Destinazione proventi dai parcheggi per il finanziamento dell’incarico professionale per la redazione del “Piano dei Parcheggi”

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 207/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla disciplina vincolistica dei proventi dei parcheggi a pagamento, di cui all’art. 7, comma 7 del Codice della Strada, e in particolare sulla possibilità di finanziare con tali proventi l’incarico professionale ai fini della redazione del “Piano dei Parcheggi”, ha evidenziato come tali ipotesi si possibile alla sola ricorrenza di determinate condizioni:

  • sussistenza di una correlazione diretta e sostanziale alle finalità di legge (ovvero realizzazione di opere di pubblico interesse – installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, o loro miglioramento – o in interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale o comunque effettivo miglioramento della mobilità urbana) delle previsioni programmatiche riportate nel predetto documento di pianificazione;
  • stretta necessarietà di un supporto tecnico esterno per la sua redazione nei termini e alle condizioni previste a livello ordinamentale di settore per il conferimento dell’incarico.

La Corte ricorda come la giurisprudenza contabile abbia più volte censurato quelle modalità organizzative che, pur formalmente legittime, determinano un effetto sostanzialmente elusivo del vincolo di destinazione. Ciò accade, ad esempio, quando la gestione della sosta viene affidata a soggetti esterni, a società in house o a concessionari e le relative risorse finiscono per essere riversate agli enti in forme che ne attenuano o alterano la destinazione originaria. In tali ipotesi, è stato costantemente affermato che la natura vincolata dell’entrata permane immutata, poiché si tratta comunque di somme corrisposte dagli utenti per un servizio pubblico e che la legge impone di utilizzare esclusivamente per le finalità indicate dall’art. 7, comma 7, del Codice della strada.

Secondo i giudici contabili, la semplice attività di pianificazione strategica non è di per sé sufficiente a giustificare l’utilizzo dei proventi vincolati della sosta. Diversamente opinando, si finirebbe per estendere il vincolo ben oltre la volontà del legislatore, consentendo di finanziare indistintamente attività di studio, analisi e programmazione prive di un collegamento concreto con la realizzazione degli interventi cui la norma fa riferimento. La soluzione individuata dalla Corte si fonda pertanto sul criterio della correlazione diretta e sostanziale tra la spesa e le finalità individuate dalla legge. Il finanziamento del Piano dei Parcheggi può essere considerato compatibile con il vincolo normativo soltanto nella misura in cui il documento non si limiti a delineare scenari programmatori generali, ma costituisca uno strumento tecnico concretamente orientato alla realizzazione, gestione, riorganizzazione o miglioramento del sistema della sosta e, più in generale, della mobilità urbana. In altri termini, il Piano deve presentare una chiara proiezione operativa, fungendo da presupposto tecnico per l’attuazione di interventi specifici e concretamente realizzabili.

Pertanto, il finanziamento dell’incarico professionale con i proventi vincolati può ritenersi ammissibile soltanto qualora l’amministrazione dimostri l’effettiva necessità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze tecniche non reperibili all’interno della propria organizzazione. L’affidamento non può dunque essere giustificato dalla mera opportunità di acquisire uno studio o un’attività di pianificazione generale, ma deve risultare strettamente funzionale alla predisposizione di uno strumento operativo destinato a tradursi in interventi concreti nei settori della sosta e della mobilità urbana.

Proventi alienazione licenza farmacia per estinzione del debito

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato da un Comune, con deliberazione n. 110/2025, ha reso il seguente parere: “Deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013”.

L’attività farmaceutica – rammentano i giudici contabili – integra un servizio pubblico locale, come previsto dallo stesso art. 1 R.D. 2578/1925, che può essere esercitato anche dal comune nella qualità di ente preposto alla cura e soddisfazione dei bisogni primari della collettività stanziata sul territorio. In particolare, il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato. Quanto alla possibilità di cessione del diritto all’esercizio, l’art. 12, c. 11, l. 475/1968 prevede che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

A parere della Sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826, c. 3, cod. civ. (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).

In base alle disposizioni in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di finanza pubblica: pubblicato in G.U. il comunicato del MEF

È stato pubblicato in G.U. n. 93 del 22-04-2025, il comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo ai criteri e modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea, di cui al decreto del 4 marzo 2025.

Come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Sono esclusi dal predetto contributo:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto. Pertanto, entro il termine del 22 maggio 2025 gli enti dovranno procedere alla variazione per l’inserimento delle quote indicate negli allegati C e D del decreto.

Alla fine di ciascun esercizio, il fondo, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:
a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione fondi covid, vincoli sui ristori specifici di entrata ricevuti in eccesso.

Con la nuova FAQ n. 48 del 13 aprile 2022, la RGS chiarisce che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti.
Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP siano stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.
Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, aggregato spese di personale ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 557-quater della legge 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 208/2021, fornisce l’esatta perimetrazione degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii. In particolare, l’Ente istante chiede di sapere se taluni impegni reimputati all’esercizio considerato (segnatamente retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, le risorse di parte stabile del FCDI, gli oneri da rinnovo contrattuale) vadano inclusi o meno nel predetto calcolo. La Sezione ricorda come la nuova disciplina delle capacità assunzionali, di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, e smi, non abbia comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e smi. I due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge. I giudici, nell’affrontare nel merito le questioni sollevate, tutte essenzialmente riconducibili ai rapporti tra il vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 (aggiunto dall’art. 3, co. 5 bis, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) che opera un rinvio “statico” alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, e il “nuovo” principio di competenza finanziario potenziato con la regola dell’esigibilità, in vigore dal 2015, hanno ribadito che ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557quater L. Fin per il 2007), si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. In coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione, occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i. Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. La Sezione evidenzia che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION