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Requisiti per nomina Organo di revisione economico – finanziaria

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinato al mantenimento dell’iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Ministero dell’interno, con parere del 30 aprile 2025, ha così risposto alla nota di un Prefettura che rappresenta i dubbi di un Comune in merito ai requisiti dichiarati da un revisore ai sensi dell’articolo 236 del TUEL. Da quanto indicato da codesta Prefettura, in particolare, risulta che il revisore, primo estratto, presenta nel certificato del casellario giudiziale un provvedimento di condanna con sospensione condizionale della pena e successiva ordinanza di dichiarazione di estinzione del reato.

L’articolo 236, comma 1, del TUEL stabilisce che: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”. L’articolo 2399 rinvia, tra l’altro, all’articolo 2382 che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. L’ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. L’iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina negli enti locali ed è, comunque, subordinata al possesso, tra l’altro, del requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24 bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, il Ministero rinvia alla verifica della regolare iscrizione presso i predetti Albi al fine di escludere cause ostative alla nomina.

 

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