese di personale (art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 e art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017). Tale spesa per il segretario comunale deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto proprio dal Fondo assunzioni PNRR.

Il dl n. 44/2023 interviene sul Fondo anche puntualizzando che le risorse assegnate per il 2022 e non utilizzate restano nella disponibilità dei piccoli Comuni beneficiari anche per il 2023. Inoltre, per le assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026, la spesa di personale non rileva ai fini dell’art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017 in tema di trattamento accessorio (fonte Ministro per la PA).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2023 il DPCM 1 maggio 2023, recante “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”.

Il decreto, previsto dall’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.

il provvedimento prevede che le risorse di cui all’art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, siano destinate nel modo seguente:

– 1.000.000,00 di euro per l’anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con l’ANCI;

– la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026. Il contributo è pari a euro 40.000,00 ed è attribuito con il seguente ordine di priorità:

a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;

c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;

e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Segretari comunali, al via l’assunzione di ulteriori 103 unità

Con DPCM del 12 maggio 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il ministero dell’Interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali è stato autorizzato ad assumere ulteriori n. 103 unità di segretari comunali.

Con tale provvedimento sarà possibile procedere all’assunzione di tutti i 448 borsisti che saranno ammessi al corso di formazione all’esito delle prove concorsuali relative al bando di concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali Co.A. 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9/11/2021), le cui prove scritte sono in corso di correzione da parte della Commissione esaminatrice.

È stato completato, con questo ulteriore intervento, il programma delle assunzioni finora autorizzato per l’immissione di segretari comunali nella fascia iniziale della carriera destinati ai comuni di minori dimensioni demografiche, anche in relazione alle misure di potenziamento delle strutture amministrative degli enti locali previste per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.