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Fondo per la valorizzazione promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale

È stato pubblicato in G.U. n. 292 del 24 novembre 2020 il DPCM del 21 settembre 2020 recante “Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”.
Il provvedimento dispone i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo che riguarda i comuni confinanti con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell’allegato 1, e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d’Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia. SI rammenta che i comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, beneficiano del diverso “Fondo dei comuni confinanti” previsto dalla legge n. 191 del 2009, articolo 2, commi 117 e 117-bis.
Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007 (c.d. “Fondo Letta”), successivamente modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009).
L’articolo 3 stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo, prevedendo che essa è effettuata, sulla base della popolazione e della superficie dei comuni, nella misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d’Aosta (20 comuni del Piemonte) e del 57,5 per la macroarea Friuli-Venezia Giulia (27 comuni del Veneto). La definizione delle somme destinate a ciascuna macroarea sarà effettuata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base degli importi disponibili.
L’articolo 4 individua gli ambiti di intervento finanziabili attraverso il Fondo. Rispetto al precedente D.P.C.M. si segnala la distinzione degli ambiti in “interventi infrastrutturali” e in “servizi”. Nel primo ambito costituiscono delle novità le “ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici)” e la “realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi”. È specificato, inoltre, che tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture. L’articolo 5 inserisce un limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento, al fine di garantire l’accesso al contributo di tutti i comuni per ciascuna macroarea, pari al rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni compreso nell’allegato 1. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell’incorporazione in un altro comune è previsto che ad essi spetti un importo proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti. il finanziamento comprende sia la fase della progettazione sia quella della realizzazione degli interventi infrastrutturali e dei servizi.
Per quanto riguarda il monitoraggio e la revoca degli interventi, si prevede che la valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso, sia svolta dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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