Anac: Trasparenza e merito negli affidamenti diretti

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, in occasione della Giornata della Libera Professione promossa da Inarcassa e Fondazione Inarcassa, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha sottolineato come le sinergie tra pubblica amministrazione e professionisti possano funzionare efficacemente solo se fondate su equilibrio e trasparenza. Ha evidenziato che gli affidamenti diretti di importo contenuto finiscono troppo spesso per favorire non chi investe nella qualità e nella crescita professionale, ma chi gode di maggiore prossimità ai centri decisionali, ribadendo la necessità di garantire una trasparenza sostanziale e di introdurre meccanismi che incentivino concretamente il merito.

Busìa ha quindi richiamato l’attenzione su due istituti del Codice dei contratti pubblici, l’Accordo Quadro e l’Appalto Integrato, sottolineando come entrambi richiedano una gestione più attenta. L’Accordo Quadro, ha spiegato, non nasce per la progettazione, ambito in cui ogni intervento presenta caratteristiche uniche, ed è stato introdotto come strumento emergenziale; proprio per questo è fondamentale evitare che il ricorso all’emergenza diventi prassi ordinaria. Nella pratica, ha osservato, si riscontra frequentemente l’affidamento di contratti quadro a operatori di grandi dimensioni che non dispongono delle capacità necessarie per svolgere direttamente tutte le prestazioni, con conseguente ricorso a subappalti spesso poco trasparenti e penalizzanti per i professionisti.

Per quanto riguarda l’Appalto Integrato, il Presidente ha evidenziato come i dati dimostrino l’assenza di reali risparmi in termini di tempi e costi. Ha inoltre messo in guardia dal rischio che, quando progettazione ed esecuzione sono concentrate nello stesso soggetto, il progetto finisca per rispondere più agli interessi dell’esecutore che a quelli dell’amministrazione. Pur riconoscendo che in alcune circostanze tale strumento possa trovare giustificazione, ha ribadito che la prassi ordinaria dovrebbe prevedere, in primo luogo, la definizione di un progetto completo in tutte le sue componenti e, successivamente, l’affidamento della realizzazione a un soggetto distinto.

Infine, Busìa ha richiamato l’attenzione sul contesto europeo, evidenziando come il confronto sulle nuove direttive in materia di contratti pubblici sia già avviato e richieda il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. In tale sede si definiranno non solo le modalità di semplificazione delle procedure, ma anche il futuro modello europeo dei rapporti commerciali con il resto del mondo. L’obiettivo, ha concluso, deve essere una semplificazione che non riduca la trasparenza, bensì la rafforzi attraverso gli strumenti digitali, anche mediante il contributo alla costruzione di una banca dati europea dei contratti pubblici in collaborazione con la rete delle autorità europee.

Gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing

Con la Deliberazione n. 14/2026/PAR, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, in riscontro ad una richiesta di chiarimento in merito alla gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la disciplina nazionale vigente ratione temporis (art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo) e i principi eurounitari oggetto di rilievi nella procedura di infrazione 2018/2273, affronta il nodo centrale rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale vigente al momento dell’avvio della procedura e i rilievi eurounitari che ne mettono in dubbio la compatibilità con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

L’amministrazione istante prospetta il mantenimento della prelazione quale scelta funzionale a evitare pretese risarcitorie e quindi passività potenziali gravose per il bilancio; tuttavia, la Sezione richiama il principio del primato del diritto dell’Unione, ribadito dalla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, sottolineando che non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, ed evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio finanziario non può legittimare l’applicazione di una disciplina interna incompatibile con il quadro sovraordinato.

In secondo luogo, in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi, cosi che l ’affidamento del promotore, per quanto meritevole di considerazione, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro sovraordinato.

Pubblicata la relazione al Rendiconto 2025 dell’organo di revisione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2025 e documenti allegati”. La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri, è curata da Marco Castellani, Presidente di Ancrel; Tommaso Pazzaglini, componente della commissione e consigliere Ancrel; Anna De Toni, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.

La relazione è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle check-list pubblicate a corredo della relazione.

Il format è aggiornato tenendo conto delle norme emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è anche allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR pubblicata il 19 febbraio 2026, riguardante le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2025.

Con congruo anticipo viene messo a disposizione dell’organo di controllo il kit completo che quest’anno si arricchisce anche di un utile strumento ossia la possibilità, già a partire dal 2 marzo scorso, di compilare il questionario sul portale della Corte dei conti: questa importante evoluzione s’inserisce in un percorso strutturato di rafforzamento della funzione collaborativa e preventiva del controllo che permette ai revisori, da un lato, di orientare per tempo la redazione della relazione e agli enti, dall’altro, di adeguare gli schemi ed i contenuti contabili agli aspetti di maggiore interesse. Il tutto nell’ottica di fornire notizie sullo stato di salute dell’ente con sempre maggiore tempestività e consentire di intervenire e/o anticipare l’eventuale emersione di situazioni di criticità finanziarie prima che siano ormai irreversibili.

Il documento e le check-list di supporto guidano il revisore nello svolgimento dei controlli con approfondimenti sul disavanzo, sui flussi di cassa, sull’indebitamento, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e con focus specifici sulle verifiche degli equilibri e sulla gestione/rendicontazione dei progetti PNRR/PNC.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità che l’organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione che resta l’unico responsabile sia dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento sia della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.

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CDP: Adesione rinegoziazione prestiti entro il 9 aprile 2026

Con avviso del 27 febbraio 2026, la Cassa Depositi e Prestiti ha fornito le indicazioni per la rinegoziazione dei prestiti concessi a Comuni, Province e Città metropolitane prevista dalla circolare n. 1310/2025.

Data di Avvio della Rinegoziazione (Inizio del Periodo di Adesione)
16 marzo 2026
A partire da tale data, sarà possibile accedere alla piattaforma CDP dedicata alla rinegoziazione per visionare le condizioni finanziarie dei prestiti oggetto dell’operazione.

Periodo di Adesione

Dal 16 marzo al termine ultimo del 9 aprile 2026
Entro tale periodo, gli Enti dovranno confermare l’adesione all’operazione tramite la piattaforma CDP, selezionando i prestiti oggetto di rinegoziazione.
Data Termine Trasmissione Documentale

16 aprile 2026
Data ultima entro la quale gli Enti dovranno trasmettere a CDP tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, generata tramite la piattaforma CDP, inclusa la Delegazione di Pagamento in formato digitale.

Data Termine Consegna Delegazione di Pagamento
24 aprile 2026
Entro tale data deve pervenire a CDP l’originale cartaceo della Delegazione di Pagamento in caso di notifica a mano al tesoriere. La Delegazione di Pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo posta raccomandata/corriere o consegnata a mano. Per il rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data di ricezione da parte di CDP.

Data Termine Perfezionamento Contratto
30 aprile 2026
Data ultima entro la quale CDP provvederà all’accettazione delle proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione trasmesse dagli Enti.

Decreto PNRR, Il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

Anci ha pubblicato la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”.
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono 
Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall’Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

Allegati:

Nota Anci

Decreto Sicurezza, la nota sintetica di Anci

Anci ha pubblicato una nota sintetica al Decreto – Legge 24 febbraio 2026, n. 23 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, c.d. “decreto Sicurezza”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 5 febbraio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026.

Il decreto-legge si compone di 33 articoli suddivisi in 4 capi.  Tra le novità più importanti, si segnalano quelle contenute all’articolo 6 della norma in commento, ovvero:

  • la proroga e l’incremento di Fondi esistenti per l’anno 2026: sono stanziati 19 milioni di euro per il Fondo sulla videosorveglianza ed è incrementato di 29 milioni di euro il Fondo sicurezza urbana;
  • l’introduzione di deroghe ai vincoli ordinari di finanza pubblica e di spesa per il personale della Polizia Locale;
  • l’estensione dei provvedimenti di allontanamento e Daspo urbano.

L’art. 6, comma 1 proroga fino al 2026 i finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo uno stanziamento pari a 19 milioni di euro. L’intervento consiste nel rifinanziamento del Fondo nazionale per la videosorveglianza, istituito dall’art. 5, comma 2-ter, del D.L. 14/2017 (convertito con modificazioni nella L. 48/2017) e successivamente incrementato dall’art. 1, comma 676, della L. 197/2022 e dall’art. 3-ter del D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023. Si ricorda che nel mese di novembre scorso un decreto del Ministro dell’Interno ha provveduto alla ripartizione delle risorse relative al 2024 tra 336 Comuni. L’assegnazione è stata effettuata sulla base di criteri quali il livello di delittuosità del territorio e la popolazione residente, a fronte di 1.666 proposte progettuali presentate complessivamente.

Il comma 3 dell’art. 6 estende le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia Locale, in deroga ai limiti di spesa per il lavoro straordinario stabiliti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica sul salario accessorio (di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

Il comma 4 estende le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011, consentendo ai Comuni di destinare tali risorse anche al finanziamento di interventi legati alla sicurezza urbana. Tra questi rientrano, in particolare, l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Tali spese possono essere sostenute anche in deroga ai limiti previsti per il salario accessorio e ai vincoli di finanza pubblica che impongono agli enti locali il contenimento della spesa complessiva per il personale entro specifici parametri di sostenibilità finanziaria, stabiliti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 296/2006. Le assunzioni a tempo determinato possono inoltre essere effettuate in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa sul contenimento della spesa per il lavoro flessibile e ai vincoli applicabili agli enti in situazione di dissesto o in riequilibrio finanziario. La relativa spesa non viene considerata ai fini del calcolo della capacità assunzionale disciplinata dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che ha introdotto un nuovo sistema basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Si prevede, inoltre, che i Comuni possano utilizzare quota dei proventi del Codice della Strada per effettuare assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali in deroga alle limitazioni ordinariamente previste per le assunzioni a tempo determinato (art. 6, comma 6).

 

Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.

MIT: Rigenerazione urbana, verso la proroga a giugno 2026 della scadenza PINQUA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per spostare la scadenza dei progetti PInQuA – finanziati con risorse PNRR – da marzo a giugno 2026.

La proposta sul tavolo, avanzata alla Commissione europea e su cui non vi sono criticità, permetterebbe di salvaguardare risorse strategiche e garantire il pieno completamento degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Alta l’attenzione del vicepresidente del Consiglio e Ministro, Matteo Salvini, che negli ultimi anni ha seguito personalmente il dossier, attivando anche un monitoraggio speciale per accompagnare Comuni e stazioni appaltanti nella chiusura dei cantieri. L’intenzione del Ministro è quella di perseguire ogni opportunità per accompagnare e sostenere i Comuni nel chiudere i cantieri entro le tempistiche previste dal Piano.

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PInQuA), finanziato con 2,8 miliardi di euro nell’ambito del PNRR, prevede la realizzazione di oltre 10.000 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e la riqualificazione di 1,8 milioni di metri quadrati di spazi pubblici in tutta Italia. Si tratta di quartieri che rinascono, periferie che tornano al centro, piazze, scuole e spazi di aggregazione restituiti ai cittadini. Interventi che stanno cambiando il volto delle città italiane e che rappresentano una risposta strutturale al dossier casa, da sempre al centro dell’azione politica del Ministro e del dicastero.

Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241 del 1990

La legittimazione per l’accesso agli atti presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; inoltre, la posizione da tutelare deve risultare collegata ai documenti. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un Sindaco sull’ammissibilità di una richiesta di accesso agli atti presentata da un ex dipendente del Comune. Quest’ultimo, dopo aver segnalato la mancanza di alcuni atti del 2018 nell’albo pretorio storico (poi reinseriti con il supporto della società informatica), ha chiesto una relazione dettagliata sulle cause del disservizio tecnico, motivando l’istanza genericamente con “motivi di giustizia” e dichiarandosi portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

Il parere richiama la disciplina dell’accesso agli atti prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che agli articoli 22 e seguenti stabilisce come possano accedere solo i soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. Inoltre, la richiesta deve essere adeguatamente motivata.

La giurisprudenza, tra cui il TAR Lombardia (sent. 6 ottobre 2023, n. 2223) e il TAR Lazio (sent. 10 febbraio 2023, n. 2297), in linea con il Consiglio di Stato, ha chiarito che l’interesse deve essere non solo attuale e concreto, ma anche strumentale alla tutela di una specifica posizione giuridica, e tale collegamento deve emergere chiaramente dalla motivazione dell’istanza.

Nel caso esaminato, la richiesta fondata unicamente su generici “motivi di giustizia” non appare idonea a dimostrare un interesse diretto e concreto né un collegamento tra i documenti richiesti e una posizione giuridica da tutelare. Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’ente non è tenuto ad accogliere l’istanza ai sensi della legge 241/1990.

Il personale dei piccoli Comuni, il nuovo Quaderno operativo Anci

Nei piccoli Comuni, in particolare quelli sotto i 5.000 abitanti, il personale è numericamente ridotto e spesso part-time: circa 53.000 dipendenti complessivi, chiamati però a svolgere molteplici funzioni. Negli ultimi anni il rapporto tra dipendenti e abitanti è diminuito sensibilmente, rendendo cruciali l’organizzazione del lavoro, la distribuzione delle responsabilità e la continuità degli uffici.

Un problema strutturale è l’elevata età media del personale, spesso oltre i 50 anni, dovuta a lunghi vincoli sul turnover. Questo incide sulla programmazione delle risorse umane, sul ricambio generazionale, sul trasferimento delle competenze e, in generale, sulla tenuta della capacità amministrativa. A ciò si aggiunge la crescente difficoltà di attrarre nuovi dipendenti, soprattutto nelle sedi più isolate e meno servite.

In un contesto segnato da continui cambiamenti normativi e da sfide straordinarie come il PNRR, le politiche del personale sono diventate decisive per garantire investimenti, innovazione e sostenibilità dell’azione amministrativa. Per questo l’ANCI ha rafforzato la propria azione politico-istituzionale per potenziare le competenze dei piccoli Comuni, promuovere strumenti di flessibilità organizzativa e favorire forme di collaborazione tra enti.

Le richieste dell’ANCI ai Governi e al Parlamento si sono basate sull’idea che le regole su fabbisogno, reclutamento, contratti e formazione dovessero essere adattate alle specificità dei piccoli Comuni. Alcune proposte sono state accolte, introducendo deroghe, contributi e semplificazioni: maggiore capacità assunzionale non più legata solo al turnover, fondi dedicati per nuove assunzioni e per i segretari comunali, utilizzo condiviso del personale, limiti alla mobilità in uscita, procedure concorsuali semplificate e selezioni uniche tra più Comuni.

Il Quaderno Operativo presentato agli Stati Generali dei Piccoli Comuni si propone come una guida pratica: raccoglie il quadro normativo aggiornato e offre strumenti operativi e modelli di atti per una gestione del personale più efficace, pensata su misura per le realtà di minori dimensioni e orientata ai bisogni delle comunità e agli obiettivi dei sindaci.