Imposta di soggiorno: la nota IFEL di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023

Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Con l’odierna nota di commento, IFEL richiama le ragioni – in gran parte già evidenziate con la nota di chiarimento del 28 novembre 2022 – che portano a non ritenere condivisibile la risoluzione ministeriale.

L’imposta di soggiorno finanzia gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo

Gli interventi finanziabili con l’imposta di soggiorno corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo di cui all’art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011, e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all’ambito turistico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 52/2023.

Con l’istanza di parere, il comune ha chiesto se sia possibile finanziare con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno:
1) spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche per interventi di carattere più generico, che l’ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l’acquisto di arredi urbani;
2) interventi per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali (mostre, festival, rassegne teatrali, ecc.), fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.

Nel merito, la Sezione ricorda che l’imposta di soggiorno, secondo l’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Trattasi, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza contabile (deliberazione Sezione Campania, n. 11/2018/PAR, deliberazione Sezione Puglia, n. 201/2015/PAR e deliberazione Sezione Emilia Romagna, n. 228/2014/PAR), di una “imposta di scopo”, basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto.

In altri termini, l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l’impiego del gettito ottenuto dall’imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L’esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell’ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Viene ricusata la riconducibilità al predetto vincolo normativo di scopo delle fattispecie connotate soltanto da una sorta di connessione per accessorietà alla materia del turismo, ove lo scopo turistico si atteggi a requisito soltanto eventualmente riflesso dell’attività che si intende finanziare con l’imposta di soggiorno. Ammettere una soluzione diversa consentirebbe di includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di turismo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021

Con la risoluzione N. 1/DF del 9 febbraio 2023, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall’art. 180 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Il Dipartimento ricorda che i gestori delle strutture ricettive che abbiano già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità. Per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale, che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento, ora reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.

Pertanto, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto sopra citato rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

IFEL, imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e altri adempimenti connessi al riversamento del gettito

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.

Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno – Le FAQ ministeriali

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le FAQ concernenti la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, in scadenza il prossimo 30 settembre.

Con DM 29-04-2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il modello di dichiarazione deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Secondo riparto Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi

È stato pubblicato dal Ministro dell’interno il decreto dell’8 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo al secondo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi, a saldo dei minori incassi nei primi due trimestri del 2022», previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”.

Con il suddetto decreto si provvede al riparto della quota restante delle risorse disponibili per l’anno 2022 per ulteriori 75 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato città: ristoro minori incassi dei comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi

Nella seduta della Conferenza Stato-città del 4 agosto scorso, l’ANCI E l’UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per l’anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori incassi dei comuni dell’imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due trimestri del 2022.
Con decreto del 15 giugno 2022, sul quale la Conferenza Stato-città ha sancito intesa nella seduta del 19 maggio 2022, si era provveduto al primo riparto per il pari importo di 75 milioni di euro. Con il provvedimento viene ripartito il restante importo di 75 milioni di euro stanziato, per l’anno 2022.

Nella stessa seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo istituito presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 30 milioni per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario, al fine di favorirne il riequilibrio finanziario. Il contributo viene assegnato in proporzione al disavanzo d’amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato inviato alla BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi

Pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Primo riparto delle risorse, per l’anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi» previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, e dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17. Con il decreto si provvede al riparto della prima quota delle risorse stanziate per l’anno 2022 per complessivi 75 milioni di euro.

SI ricorda che l’articolo 12 del D.L. n. 4/2022 prevede che il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro ai comuni dei mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Analogamente l’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha stabilito un’ulteriore integrazione di 50 milioni di euro del fondo in esame relativamente ai mancati incassi del secondo trimestre 2022.

 

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione telematica imposta di soggiorno

Il Dipartimento delle finanze comunica che da oggi,13 giugno 2022, è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si comunica altresì che contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

Allegati:
Specifiche tecniche – Aggiornamenti e correzioni versione 3/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a ristoro delle minori entrate da imposta di soggiorno

Il Ministero dell’Interno informa che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale Il Fondo istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n.41 del 2021, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.73 del 2021, rifinanziato per l’anno 2022 per 100 milioni di euro dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.4 del 2022 e per 50 milioni di euro dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.17 del 2022, destinato a ristorare i comuni per i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno ed altri analoghi contributi, è parzialmente ripartito per l’anno 2022 per l’importo complessivo di 75 milioni di euro.

Il rimanente importo del fondo sarà ripartito con analogo provvedimento da adottare entro il 31 luglio 2022.

Piano di riparto del Fondo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION