Corte dei conti: rapporti finanziari tra Unione e Comuni

Con la deliberazione n. 354/2025, con riferimento all’istanza formulata da un Sindaco, ha evidenziato che nel corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi del bilancio dell’unione di comuni, le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti con gli enti partecipanti sono riconciliate in sede di rendiconto allegando un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito. I soggetti dei comuni a cui compete l’organizzazione del sistema dei controlli sui sevizi gestiti dall’unione, oltre agli amministratori presenti negli organi di governance dell’unione e direttamente coinvolti, sono individuati nel segretario dell’ente, nel direttore generale, laddove previsto, e nei responsabili dei servizi, nonché nelle unità di controllo, laddove istituite.

Nel caso di specie, l’Ente ha chiesto alla Corte dei conti un parere su diversi aspetti riguardanti i rapporti finanziari tra un Comune e l’Unione di Comuni di cui fa parte, in particolare sulla necessità di ricevere una rendicontazione analitica prima di trasferire le quote di spesa. La Sezione ricorda che l’art. 32 del Tuel prevede che gli statuti e convenzioni regolino i rapporti finanziari tra gli enti, assicurando inevitabilmente trasparenza e disponibilità reciproche delle informazioni, al fine di assicurare la conciliazione delle partite debitorie e creditorie e, dall’altro, introducendo un sistema di controllo diretto da parte dei soggetti coinvolti nella governance dell’unione anche al fine di garantire la correttezza e trasparenza delle scritture contabili ed evitare l’insorgere di discrasie tra i rispettivi bilanci dell’unione e dei Comuni aderenti.

La fase della programmazione risulta estremamente importante. È in questa fase, infatti, che è necessario individuare specifici e speculari capitoli di bilancio, attraverso i quali poter dare trasparenza ai flussi economici e finanziari reciproci. Occorre inoltre stabilire, sulla base di una attenta analisi ex ante dei costi e dei ricavi dei servizi affidati, la previsione dei fabbisogni e delle risorse che i comuni devono conferire all’unione per alimentare i diversi capitoli individuati. Il conferimento delle risorse, pur essendo il sistema di finanziamento impostato sui saldi differenziali tra entrate e uscite dei servizi, è un momento fondamentale per il funzionamento dell’unione e deve essere regolato, in termini temporali, dalle convenzioni stipulate, onde evitare tensioni finanziarie per l’unione che ovviamente non potrebbe operare senza contare sulle risorse trasferite.

Un momento fondamentale che fa capo alle relazioni tra ente locale e all’unione è il definitivo allineamento delle poste di bilancio reciproche, quale adempimento cruciale di governo della gestione finanziaria, al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio occulti o parziali insussistenze degli avanzi di amministrazione. In tal senso, le conseguenti variazioni di bilancio rappresentano lo strumento per garantire in chiave dinamica il precetto di equilibrio che comporta che esso, secondo i principi generali, deve avvenire una volta avvedutisi della carenza sopravvenuta e dimostrata di risorse previste nel bilancio. Sotto il profilo dei rapporti finanziari, è dunque il corretto svolgimento del complessivo processo di programmazione e gestione e la sua rappresentazione contabile trasparente e tempestiva nelle diverse fasi a garantire la linearità dei rapporti tra gli Enti e ad evitare l’insorgere di un contenzioso sulla conciliazione tra debiti e crediti con ripercussioni gravi sull’attendibilità dei rispettivi bilanci.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo progettazione definitiva ed esecutiva anno 2024: Rendicontazione e richiesta saldo contributo tramite TBEL

Con comunicato dell’11 novembre 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che dal 12 novembre 2025 gli enti locali possono utilizzare il nuovo modello informatizzato, disponibile in forma telematica all’interno del Sistema Certificazioni Enti Locali, nella sezione “AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati” per la Rendicontazione e richiesta del saldo dei contributi relativi all’annualità 2024 e seguenti.

Ogni ente beneficiario deve compilare una certificazione distinta per ciascun CUP, come previsto dal decreto 17 aprile 2024 (GU n. 98/2024), che disciplina l’erogazione dei contributi per lo sviluppo della capacità progettuale. Le risorse sono infatti liquidate in due tranche: 80% dopo la stipula del contratto di progettazione entro il 28 ottobre 2024 e il restante 20% a conclusione dell’ultimo livello progettuale finanziato e delle spese effettivamente liquidate.

Il rilascio del saldo è subordinato alla corretta registrazione in BDAP – Monitoraggio opere pubbliche, dove devono risultare in verde sia la data di stipula del contratto sia la data di fine progettazione. La loro assenza impedisce la rendicontazione. Gli enti sono quindi invitati a verificare preventivamente la propria situazione BDAP, dove gli interventi sono classificati come “LB 2020_comma 51_Sviluppo capacità progettuale – anno 2024”.

Il modello si presenta già precompilato nelle sezioni anagrafiche e nei dati del contributo; l’ente dovrà inserire tutte le informazioni economico-finanziarie richieste, indicando le spese sostenute dalla data del decreto di attribuzione fino alla presentazione della certificazione. Il sistema calcola automaticamente il saldo spettante, considerando l’anticipo dell’80% e il limite massimo del 20%.

Una volta completata la compilazione, il file PDF generato deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario comunale (o dal soggetto che assume entrambi i ruoli), previa corretta registrazione delle firme nella sezione “Configurazione Ente”. Il documento firmato va poi caricato sulla piattaforma TBEL per completare l’invio.

La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di versamento dei contributi in favore degli amministratori lavoratori parasubordinati

Il Ministero dell’Interno, con il Parere n. 25336 del 26 agosto 2025, ha chiarito che l’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) non trova applicazione nei confronti degli amministratori che rivestano la qualifica di lavoratori parasubordinati.

Il quesito riguardava la possibilità di estendere ai lavoratori parasubordinati la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 86 TUEL, che impone agli enti locali di versare una quota forfettaria contributiva in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che ricoprono cariche elettive.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando che il lavoro parasubordinato rappresenta una forma ibrida tra il lavoro autonomo e quello subordinato, ma che, ai fini previdenziali e fiscali, viene assimilato al lavoro dipendente, non al lavoro autonomo.

Di conseguenza, non risulta applicabile né il comma 2 dell’art. 86 (relativo ai liberi professionisti), né il comma 1, che riguarda i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. I collaboratori coordinati e continuativi, infatti, non beneficiano del diritto all’aspettativa, né retribuita né non retribuita, e non godono delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Alla luce del quadro normativo e in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Ministero conclude che l’ente locale non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori parasubordinati, i quali restano iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: la gestione delle economie dei progetti PNRR Digitali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con la deliberazione n. 1116/2025/SRCPIE/PAR, in riscontro ad una serie di quesiti posti da un Comune, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle economie delle risorse derivanti dagli avvisi a lump sum del programma “PA Digitale 2026”.

Sotto il profilo contabile, la Corte evidenzia che il meccanismo di rendicontazione ed erogazione di tali risorse comporta due principali conseguenze:

  • le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l’ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie;
  • tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l’obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso. Resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

La direttiva del Dipartimento della Trasformazione digitale, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si limita a suggerire” e non impone obblighi giuridici: non configura quindi un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Tuttavia, l’Amministrazione non può semplicemente ignorare le indicazioni della direttiva: è tenuta ad agire in modo ragionevole e trasparente, motivando con chiarezza eventuali scelte diverse. In pratica, deve spiegare perché ritiene più opportuno un diverso utilizzo dei fondi, pur restando libera di farlo.

La Corte risponde positivamente alla possibilità di utilizzare le economie realizzate per il pagamento dei canoni dei servizi cloud degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

La veridicità delle previsioni di bilancio di cassa nella programmazione finanziaria degli enti locali

Nella seduta del 24 settembre u.s., la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento del principio contabile della programmazione guardante le previsioni di cassa, nodo centrale della programmazione finanziaria degli enti locali per favorire il rispetto dei tempi di pagamento ed evitare la formazione di ulteriori passività pregresse e i correlati oneri finanziari.

La proposta, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e  ai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:
➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, la proposta prevede che, se il totale delle previsioni dei pagamenti non sia sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:
– assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”
– ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.

 

La redazione PERK SOLUTION

Registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione degli incentivi per funzioni tecniche

Il sistema degli incentivi tecnici, volto a remunerare il personale interno impegnato nelle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, si fonda su una logica uniforme, che prescinde dal tipo di procedura adottata o dal contratto scelto dall’ente per l’affidamento. La ratio dell’istituto è quella di riconoscere un compenso aggiuntivo per l’effettivo svolgimento di attività tecniche tipizzate dal legislatore (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e altre funzioni analoghe), assumendo le relative responsabilità in sede di erogazione.

La disciplina contabile di riferimento, contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2), prevede un meccanismo articolato di doppia registrazione. In sintesi:

  • gli impegni di spesa per incentivi tecnici vengono inizialmente registrati a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono;
  • tale registrazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno di riferimento e con imputazione all’esercizio in corso;
  • viene quindi emesso il mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente registrato l’accertamento dell’entrata per pari importo.

Successivamente, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si procede all’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.

È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 355/2025/PAR, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione dell’incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per le concessioni, alla luce della vigente normativa. In particolare, l’Ente ha chiesto di sapere “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.

Sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Pubblicato il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028“.

Il documento è aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione in Parlamento.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Asili nido: non occorre riclassificare i residui passivi al 31.12.2025 assunti al programma 1 della missione 12

La Ragioneria Generale dello Stato con il decreto 10 ottobre 2024 ha modificato, fra gli altri, gli schemi del bilancio di previsione con decorrenza dal 2026. Le modifiche riguardano in particolare la missione 12 della spesa, con l’istituzione del programma 11 “Interventi per asili nido”, che in questo modo viene di fatto scorporato dal programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori”.

In merito alla gestione dei residui passivi al 31 dicembre 2025 e degli impegni assunti ed imputati agli esercizi successivi al 2025, Arconet chiarisce che gli enti locali potranno iniziare a imputare, sulla missione 12, programma 11 del bilancio 2026-2028, solo gli impegni assunti nel 2026.

Non è richiesta la riclassificazione delle spese contabilizzate sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025 e imputate negli esercizi successivi.

Di conseguenza, per quanto rappresentato, la spesa per asili nido del 2026 potrà essere determinata, dall’ente, facendo riferimento sia a impegni assunti nel 2025 con imputazione al 2026 sulla missione 12, programma 1, sia a impegni assunti nel 2026 con imputazione al 2026 sulla missione 12, programma 11.

Il piano degli indicatori allegato al bilancio di previsione 2026-2028 non tiene conto del nuovo programma 11 della Missione 12 che comunque sarà acquisito dalla BDAP senza segnalazione di errori.

In proposito Arconet anticipa che i decreti di aggiornamento del Piano degli indicatori, di cui all’articolo 8-bis del d.lgs. n. 118 del 2011, sono in corso di predisposizione per essere successivamente emanati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Costo massimo per i mutui con oneri a carico degli enti locali

Il Dipartimento del Tesoro, con determina del Dirigente Generale Capo del Debito Pubblico, n. 4956313 del 27/10/2025, ha aggiornato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo
1989, n. 66, a decorrere dal 3 novembre 2025, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali), da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile, che non può essere superiore, per le rispettive scadenze,
a quello di seguito indicato:

 
Scadenza Mutui Tasso Fisso Tasso Variabile
Fino a 10 anni Swap 7Y + 0,55% Euribor6M + 0,60%
Fino a 15 anni Swap 10Y + 0,80% Euribor6M + 0,80%
Fino a 20 anni Swap 12Y + 1,00% Euribor6M + 1,05%
Fino a 25 anni Swap 15Y + 1,15% Euribor6M + 1,20%
Oltre 25 anni Swap 20Y + 1,20% Euribor6M + 1,30%

I tassi Swap sono i tassi verso Euribor, riportati alla pagina ICE – EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg, del giorno precedente la stipula del contratto. Il tasso Euribor applicabile ai mutui, riportato alla pagina EBF – EURIBOR Rates del circuito Bloomberg, è rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Tarsu scuole: approvato in Conferenza Stato-Città il riparto annualità 2025

È stata approvata con Delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 23 ottobre 2025, il riparto tra i Comuni dell’annualità 2025 del contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle scuole statali. Considerate le risorse pari a 51.212.627,00, per l’individuazione della percentuale da assegnare ai Comuni che in base ai dati ISPRA raggiungono almeno il 65% di raccolta differenziata, si è preso a riferimento la percentuale assegnata nel 2023 pari al 14 %, tenuto conto dell’eccezionalità delle risorse assegnate nel 2024 (oltre 55milioni).

Per l’annualità 2025 si è deciso di riservare una percentuale pari al 16% (dati ISPRA ann. 2023) che assegna ai Comuni non virtuosi un importo pari a 5,89 e ai ben oltre 5000 Comuni virtuosi un importo pari al 7,73: ricevendo entrambi un importo superiore a quello del 2023 e in linea con la finalità dell’Accordo di Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 2008 che intende riconoscere una premialità ai Comuni virtuosi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito procederà alla predisposizione degli elenchi dei Comuni beneficiari e all’assegnazione delle risorse entro il mese di novembre (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION