Ulteriore erogazione del fondo di solidarietà comunale

La Direzione della Finanza locale, con comunicato del 4 dicembre 2020, rende noto che il 2 dicembre u.s., sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2020, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale) ha provveduto ad erogare un ulteriore acconto del citato Fondo attualmente corrisposto nella misura del 96% dell’importo dovuto.
I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.
L’erogazione ha riguardato 6.806 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, per un totale erogato pari ad euro 1.349.728.194,98.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mense scolastiche, Contributi ai Comuni Annualità 2020

il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato nei giorni scorsi l’emissione degli ordini di pagamento, a titolo di rimborso ai Comuni, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 41, art. 7 della legge 135/2012.
L’ANCI ha più volte espresso contrarietà al riconoscimento di un “contributo” per i pasti forniti dai Comuni al personale scolastico statale, in luogo del rimborso dell’intero costo di ogni singolo pasto. Questo viene infatti effettuato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, piuttosto che tenendo conto della platea del personale statale avente diritto alla mensa. L’importo riconosciuto si attesta a € 62.776.678,00, a fronte di una spesa complessiva che l’ANCI stima in un importo almeno doppio, la cui differenza viene sostenuta con risorse proprie dei Comuni. La questione dell’esiguità del rimborso è stata posta in passato anche all’attenzione della Conferenza Stato-Città, dove i Ministeri dell’Economia e dell’Istruzione, riconoscendo la fondatezza della richiesta dell’ANCI, si erano impegnati ad individuare risorse da prevedere in Legge di Bilancio, purtroppo senza seguito. L’ANCI ha nuovamente presentato un emendamento nella prossima Legge di Bilancio 2021 per chiedere, a partire dal prossimo anno scolastico, un incremento di risorse per un importo almeno pari a quello attualmente erogato ai Comuni.

 

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MIUR, Erogazione TARSU anno 2020 a favore dei Comuni

L’ANCI informa che il Ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche. Le risorse assegnate sono consultabili nella Tabella “Erogazione TARSU anno 2020 a favore dei Comuni – Contributo erogato quale finanziamento dovuto per spese connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche”.
Si ricorda che il riparto per l’annualità 2020 è stata approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12 novembre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva del 9% ai 3.670 Comuni, che hanno raggiunto nel 2018 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%, come da dati dell’Ispra.
Si tratta del contributo annuo pari a 38,734 milioni di euro, individuato in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel 2001, corrisposto dal MI direttamente ai Comuni per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali.
In sede politica di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, l’ANCI ha ribadito la necessità di un adeguamento delle risorse, trattandosi di un importo stabilito nel 2001, richiesta condivisa anche dai Ministeri che però finora non hanno dato seguito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid, via libera al riparto del saldo. Gli importi per singolo ente

Via libera dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali del fondo (art. 106, comma 1, del DL 34/ 2020 e art. 39, comma 1, del DL 104/2020), sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Le modalità di riparto del fondo, secondo quanto riportato nella Nota Metodologica, hanno tenuto conto di un aggiornamento della valutazione complessiva delle stime relative alle perdite di gettito riscontrate nel 2020, nonché delle minori/maggiori spese attese nel 2020 per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I criteri di riparto hanno tenuto conto:
• della metodologia adottata in sede di riparto della iniziale dotazione del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 3.000 milioni di euro;
• della metodologia utilizzata per la definizione dell’acconto erogato sulle risorse integrative disposte con l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pari a 400 milioni di euro;
• di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 212342 del 3 novembre 2020, con particolare riferimento alla quota di TARI-TARI-Corrispettivo riconosciuta a ciascun comune, al trattamento dell’Imposta di soggiorno e della TOSAP-COSAP;
• dell’esclusione dell’imposta di soggiorno e degli altri prelievi connessi alle presenze turistiche sui territori comunali dal perimetro delle entrate considerate, in quanto già oggetto di ristoro;
• dei ristori specifici destinati alla compensazione delle perdite di gettito relative all’IMU settore turistico e all’occupazione di spazi pubblici (TOSAP-COSAP), per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 177 e 181 del decreto-legge n. 34/2020, come integrate dal successivo decreto-legge n. 104/2020.
Non sono stati considerati gli ulteriori ristori IMU disposti dall’articolo 9, del decreto-legge n. 137/2020 (decreto Ristori) e dall’articolo 5 del decreto-legge n. 149/2020 (Ristori bis), pari a 144,1 milioni di euro, per i quali non sono ancora stati definiti i riparti specifici.
Complessivamente è emersa una perdita di gettito, calcolata nel periodo marzo-dicembre 2020, pari a circa 4.050 milioni di euro a cui viene aggiunta una stima di perdita di gettito per il periodo gennaio-febbraio 2021 pari a circa 165 milioni di euro. La perdita di gettito è ridotta della quota di ristori specifici prevista per IMU e TOSAP-COSAP, pari a 379,4 milioni di euro. L’ammontare complessivo di riferimento per il riparto è stato stimato nell’importo complessivo di circa 3.650 milioni di euro, comprensivo del saldo positivo di 200 milioni di euro calcolato tra minori entrate considerate (pari a circa 600 milioni di euro) e maggiori spese considerate (pari a 400 milioni di euro). Ne deriva un’eccedenza di risorse, risultata pari a circa 570 milioni di euro, viene anch’essa ripartita, in considerazione del fatto che gli effetti dell’emergenza COVID-19 sono prevedibili, anche se in misura ad oggi non puntualmente valutabile, anche sugli andamenti della gestione nell’anno 2021. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021.

Allegati: Gli importi per Comune

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, triennio 2020-2022

Pubblicato in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2020 concernente l’individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022.
L’art. 263 del TUEL (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche) dispone che “Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all’articolo 259, comma 4. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell’interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all’articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente”. Per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l’art. 243-bis, comma 8, lett. g) prevede che i medesimi enti possano…accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista, che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. Ai sensi dell’art. 259, comma 6, gli enti, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, rideterminano la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nomina dell’organo di revisione negli enti pubblici assimilabili alle Unioni di comuni

Gli enti pubblici istituiti con apposite leggi regionali, anche se non hanno la denominazione di Unioni di comuni, laddove presentino i caratteri di autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, sono enti locali cui si applica, in materia di nomina dei revisori degli enti locali, la normativa di cui all’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 2011. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alle modalità di nomina dell’organo di revisione di un ente pubblico istituito in base a Legge regionale avente “forma speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento provinciale”. Nel caso di specie, l’ente pubblico ha personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione”. Secondo la Legge Regionale l’ente in questione è assimilabile – relativamente alla disciplina dell’incentivazione al riordino territoriale – ad un’Unione di comuni, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento degli enti locali. Tale ente si pone a tutela di una particolare area della Provincia il cui ambito territoriale (che ricomprende 10 Comuni) è individuato espressamente dalla Legge Regionale. Successivamente, la legislazione regionale relativa alla promozione dei percorsi associativi (Unioni e Fusioni di Comuni – cfr articolo 1, comma 2, della Legge Regionale n.15 del 2016) e alla disciplina dell’incentivazione in materia di riordino territoriale (Unioni – cfr articolo 24, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 2012) ha “equiparato l’ente ad una Unione Montana”. Pertanto, essendo l’ente assimilabile ad un’unione di comuni anche in ragione della sua autonomia normativa, organizzativa, contabile e di bilancio, è da ritenersi applicabile, la normativa nazionale di cui all’articolo 16, comma 25 del Decreto Legge n.138 del 2011 in materia di nomina dei revisori degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo di solidarietà alimentare, accreditate le risorse ai Comuni

Il Ministero dell’Interno, in data 27 novembre, ha provveduto ad effettuare gli accrediti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario delle risorse del fondo di solidarietà alimentare, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23.11.2020. Per le Regioni a statuto speciale l’erogazione è stata effettuata in favore delle regioni e delle province autonome che provvederanno al trasferimento delle risorse ai Comuni dei rispettivi territori. L’importo totale erogato è stato pari ad euro 400.000.000.

 

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In G.U. il decreto sulla situazione patrimoniale semplificata

Pubblicato in G.U. n. 293 del 25-11-2020 il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2020 recante “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale”.
Le principali novità contenute nel decreto riguardano:

  • la necessità di trasmettere la delibera di Giunta alla BDAP con la quale l’ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il
    bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL;
  • le riserve da permessi da costruire;
  • la determinazione del fondo di dotazione.

Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla determinazione del fondo di dotazione degli enti di nuova istituzione a seguito di fusione o da scorporo. Nei casi di comuni di nuova istituzione che decidono di non tenere la contabilità economico patrimoniale, lo schema di decreto prevede che, se il fondo di dotazione del nuovo ente non è stato determinato alla data dell’istituzione, l’importo è calcolato in occasione della redazione del primo rendiconto successivo alla costituzione del nuovo ente, al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
– totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
– il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve da permessi da costruire, lo Schema di decreto individua con maggiore chiarezza le modalità di determinazione del fondo, evitando il rischio di duplicazione con le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristori minori entrate, i dati per Comune

Nella Conferenza Stato Città del 12 novembre scorso sono stati approvati gli schemi di decreto riguardanti il ristoro delle minori entrate, pari complessivamente a circa 500 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni recate dal DL n. 104/2020, che integrano quanto già disposto da DL n.34/2020, artt. 177, 180, 181 (vedi notizia del 14 novembre 2020).
A tal riguardo, l’IFEL ha reso disponibile i decreti di riparto del saldo dei c.d. “ristori minori” (Imposta di Soggiorno, Tosap-Cosap, IMU per il settore turistico), contenenti, per ciascun ente locale, l’importo da erogare, nonché uno schema riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate (in acconto e a saldo) per Comune.

Allegati:
Imposta di soggiorno
IMU settore turistico
TOSAP/COSAP
Schema riepilogativo delle risorse complessivamente assegnate

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per gli anni dal 2016 al 2022 per il sostegno dei risarcimenti dovuti per calamità naturali

Con comunicato del 25 novembre la Direzione centrale della Finanza Locale informa che i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ed infine modificato dall’articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con decreto del Ministero dell’interno del 24 novembre 2020, è stata approvata la certificazione:

  • per la richiesta per l’anno 2020, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 21 dicembre 2020 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2020), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell’anno 2020, al riparto del contributo erariale, per la quota non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni. In particolare, il comune dovrà, correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno. Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nel modello.

Pertanto, i comuni sono legittimati a trasmettere – telematicamente – il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale,

  • se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, se la spesa ivi riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno;
  • se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2019 al 21 dicembre 2020, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.
    La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 21 dicembre 2020, a pena di decadenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION