Fondo Povertà, rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025

Dal 12 maggio 2025 al 6 giugno 2025 sarà aperta la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 5720 del 2 maggio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali:

 

La redazione PERKS SOLUTION

Requisiti per nomina Organo di revisione economico – finanziaria

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinato al mantenimento dell’iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Ministero dell’interno, con parere del 30 aprile 2025, ha così risposto alla nota di un Prefettura che rappresenta i dubbi di un Comune in merito ai requisiti dichiarati da un revisore ai sensi dell’articolo 236 del TUEL. Da quanto indicato da codesta Prefettura, in particolare, risulta che il revisore, primo estratto, presenta nel certificato del casellario giudiziale un provvedimento di condanna con sospensione condizionale della pena e successiva ordinanza di dichiarazione di estinzione del reato.

L’articolo 236, comma 1, del TUEL stabilisce che: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”. L’articolo 2399 rinvia, tra l’altro, all’articolo 2382 che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. L’ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. L’iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina negli enti locali ed è, comunque, subordinata al possesso, tra l’altro, del requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24 bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, il Ministero rinvia alla verifica della regolare iscrizione presso i predetti Albi al fine di escludere cause ostative alla nomina.

 

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Riparto risorse a sostegno dell’associazionismo comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che è stato disposto, a sostegno dell’associazionismo comunale, il riparto delle risorse spettanti per l’anno 2025 alle Regioni individuate ai sensi dell’Intesa n.21 del 6 marzo 2025, sancita in sede di Conferenza Unificata.

Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno: Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari art. 158 TUEL

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 maggio informa che è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, da presentare in base all’articolo 158 del Tuel, relative ai fondi erogati a saldo dal ministero dell’Interno ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 6 settembre 2025, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023. 2024
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti. Qualora l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno dei predetti elenchi dovrà attendere l’apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa. Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l’esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell’Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell’interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell’importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL. Al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL.

L’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza. Sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Allegati

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per l’anno 2025 per il trasporto scolastico di studenti con disabilità

È stato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 21 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, recante: “Contributo pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2025, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica”, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n.213.

In considerazione del contributo assegnato, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna “Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2025” dell’allegato alla Nota metodologica. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia.

Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera c) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell’obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento prudenziale a FCDE per i crediti verso altre amministrazioni pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 67/2025, ha evidenziato che il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Nulla vieta, però all’ente, di prevedere comunque un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre pubbliche amministrazioni.

La Sezione ricorda come l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui si sostanzia in una verifica delle ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento delle ragioni del credito, è attività propedeutica alla corretta determinazione del FCDE; tale accantonamento, infatti, è destinato a “sterilizzare” il rischio di dubbia esigibilità delle entrate e quindi ad evitare che le spese impegnate non abbiano idonea copertura finanziaria.

L’iscrizione di residui dovuti da pubbliche amministrazioni che, seppur non soggetti a svalutazione, costituiscono una criticità qualora risalgano a oltre due esercizi addietro, in quanto sintomo di rapporti dare-avere disfunzionali tra enti pubblici. La corretta stima del FCDE determina, infatti, la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Utilizzo cassa vincolata anche per il pagamento delle spese di investimento

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 95/2025, affronta la gestione della cassa vincolata da parte degli enti locali, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse per spese in conto capitale, evidenziando che l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.

La gestione della cassa vincolata ha subito significative modifiche a seguito della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. In essa si affermava che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, si concretizza con l’approvazione degli strumenti di programmazione che operano la scelta tra destinazioni eterogenee o alternative.

Tuttavia, questa interpretazione ha generato difficoltà operative per gli enti locali, portando il legislatore a intervenire con il Decreto-Legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6, comma 6-octies, ha stabilito che il vincolo di cassa deve essere applicato solo alle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge.

Per le spese di investimento, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. Per la Sezione, le norme in materia non prescrivono che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole – una vera e propria eterogenesi dei fini – se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.

I vincoli di cassa sono preordinati a garantire il certo e puntuale adempimento delle obbligazioni da parte dell’ente e non possono essere intesi come un vincolo immanente, rigidamente correlato ad una specifica spesa di investimento; una simile limitazione dell’uso della liquidità finirebbe per snaturarne la funzione di garanzia del regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni per siffatta tipologia di spesa. Pertanto, l’ente per evitare il pagamento di interessi passivi, potrà utilizzare la cassa vincolata per pagare obbligazioni esigibili relative a spese di investimento.

Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni per l’intervento anticipatamente riscosso confluito nella cassa vincolata. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 195 TUEL, infatti, l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e vincola una quota corrispondente dell’anticipazione stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Nuovo IBAN per la restituzione delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione

Il Ministero dell’interno comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le anticipazioni a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS- 348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO RM:

– IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

 

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Fusione Comuni: Contributo straordinario spettante per gli anni 2023 e 2024

Il Ministero dell’interno ha reso noto il riparto definitivo del contributo straordinario spettante per gli anni 2023 e 2024 agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, commi 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Tenuto conto delle economie che si sono realizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 885, della legge 27 dicembre 2017, n.205, a valere sui residui del fondo di solidarietà comunale, rispettivamente per gli anni 2022 e 2023, gli importi, spettanti agli enti per il contributo straordinario relativo all’anno 2023 ed all’anno 2024, sono stati rideterminati secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 2 e 3 del Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 agosto 2024.

Inoltre, il ministero comunica, infine, che nelle date del 15 e del 17 aprile 2025 è stata disposta l’erogazione del saldo del richiamato contributo straordinario spettante, per l’anno 2023 e per l’anno 2024, agli enti interessati.

Tabella di riparto anno 2023

Tabella di riparto anno 2024

 

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Vincoli di finanza pubblica: pubblicato in G.U. il comunicato del MEF

È stato pubblicato in G.U. n. 93 del 22-04-2025, il comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo ai criteri e modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea, di cui al decreto del 4 marzo 2025.

Come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Sono esclusi dal predetto contributo:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto. Pertanto, entro il termine del 22 maggio 2025 gli enti dovranno procedere alla variazione per l’inserimento delle quote indicate negli allegati C e D del decreto.

Alla fine di ciascun esercizio, il fondo, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:
a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

 

 

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