Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 24 giugno 2025 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.  Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2025. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un eventuale ulteriore acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2025 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l’occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 

Contributo piccole opere: inserimento CUP in Regis per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025

La Direzione Centrale della Finanza informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art. 3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art. 1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

  • I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025. Per il corretto inserimento dei nuovi CUP occorre fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale utente “Richiesta inserimento nuovo progetto” versione 1.1 del 23 giugno 2025, vedi allegato (Allegato 1).

A seguito dell’implementazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per fascia di popolazione e singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavori stabiliti per singola annualità dall’art. 1, comma 32 della legge 160/2019 pena la revoca del contributo concesso ai sensi del successivo comma 34, come da tabelle sotto riportate.

Al riguardo, viene precisato che:

  • in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità;
  • per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal citato comma 32, laddove sia già intervenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso (articolo 10-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Per le assegnazioni per fascia di importo e i termini di aggiudicazione lavori e di stipula contratto di affidamento dei lavori occorre fare riferimento all’allegato n.2. Preliminarmente alla richiesta di inserimento di un nuovo CUP ciascun Ente è tenuto a verificare i CUP di propria competenza relativi al contributo per investimenti Piccole Opere (art. 1 commi 29 e ss, L. 160/2019) attivi in Regis alla data del 25/06/2025, consultando il file Allegato n. 3.

Per ciascun progetto nell’elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco submisura (es. INV2C1I1.01.01);
  • Descrizione submisura (es. Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020));
  • Codice identificativo procedura di attivazione (PRATT es. 1000000036);
  • CUP;
  • Codice Locale Progetto;
  • Stato CUP (es. concluso);
  • Finanziamento Stato -Bilancio (finanziamento piccole opere/costo ammesso);
  • Finanziamento Totale (quota Stato -Bilancio + altre fonti);
  • Soggetto attuatore.

Nel caso in cui l’ente, per poter inserire un nuovo CUP, abbia necessità di creare disponibilità nella PRATT di riferimento tramite:

  • cancellazione di CUP non pertinenti;
  • modifiche dell’importo del finanziamento Stato-Bilancio e, di conseguenza, del Finanziamento Totale;
  • spostamenti di CUP tra PRATT.

deve inoltrare richiesta alla casella di posta rgs.igepa.uffcio2@mef.gov.it entro il termine massimo del 25 luglio 2025, al fine di consentire le necessarie attività di allineamento dei dati sul sistema ReGiS e l’inserimento dei CUP entro la scadenza del 31 luglio 2025. All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazioni di gestione e monitoraggio. Per i nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS, la rendicontazione unica di progetto deve essere trasmessa entro 6 mesi dal 31 luglio 2025 in caso di opere con collaudo/CRE antecedente al 31 luglio 2025 o entro 6 mesi dal pagamento del saldo se successivo al 31 luglio 2025. Nel caso di collaudo/CRE successivo alla data del 31 luglio 2025 la rendicontazione deve essere presentata entro 6 mesi dal collaudo/CRE o entro 6 mesi dal pagamento saldo se successivo allo stesso.

Interessi moratori: no al riconoscimento del debito fuori bilancio

La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma1, lett. e Tuel che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 76/2025, nello scrutinare una richiesta di parere afferente alla procedura contabile da seguire in una fattispecie di mancata liquidazione di fatture, relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022, a causa dell’insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza a coprire la maggiore spesa.

La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio, quale il riconoscimento del debito fuori bilancio. Le passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un’elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell’energia elettrica ; in altri termini la procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell’impegno.

In particolare, per le spese relative prestazioni a carattere continuativo come quelle per le utenze, è normale che il loro ammontare non possa essere determinato con assoluta
certezza a priori essendo legato a variabili quali i consumi e le modifiche tariffarie ; pertanto, l’impegno ha carattere presunto, e viene determinato secondo criteri di attendibilità e prudenza che, di regola, nella prassi si identificano nell’adozione come parametro di riferimento del dato storico relativo all’anno o al triennio precedente. In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 tue, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Rimane salva l’eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse in caso di loro insufficienza ( Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021;Sez. Sicilia n 81/2022). Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti. Diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa.

In merito all’eventuale transazione avente ad oggetto la parziale rinuncia agli interessi moratori e la rateizzazione della sorte capitale, la Sezione ribadisce l’esclusione della  riconducibilità della transazione alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, in particolare alla categoria delle sentenze esecutive in considerazione del fatto che la transazione ha l’effetto di costituire un rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata seppure priva di impegno contabile. Ne deriva che a fronte di un accordo transattivo deve essere seguita la regolare procedura di spesa ex art. 191 tuel, con la precisazione che se l’accordo impegna più esercizi finanziari la competenza spetta al consiglio comunale e non alla giunta. Tuttavia, il ricorso alla transazione non deve celare passività sommerse/debiti fuori bilancio concretando una grave violazione delle regole contabili. Diventa, pertanto, imprescindibile accertare la ricorrenza degli elementi essenziali della transazione ex art 1965 c.c., consistenti nella comune volontà delle parti di comporre una lite attuale o futura, nell’esistenza di una res controversa; nelle reciproche concessioni che danno luogo a un nuovo regolamento degli interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo per il rimborso delle spese di consultazioni referendarie ed amministrative

Con comunicato del 23 giugno 2025, il Ministero dell’interno comunica l’adozione del decreto di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025. Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

L’importo da assegnare ai Comuni per il rimborso delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito in euro 93.890.698,33.

Tenendo conto delle somme disponibili e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono determinati i parametri distinti per tipologia di consultazione elettorale:

Comuni che effettuano le sole consultazioni referendarie (5 schede):
parametro di euro 571,20077105 per sezione e di euro 1,17757318 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, ovvero di euro 799,68108000 per sezione e di euro 1,64860246 per elettore;

Comuni che effettuano le consultazioni referendarie abbinate con un turno delle elezioni amministrative (6 schede):
parametro di euro 476,00064568 per sezione e di euro 0,98131099 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, e, pertanto, gli importi sono di euro 666,40072727 per sezione e di euro 1,37383538 per elettore.

L’erogazione del rimborso spettante a ciascun Comune, comprensivo delle spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni e per il trattamento economico dei componenti dei seggi, nel limite dell’importo totale indicato nel prospetto allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante, verrà effettuata con distinti provvedimenti, uno di acconto, nella misura del 90 per cento dell’importo, ed uno di saldo, nella misura determinata sulla base del rendiconto delle spese presentato dall’ente e delle risultanze del successivo controllo sul medesimo effettuato dalla Prefettura di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l’annualità 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 20 giugno 2025, informa che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, abbiano trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.410 della stessa graduatoria.

Il comunicato rammenta che non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento. Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025.

La verifica dell’adempimento è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2025».

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l’erogazione dell’acconto dell’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, verificata anch’essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio e/o con altre modalità. Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it.

FAQ

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025

È stato definito con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 20 maggio 2025, il riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025, destinato ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Il contributo è erogato per un periodo di dieci anni a partire dalla data della fusione e viene calcolato in base a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che hanno partecipato alla fusione.

Inoltre, è importante sottolineare che il Ministero dell’Interno ha già provveduto al riparto definitivo dei contributi straordinari per gli anni 2023 e 2024, tenendo conto delle economie derivanti dai residui del fondo di solidarietà comunale. Le somme relative a questi anni sono state erogate agli enti interessati nelle date del 15 e 17 aprile 2025, segnando la conclusione del trasferimento delle risorse previste. 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Enti dissestati: Riparto dell’anticipazione di liquidità per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del Ministero dell’interno, del 14 maggio 2025, recante  il riparto dell’anticipazione di liquidità destinata ai comuni con popolazione inferire a mille abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l’anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUEL.

L’anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. Gli enti imputano l’entrata derivante dall’anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali”).

L’ente locale beneficiario dell’anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. L’organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità semplificate previste dall’articolo 258 del TUEL e nei limiti delle somme ricevute.

L’anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento prima rata del fondo di solidarietà comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che in data 3 giugno 2025 è stata effettuata l’erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale 2025. Tuttavia, a causa di temporanee difficoltà di liquidità, non è stato possibile corrispondere l’intero importo dovuto. Le somme residue saranno erogate, a breve, non appena sarà disponibile l’integrazione di cassa sul relativo capitolo di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ricorso alla donazione modale di un bene da parte di un comune ammissibile se rispondente al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico

Con la Deliberazione n. 131/2025 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, emessa il 3 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito al ricorso alla donazione modale da parte di un comune a favore di un soggetto privato. Nella richiesta il Comune istante premette che nel 2023 l’Amministrazione ha deliberato la cessione e poi costituito, con scrittura privata non autenticata e non trascritta nei pubblici registri, il diritto di superficie, in favore di Croce Rossa Italiana, su un’area già destinata a servizi, da adibire esclusivamente alla realizzazione di un centro di pronto intervento per il primo soccorso, nonché di protezione civile da parte dell’Ente beneficiario e che quest’ultimo ha in effetti realizzato un fabbricato attualmente accatastato in ditta al comune. In questo quadro, tenuto conto dell’intenzione delle parti di “regolarizzare la titolarità dei rispettivi diritti reali” (mediante atto pubblico che trasferisca al privato il diritto di proprietà superficiaria per 99 anni a decorrere dal 2003, fermo restando il mantenimento in capo al comune del diritto di proprietà dell’area, ai sensi dell’art. 952 c.c.), l’Ente ha chiesto di sapere se è possibile effettuare una donazione in favore di un soggetto privato che da anni svolge una funzione di interesse pubblico vincolando l’impiego del bene donato alla suddetta funzione o se tale donazione sia preclusa in quanto contrastante con il principio di valorizzazione onerosa dei beni disponibili della pubblica amministrazione.

Il Collegio non ignora la posizione della giurisprudenza contabile, la quale in più occasioni ha affermato l’incompatibilità della donazione modale e degli atti di cessione gratuiti di beni pubblici con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. (così le deliberazioni Lombardia/164/2019/par; Piemonte/16/2020/par, Basilicata/59/2022/par; Basilicata/15/2023/par; Calabria/70/2024/par). E, tuttavia, da tale premessa non è fatto discendere un divieto assoluto di disporre per donazione ovvero gratuitamente, essendo sempre rimessa all’Amministrazione la valutazione della idoneità dell’atto gratuito a realizzare, nel caso concreto, la migliore e corretta gestione del patrimonio ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

In un’ottica in parte analoga, più recentemente, la Sezione ha precisato che “la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” (così le deliberazioni Lombardia/251/2024/par, nonché Lombardia/234/2024/par sul bilanciamento fra principi).

Nel presupposto che non esista un divieto espresso, anche la giurisprudenza civile si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici, con l’importante precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (fra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Sent. 6-7-2012, n. 11369), anche se lo scopo, che l’ente tende a perseguire in concreto con l’atto di liberalità, non rientri tra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è diretta l’attività dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che il ricorso alla donazione modale da parte di un comune non sia preclusa né in linea generale, né in concreto, ove diretta a ripristinare la piena corrispondenza dello stato di diritto a quello di fatto. Resta fermo che le ragioni sottese alla “liberalità” sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale dovrà esplicitarle nell’ambito di un’adeguata motivazione, tenendo conto del canone di funzionalizzazione all’interesse pubblico sopra richiamato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli Enti Locali

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 1325 del 4 giugno 2025, fornisce precisazione sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) e dall’art. 233 del TUEL.

L’art. 139, comma 1 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile dispone che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza …”, mentre l’art. 233 del Tuel prevede che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La Sezione chiarisce che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL.

Per quanto riguarda il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Sezione ricorda che l’art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, introduce la figura del responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, ha l’obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione. Questo termine non è collegato all’approvazione del rendiconto generale dell’ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di cessazione anticipata della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “…o comunque dalla cessazione della gestione”). In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, una volta conclusa tale fase il responsabile del procedimento non può trattenere il conto oltre i 30 giorni.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “…Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.”. In ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

 

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