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I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale

Solo i consegnatari per “debito di custodia” sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il “debito di custodia” nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 313/2020.
La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016) ritiene che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con “debito di custodia” e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del “debito di vigilanza (art. 32 del Regolamento di cui al DPR 4 settembre 2002, n. 254). Mentre il debito di “custodia” caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, il debito di “vigilanza” invece connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).
Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all’uso – sebbene ancora in attesa di utilizzazione – e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION