Fondo per la valorizzazione promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale

È stato pubblicato in G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 il DPCM del 21 settembre 2020 recante “Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”.
Il provvedimento dispone i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo che riguarda i comuni confinanti con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell’allegato 1, e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d’Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia. SI rammenta che i comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, beneficiano del diverso “Fondo dei comuni confinanti” previsto dalla legge n. 191 del 2009, articolo 2, commi 117 e 117-bis.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007 (c.d. “Fondo Letta”), successivamente modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009).
L’articolo 3 stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo, prevedendo che essa è effettuata, sulla base della popolazione e della superficie dei comuni, nella misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d’Aosta (20 comuni del Piemonte) e del 57,5 per la macroarea Friuli-Venezia Giulia (27 comuni del Veneto). La definizione delle somme destinate a ciascuna macroarea sarà effettuata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base degli importi disponibili.
L’articolo 4 individua gli ambiti di intervento finanziabili attraverso il Fondo. Rispetto al precedente D.P.C.M. si segnala la distinzione degli ambiti in “interventi infrastrutturali” e in “servizi”. Nel primo ambito costituiscono delle novità le “ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici)” e la “realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi”. È specificato, inoltre, che tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. L’articolo 5 inserisce un limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento, al fine di garantire l’accesso al contributo di tutti i comuni per ciascuna macroarea, pari al rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni compreso nell’allegato 1. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell’incorporazione in un altro comune è previsto che ad essi spetti un importo proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti. il finanziamento comprende sia la fase della progettazione sia quella della realizzazione degli interventi infrastrutturali e dei servizi.
Per quanto riguarda il monitoraggio e la revoca degli interventi, si prevede che la valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso, sia svolta dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno e locazioni brevi: Criteri e termini di fornitura dei dati

Con decreto interministeriale 11 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, sono stati individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I dati saranno resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per Struttura all’Agenzia delle entrate, che li renderà disponibili ai comuni che abbiano istituito l’imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento delle finanze renderà disponibile all’Agenzia delle entrate l’elenco dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell’atto. Per i Comuni non ricompresi nell’elenco, reso disponibile alla data del 31 gennaio, i dati concernenti l’annualità in cui l’imposta è stata istituita saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di istituzione dell’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città, all’ordine del giorno il riparto del saldo del Fondone bis

È stato convocata per il giorno giovedì 26 novembre 2020 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – saldo. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Fondo di solidarietà alimentare, le erogazioni ai Comuni entro fine novembre

È stato pubblicato in G.U. n. 291 del 23 novembre 2020 il decreto legge n. 154/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto Ristori-ter.
L’art. 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l’acquisto di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie bisognose.
I Comuni sono autorizzati ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo  risorse sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
L’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), di:

  • buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
  • generi alimentari o prodotti di prima necessità.

La nota di indirizzo Anci sulle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal Dl Ristori ter

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborso spese sostenute dal Sindaco per la copertura assicurativa delle attività riconducibili al mandato

Non è consentita, sulla base dell’art. 86, comma 5 del TUEL, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese di funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 105/2020, ad una richiesta di quesito concernente l’interpretazione dell’art. 86, comma 5, del TUEL, con specifico riferimento alla possibilità per l’ente di rimborsare la spesa sostenuta per la stipula di una “Polizza Personale per copertura ruoli in Pubblica Amministrazione”, facendosi carico del pagamento del corrispondente premio assicurativo.
I giudici contabili ha ribadito che la possibilità di sostenere simili oneri è stata subordinata dal legislatore, per entrambe le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, primo (rimborso degli oneri assicurativi) e secondo periodo (rimborso delle spese legali per gli amministratori locali nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione), al rispetto della c.d. “clausola dell’invarianza finanziaria”. In generale, tanto il rimborso degli oneri assicurativi  quanto quello delle spese legali non costituiscono “spese obbligatorie” per un duplice ordine di considerazioni.
Le disposizioni di cui al comma 5 non impongono al Comune di sostenere una spesa, diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi del medesimo art. 86 per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori), nonché per quello del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto, bensì riconosce al Comune la facoltà di destinare risorse proprie sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei limiti previsti dalla legge, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori degli enti locali non può estendersi la tutela legale, con oneri a carico dell’ente amministrato, riconosciuta ai dipendenti pubblici rispetto ai quali, a differenza dei primi, è configurabile un rapporto di lavoro dipendente con l’ente.
Per quanto riguarda il vincolo di invarianza finanziaria, lo stesso deve essere valutato relazione alle “spese di funzionamento”, quale “aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento”, in rapporto al “rendiconto relativo al precedente esercizio”, “in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (fatte salve eventuali compensazioni nell’ambito dell’aggregato “spese di funzionamento”).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

Solo i consegnatari per “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il “debito di custodia” nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 313/2020.
La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016) ritiene che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza (art. 32 del Regolamento di cui al DPR 4 settembre 2002, n. 254). Mentre il debito di “custodia” caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, il debito di “vigilanza” invece connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).
Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all’uso – sebbene ancora in attesa di utilizzazione – e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinuncia all’indennità di funzione spettante al sindaco nei piccoli comuni

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 98/2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di trattenere nel bilancio comunale la quota di indennità di funzione spettante al sindaco, finanziata mediante contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento previsto dall’art 1 del DM 23 luglio 2020, ha chiarito che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.
Il Sindaco ha facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.
Come precisato dalle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, l’incremento indicato ha la finalità di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli comuni ed è circoscritto alla sola indennità del sindaco, con esclusione degli altri amministratori, e richiede, ai fini dell’operatività, uno specifico provvedimento dell’ente, limitandosi la disposizione a prevedere soltanto la soglia massima dell’incremento (cfr. delibere Sezione Lombardia n. 67/PAR/2020, n. 129/PAR/2020 e Sezione Molise n. 42/PAR/2020). L’art. 2, comma 2 del DM 23/07/2020, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata debbano essere riversate allo Stato. Stante il chiaro disposto letterale della norma (il comune è tenuto a riversare allo Stato l’importo del contributo non utilizzato), le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente. Pertanto, la volontà del privato non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreti Ristori e Ristori bis, la guida dell’Agenzia delle entrate sull’erogazione del contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento, Prot. n 358844/2020, che definisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. È approvato inoltre l’allegato modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis” (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Predisposta anche la guida dedicata “I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni”, disponibile nella sezione del sito “l’Agenzia informa”, un utile strumento informativo per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondazione Commercialisti, il bilancio degli enti del Terzo settore

La Riforma del Terzo settore, avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e in seguito attuata con successivi decreti delegati tra cui il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (in seguito anche “CTS”), costituisce un passaggio epocale per gli enti che operano senza fine di lucro. Il cosiddetto “Terzo settore” svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo sociale ed economico. Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidano allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua “commercialità” nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali. Dal punto di vista professionale la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore richiede una profonda conoscenza della materia per quanto concerne la corretta tecnica contabile e le connesse norme di governance, amministrazione e controllo e fiscalità.
Il volume ” Il bilancio degli enti del Terzo settore“, predisposto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, include un’analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel citato CTS e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020. In questa prospettiva, sono forniti esempi e approfondimenti, utili per il professionista e per gli studiosi della materia, in attesa dell’emanazione dei prossimi principi contabili nazionali di settore e dell’approssimarsi dell’applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore che hanno coincidenza tra anno solare ed esercizio amministrativo, con il 1° gennaio 2021 (fonte Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

 

Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo

Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con sentenza 7008/2020 del 13 novembre 2020. La notifica dell’ordine di demolizione risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale poiché, con la sanzione dell’acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge); per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.
Osserva il Collegio che tale mancanza sarebbe in grado di refluire sulla legittimità dell’atto acquisitivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019, n. 5359).
A tal riguardo si segnala la sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996, che ha evidenziato che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità. L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, quindi, quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION