Enti sciolti per mafia, effettuati i pagamenti dei contributi per le opere pubbliche

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che he le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono state erogate con provvedimento del 3 novembre 2020. In tema di rendicontazione, si richiama quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2018. Entro il termine finale di cui all’art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell’ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all’indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, richiesto il rifinanziamento del fondo indistinto per compensare i minori introiti

Rasserenare dal punto di vista amministrativo e finanziario l’attività dei Comuni nei prossimi mesi per aiutare efficacemente le categorie economiche e i cittadini più bisognosi. Questo in sostanza il messaggio chiaro lanciato delegato alla Finanza locale Anci e presidente IFEL Alessandro Canelli nel corso dell’audizione informale tenutasi presso la V Commissione bilancio del Senato relativa al Decreto Ristori. Nonostante l’indubbia efficacia del sostegno, la situazione di grande differenziazione delle condizioni finanziarie degli enti locali e le ulteriori difficoltà che i Comuni stanno incontrando in questa nuova fase dell’emergenza, rappresentano fonti di preoccupazione rispetto alla capacità del sistema di assicurare il mantenimento degli equilibri finanziari e di dare una prospettiva più lunga agli aiuti, nella previsione di un 2021 ancora caratterizzato dagli effetti della pandemia. A tal riguardo, l’ANCI ha presentato un pacchetto di proposte emendative al D.L. 137/2020 (decreto Ristori) su diversi piani tra loro complementari:
a) formale spendibilità anche nel 2021 dei fondi a favore degli enti locali, acquisiti o da acquisire in connessione all’emergenza epidemiologica in base alle previsioni dei decreti 34 e 104, così da semplificare gli obblighi di rendicontazione e l’attività programmatoria degli uffici locali;
b) abolizione ed accorpamento al rendiconto 2020 degli adempimenti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), in scadenza al 30 novembre 2021, in relazione all’eventuale caduta di operatività degli uffici finanziari dovuta all’incremento dei contagi;
c) proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio consolidato (attualmente fissato al 30 novembre 2020), obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti;
d) facoltà di presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) in occasione dell’esame del bilancio di previsione 2021-23, in deroga ai termini previsti dalla legge o dai regolamenti degli enti locali;
e) proroga al 2022 dell’entrata in vigore del Canone unico di cui ai commi 816 e ss. della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019);
f) proroga al 2022 dell’obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) nelle more della definizione di un programma di intervento sui ritardi di pagamento più significativi;
g) proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’approvazione dei piani economico-finanziari, dei regolamenti e delle tariffe relative al servizio rifiuti e ai connessi prelievi tributari o patrimoniali;
h) abolizione delle sanzioni disciplinari connesse all’eventuale mancata operatività del sistema pagoPA successivamente al termine del 28 febbraio 2021 (art. 65, co.2, d.lgs. n. 217/2017);
i) facoltà di proroga per un massimo di 12 mesi dei contratti di servizio, degli affidamenti in concessione e degli incarichi di revisione contabile, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021, ove non altrimenti stabilito da norme di governo dell’emergenza in atto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità tra incarico di revisore e componente OIV nello stesso ente

Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’articolo n.236 del Tuel, in particolare se il revisore di un ente locale possa essere contemporaneamente componente dell’OIV dell’ente medesimo.

Di seguito la risposta:

In proposito il disposto dell’articolo n.236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, in particolare, il comma 3 specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. È opportuno preliminarmente precisare che per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto. La disposizione enuncia quindi un principio cardine per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria: sono incompatibili con l’attività di revisore, sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. Pertanto, questa disposizione costituisce uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario. In tal senso si veda anche il parere della Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n.44, che afferma l’impossibilità di nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell’articolo 236, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La rigorosa interpretazione delle norme in materia di incompatibilità appare, peraltro, rafforzata anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190, con particolare riferimento ai principi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, volte ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. In conclusione, si ritiene che il revisore non possa svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, Non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche

In una segnalazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia che modifiche, deroghe e proroghe hanno creato incertezza e condotto alcune amministrazioni a restringere le modalità ammesse per i versamenti, tra cui l’uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI.
L’Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota. Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.
Un quadro del genere ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).

 

 

Per il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario prima dei termini serve atto formale

Qualora l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con la deliberazione n. 109/2020/PRSE, a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 di un Comune. Dall’esame della documentazione contabile dell’Ente (coinvolto nella sperimentazione dell’armonizzazione nel 2014) è emerso che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbia riconosciuto un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48. In sede di bilancio 2017, la quota di disavanzo iscritta nella parte spesa è risultata pari ad euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo pari al medesimo ammontare iscritto nel 2017, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare (il risultato di amministrazione 2017 si è chiuso con un avanzo disponibile, lett. E) positivo), non è stato iscritto alcun disavanzo. Nel merito, i giudici contabili hanno evidenziato che i risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, ex se, esimere l’Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall’approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017. Ancorché l’Ente abbia la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l’adozione di uno o più atti da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l’importo. Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acquisto immobile da parte di un Ente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 99 del 28.10.2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un Comune, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere all’acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), ha rilevato che l’effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione/diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto). In sostanza, la Sezione ribadisce l’impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l’inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplate dal legislatore. La congruità dei mezzi e sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio trovano un riconoscimento formale con l’approvazione del piano medesimo da parte del giudice contabile, ex art. 243-quater, comma 3, TUEL. Quell’approvazione contiene una valutazione favorevole dell’attendibilità delle prospettive di risanamento intrapreso dall’ente e dei mezzi per il relativo conseguimento. In altri termini, i l piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell’ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per gli enti sciolti per infiltrazione mafiosa

Con comunicato del 2 novembre 2020, la Direzione centrale della Finanza locale informa che con decreto n. 117078/2020 del 29 ottobre 2020, è stato disposto il riparto, per l’anno 2020, delle risorse rinvenienti nell’anno 2019 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 29 ottobre 2020 si trovavano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze del 15 maggio 2018.
Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottarsi entro il 10 novembre 2020, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emanata la Circolare sulla certificazione della copertura del costo dei servizi degli enti deficitari

È stata emanata la Circolare della Finanza locale n. 20 del 29 ottobre 2020, con la quale si forniscono istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2019 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati.
Con il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2020, sono stati approvati i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2019 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che siano:
1. enti deficitari nel 2019, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017;
2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2017 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2017;
3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;
4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Le certificazioni, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmesse con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione entro il termine del 22 dicembre 2020.
La procedura telematica di acquisizione dei certificati 2019 rimarrà comunque aperta fino al 30 giugno 2021 ed in tale arco temporale l’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell’adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori, Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020, decreto Ristori, dispone l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione si aggiunge a quella prevista dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) che ha disposto l’abolizione dell’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo.
Attesa la numerosità delle attività interessate dall’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, la norma rinvia all’elenco di attività economiche contenuto nell’allegato 1 annesso al decreto-legge. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Poiché la norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – viene richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, che saranno adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION