Con deliberazione n. 103/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ribadisce, in attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, che le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.
Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente gli incentivi economici al personale; i correlati oneri previdenziali e assistenziali; restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive. L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.
Diverso è il caso per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita. Secondo la Corte va esclusa ogni analogia tra il sistema degli incentivi tecnici e gli incentivi legati al recupero di IMU e TARI, per i quali la disciplina dell’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 costruisce uno stanziamento già definito e onnicomprensivo, pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso. La stessa norma, peraltro, fa espresso riferimento a una quantificazione “al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione”.

