Anci, Edilizia scolastica: Rifinanziamento interventi ex mutui Bei 2015-2016

Anci informa che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 giugno 2025, n. 116 è stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica già autorizzati nell’ambito dei cosiddetti Mutui BEI 2015-2016 (decreti 1 settembre 2015, n. 640, 6 giugno 2017, n. 390, 3 gennaio 2019, n. 2, 25 settembre 2019, n. 835), dei contributi pluriennali previsti dall’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, mediante stipula, da parte delle Regioni, di mutui a valere sui residui di euro 463.920.912,37.
L’utilizzo di tali contributi permetterà di dare copertura agli importi da rifinanziare segnalati successivamente all’effettuazione delle gare e avverrà per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A al citato decreto (Elenco Interventi). Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi potranno essere  oggetto di comunicazione, da parte delle regioni, al Ministero dell’istruzione e del merito che provvederà a richiedere le autorizzazioni necessarie.
Le Regioni sono autorizzate alla stipula di un nuovo contratto di mutuo della durata massima di 2 anni,  con successivo decreto del MIM sarà individuato, in considerazione della durata massima dei nuovi contratti di mutuo, il termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione degli interventi finanziati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento degli standard contabili ITAS 1, ITAS 4 e ITAS 12 e del Piano dei conti unico

Il Comitato Direttivo ha approvato alcune modifiche agli standard contabili ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali e ITAS 12 – Bilancio consolidato; le modifiche rispondono a ragioni di chiarezza espositiva e di coerenza complessiva con gli standard prodotti successivamente. Conseguentemente, sono stati apportati i necessari interventi di adeguamento del Piano dei conti unico.

Allegati:
ITAS 1
ITAS 4
ITAS 12
Piano dei conti unico

 

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Mase, efficienza energetica pubblicato decreto su decadenza contributi a fondo perduto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE ha pubblicato il decreto direttoriale n. 215 relativo alla decadenza dei contributi a fondo perduto concessi nell’ambito dell’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica.
Il provvedimento dispone la decadenza totale dei contributi assegnati ai Comuni che non abbiano rispettato i termini e le modalità di presentazione dell’istanza di accredito – tabella in allegato – per un importo complessivo di circa 6 milioni e trecentomila euro. Tale decadenza comporta la perdita di ogni diritto e beneficio collegato ai contributi concessi a fondo perduto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e ss.mm.ii., entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

 

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Illegittimo l’eccessivo accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 95/2025, nell’esaminare i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 di un Comune, ha evidenziato che l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale”.

Nel caso di specie, è emerso che i residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali ammontavano ad euro 1.992.931,49, riconducibili principalmente ai proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme al codice della strada (autovelox) riversati sul conto corrente postale a fine 2023. La Sezione ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l’obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate.

 

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Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

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Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 luglio 2025, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 152 del  03/07/2025, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 410 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 03/07/2025 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 02/01/2026.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 03/11/2025, questo Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

 https://www.anticorruzione.it/contattaci 

 https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza 

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al comunicato del 20 giugno 2025.

Corte dei Conti: rideterminazione compensi ai revisori dei conti

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 156/2025, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall’Atto di orientamento reso dall’Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017, nonostante, all’atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all’aggiornamento dei relativi compensi.

La Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall’Ente istante abbia già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 1/2019/SEZ/AUT/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie. Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso, la Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.

 

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Cassazione: niente rimborso al dipendente che sceglie autonomamente il proprio legale

Con l’ordinanza n. 15279 depositata il 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione interviene sulla questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico (comunale) che, assolto in sede penale, aveva scelto autonomamente l’avvocato, senza previa autorizzazione dell’amministrazione.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione non è tenuta a rimborsare i costi della difesa tecnica qualora:

  • il dipendente abbia unilateralmente scelto l’avvocato, senza chiedere o ottenere l’approvazione preventiva;
  • o abbia semplicemente comunicato a posteriori tale nomina.

Il principio si basa sull’esigenza di permettere all’amministrazione di valutare preventivamente la congruità delle spese e di controllare l’impegno economico che potrebbe derivare dalla scelta scelta del difensore. Il rimborso non spetta se il dipendente ha agito di propria iniziativa, anche in caso di assoluzione nel merito.

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Revisione enti locali: il parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato un documento riguardante la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti locali – e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.

La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’Ente in dissesto da parte del Consiglio rende legittimo il suo scioglimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000). La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria.

Il legislatore, secondo la Corte, ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la  rappresentanza democratica degli eletti.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo. La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di
elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION