DURC e “scostamento non grave”: il Ministero del Lavoro chiarisce i limiti della regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisazione importante in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in risposta a un interpello presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004.
L’istanza chiedeva se fosse possibile considerare “non grave” una situazione debitoria composta esclusivamente da sanzioni o interessi — quindi senza una reale omissione contributiva, già sanata — e, di conseguenza, ottenere comunque un DURC regolare.

Il Ministero ricorda che l’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 disciplina le condizioni per il rilascio del DURC e, al comma 3, definisce come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo anche di eventuali accessori di legge. Tale soglia consente di attestare la regolarità contributiva quando la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è minima e fisiologica.

La norma non consente di considerare regolare una posizione debitoria formata unicamente da sanzioni civili o interessi. Le sanzioni, infatti, non rappresentano elementi autonomi ma accessori dell’obbligazione contributiva: derivano da un precedente inadempimento e ne costituiscono il riflesso giuridico. Hanno funzione sia risarcitoria, per il danno subito dall’ente previdenziale, sia dissuasiva, per scoraggiare ritardi o omissioni future.

Pertanto, anche se il contributo principale è stato successivamente versato, la presenza di sanzioni o interessi non estingue il debito complessivo verso l’ente. Solo nel caso in cui l’importo residuo, comprensivo di tali accessori, non superi i 150 euro, la posizione può rientrare nella fattispecie di “scostamento non grave” e consentire il rilascio del DURC regolare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento e monitoraggio autovelox piattaforma MIT: scadenza 29 novembre

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. n. 73/2025 (cd. Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 105/2025, ha disposto che “le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice della Stradala comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato.”

Successivamente:

  • Il D.M. 18 agosto 2025, n. 305 ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento della piattaforma finalizzata al censimento dei dispositivi, gestita dal Centro Elaborazioni Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione.
  • il D.M. 29 settembre 2025, n. 367 ha sancito l’operatività della piattaforma, disponibile all’interno della sezione “Gestione Utenze” del Portale del Trasporto e del Portale dell’Automobilista a seguito dell’autenticazione tramite le credenziali rilasciate dal CED della DGMOT e già in uso da parte delle amministrazioni o enti competenti, con il profilo di enti accertatori.

Con la pubblicazione del decreto sul sito del MIT avvenuta il 29 settembre u.s. decorrono i termini previsti entro cui completare la procedura di comunicazione dei dati, ovvero i 60 giorni stabiliti all’art. 1, comma 2. Trascorso detto termine, l’omessa comunicazione comporta l’illegittimità dell’utilizzo dei dispositivi non registrati in via telematica.

Si ricorda quindi l’importanza di comunicare al MIT le informazioni richieste entro i termini: allo scadere dei 60 giorni, chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

La Corte costituzionale sollecita una revisione del contributo delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica

Con la sentenza n. 152/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sollevate dalla Regione Campania contro le disposizioni della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) relative al contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Pur confermando la legittimità della misura, la Corte ha però richiamato il legislatore a una maggiore flessibilità e concertazione istituzionale.

Secondo la Consulta, la preclusione totale, per un intero quinquennio, dell’utilizzo del contributo per spese di investimento da parte delle Regioni in disavanzo rischia di generare un divario infrastrutturale crescente tra i territori. Tale rigidità, si legge nella sentenza, può comportare “una discriminazione tra le Regioni” e incidere sul principio di eguaglianza sostanziale garantito dalla Costituzione.

Per questo motivo, la Corte invita il legislatore, a partire dalle prossime annualità, a riconsiderare il meccanismo, consentendo anche alle Regioni in disavanzo di destinare una parte del contributo alla spesa per investimenti. L’obiettivo è bilanciare le esigenze di risanamento con la necessità di non penalizzare lo sviluppo territoriale.

Un ulteriore richiamo riguarda il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che la Corte definisce “indefettibile” in vista della manovra di bilancio 2026. Tale organismo, già valorizzato dalla sentenza n. 195 del 2024, è considerato essenziale per garantire un corretto equilibrio tra le esigenze statali di contenimento della spesa e l’autonomia finanziaria delle Regioni.

L’assenza di tale confronto, sottolinea la Corte, può condurre a “tagli al buio”, con ricadute imprevedibili sui servizi ai cittadini e senza un’adeguata valutazione parlamentare delle conseguenze delle scelte di bilancio. La decisione della Corte non mette in discussione la necessità del contributo regionale agli obiettivi di finanza pubblica, ma ne ribadisce i limiti costituzionali. Il rispetto dell’autonomia finanziaria delle Regioni e il principio di leale collaborazione devono restare cardini dell’assetto istituzionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Anticipi 2025: Proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 14 ottobre 2025, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica. Il testo, tra l’altro, rifinanzia misure per giovani, formazione universitaria, innovazione e digitalizzazione, aumentando le risorse per il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

In materia di infrastrutture e investimenti, si allineano i cronoprogrammi procedurali agli obiettivi finanziari del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”. Si autorizzano spese per RFI S.p.a. per il 2025, incrementando i fondi per la manutenzione straordinaria (contratto di programma parte servizi).

È previsto un contributo a fondo perduto all’Economic Resilience Action (ERA) Program dell’IFC per sostenere il settore privato ucraino e rafforzare l’intervento dell’IFC a beneficio della popolazione e delle imprese italiane.

Si interviene per garantire i XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, aumentando i fondi e inserendo disposizioni per i controlli antidoping.

Infine, si prevede la proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno. Il maggior gettito sarà destinato per il 70 per cento agli impieghi previsti e per il 30 per cento al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran, Orientamenti applicativi funzioni locali

Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi di Aran riguardanti il comparto delle Funzioni Locali:

In sede di contrattazione integrativa annuale di riparto delle risorse decentrate è possibile introdurre una clausola che preveda che risorse stabili non liquidate, inizialmente destinate ad istituti quali il turno e reperibilità, possano alimentare a residuo la performance?

Con riferimento al quesito in esame, atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa, non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel Contratto Collettivo Integrativo annuale – CCI – una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per atri titoli.

 

Nei i casi in cui un procedimento penale iniziato nel 2015, a carico di un nostro dipendente, si concluda nel 2024 con sentenza di assoluzione è possibile rimborsare le spese legali? Si precisa che nel 2015 il dipendente aveva regolarmente comunicato l’accaduto ed indicato, ai fini del comune gradimento, il nominativo del legale. L’amministrazione, a sua volta, si era espressa positivamente sul nominativo del legale, ma non aveva potuto assumersi gli oneri in via diretta per un possibile anche solo potenziale conflitto di interessi.

Con riferimento al quesito in esame, l’orientamento della scrivente Agenzia è che, stante la formulazione letterale dell’art. 59 comma 3 del CCNL 16.11.2022, ai sensi del quale “Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”, consenta – anche nel caso rappresentato nell’istanza – di applicare l’istituto ai fini del rimborso, come ridisciplinato dal predetto articolo 59, fermi restando i presupposti previsti dal comma 1 della stessa disciplina. Analoga disciplina è stata prevista all’art. 24 comma 3 del CCNL dell’area FL del 16.07.2024.

 

Ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato spettante al segretario, il monte salari può comprendere anche i compensi derivanti da reggenze a scavalco?

In relazione al quesito in oggetto si evidenzia, in primo luogo, che secondo la nozione di monte salari diffusa nell’esperienza applicativa, devono essere ricomprese tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati al Conto Annuale RGS da ciascun ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.165/2001.

Nella particolare fattispecie sottoposta, pertanto, ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale per le funzioni svolte presso ogni singolo ente, nel conteggio del monte salari ciascun ente dovrà tenere conto degli importi dallo stesso erogato al segretario nell’anno precedente, così come si evince anche dalla formulazione letterale dell’art. 61, comma 2 del CCNL del 16.07.2024.

Si evidenzia, che sul tema, si è recentemente pronunciata la Corte dei Conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 158/2025, ai sensi della quale gli importi pagati per le reggenze a scavalco svolte dal segretario non devono essere ricomprese ai fini del calcolo del monte salari.

 

Nei casi di utilizzo in convenzione di un dirigente di altro ente come deve essere calcolato l’incentivo economico a titolo di posizione e risultato a carico dell’ente utilizzatore?

In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che la disciplina introdotta dall’art. 36 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024 a favore dei dirigenti che vengano assegnati dalle amministrazioni di appartenenza presso altri enti per periodi predeterminati, si limita ad introdurre un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, in aggiunta al trattamento economico presso il proprio ente.

Al riguardo, nell’evidenziare che la richiamata disciplina contrattuale ai commi 3 e 4 individua inequivocabilmente il trattamento economico da corrispondere, sia a carico dell’ente titolare del rapporto sia a carico dell’ente utilizzatore, si ricorda che, ai sensi dell’art.13 del CCNL del 17.12.2020 non è possibile, per il personale dirigente, operare una quantificazione delle prestazioni lavorative svolte in ragione di un orario di lavoro.  Secondo quest’ultima norma, infatti, il dirigente è tenuto ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio adeguando la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Si precisa, inoltre, che la disciplina non è analoga a quella prevista per il personale del comparto (art. 23 del CCNL 16.11.2022): la formulazione letterale è, difatti, diversa per quanto riguarda la quota di retribuzione di posizione che deve corrispondere l’ente utilizzatore.

Nel caso da voi rappresentato il dirigente avrebbe diritto:

Esempio:

ENTE A (di appartenenza): incarico dirigenziale pesato originariamente a 30 mila euro. A seguito del convenzionamento con l’ente B, l’Ente – ben motivando, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa – non gli riduce la retribuzione di posizione. Oltre alla retribuzione di risultato.

ENTE B (utilizzatore): incarico dirigenziale su una posizione pesata 20 mila euro. L’importo aggiuntivo a titolo di retribuzione di posizione sarà pari al 30% della posizione su cui verte l’incarico (meccanismo simile all’interim; quindi, non è corretto corrispondere l’intero importo + il 30%), ossia 6 mila euro, oltre alla retribuzione di risultato pari ad un massimo del 10% del valore economico della posizione su cui è conferito l’incarico (ossia, fino a 2.000 euro).

Pertanto, nel caso di specie il dirigente utilizzato anche da altro ente potrà percepire:

  • dall’Ente A -> 30.000 euro di posizione + il risultato, secondo i criteri prestabiliti nel CCI ed in base alle risultanze della valutazione;
  • dall’Ente B -> 6.000 (30 % di 20 mila) oltre al risultato, in un massimo di 2.000 euro (il 10% di 20 mila) secondo i criteri di valutazione del CCI ed in base alle risultanze della valutazione;
  • Tot. 36.000,00 euro oltre al risultato dei rispettivi Enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Garanzia Debiti Commerciali si libera nell’esercizio immediatamente successivo

«Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che «solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno» (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n.  9/2025/PRSP).

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l’interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l’interpretazione restrittiva secondo cui l’inciso “il fondo è liberato nell’esercizio successivo”, contenuto nell’art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ossia nel risultato di amministrazione dell’esercizio successivo, «in ossequio al principio di continuità dei bilanci».

 

La redazione PERK SOLUTION

Scuole sicure” 2025/26: 1,5 milioni ai comuni contro lo spaccio di droga negli istituti scolastici

1 milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole Sicure”, a beneficio di 50 comuni sopra i 15mila abitanti. Si tratta di fondi dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

«Con il finanziamento, anche per l’anno scolastico 2025/26, dei progetti “Scuole sicure”, il Viminale rinnova l’impegno sui territori per prevenire e contrastare un fenomeno odioso che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l’equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi. I fondi sono un segno concreto di supporto ai comuni che, anche grazie alla preziosa collaborazione delle prefetture, potranno dotarsi di personale e strumenti aggiuntivi per la vigilanza», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in occasione della pubblicazione della circolare che disciplina modalità e criteri di accesso ai fondi.

«Un impegno e un’attenzione altissimi», ha aggiunto il titolare del Viminale, «che rientrano nel più ampio disegno portato avanti – anche a livello internazionale – dal Governo, con l’incessante apporto delle Forze dell’ordine e della magistratura, nella lotta alle organizzazioni criminali cui fa capo il narcotraffico, come mostrano i quasi quotidiani arresti e sequestri di quantitativi di droghe su tutto il territorio, per riaffermare la legalità e garantire la sicurezza delle comunità» (fonte Min. Int.)

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento in acconto del 90 per cento delle spese elezioni e referendum

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 1°ottobre 2025, è stato disposto il pagamento, nella misura pari al 90 per cento, delle risorse massime rimborsabili assegnate con decreto a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 1°agosto 2025, a copertura delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo del pagamento sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2025”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali dei lavori e degli acquisti e servizi

Con il parere n. 3689 del 2/10/2025, il servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Ente prende atto della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza dei presupposti, nonché per l’analogo programma triennale dei lavori.

Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 – art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 – art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi.

Le norme citate testualmente recitano: “ Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

“Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

La redazione PERK SOLUTION