La gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica

Con la deliberazione n. 336/2025, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel fornire riscontro alla richiesta di in un Comune, in merito alla qualificazione del servizio svolto da una società mista che gestisce la farmacia comunale, ha confermato l’orientamento per cui la gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica, assoggettato alle regole generali in tema di concorrenza, finanza pubblica e governance delle partecipate.

Il quesito nasce a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (causa C-715/23), che avrebbe, secondo l’amministrazione istante, qualificato la gestione di una farmacia come servizio sociale. L’ente locale ha chiesto se tale qualificazione incida sui criteri di sostenibilità finanziaria e programmazione economica applicabili ai piani economico-finanziari del servizio; sugli obblighi di bilancio e di controllo derivanti per il Comune socio della società mista; e, infine, sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, in relazione agli strumenti di vigilanza e ai piani di razionalizzazione delle partecipate.

Richiamando l’art. 9 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 362 del 1991, la Corte ha ricordato che le farmacie comunali possono essere gestite:

  • in economia;
  • tramite azienda speciale;
  • mediante consorzio tra comuni;
  • o attraverso società di capitali miste tra il comune e farmacisti dipendenti della farmacia comunale.

In questo contesto, è ammesso anche l’affidamento a terzi mediante gara pubblica o procedura a doppio oggetto, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). La Sezione ha chiarito che la pronuncia europea del 10 luglio 2025 non ha qualificato la gestione delle farmacie come servizio sociale, ma si è limitata a stabilire che tale attività rientra, ai fini delle concessioni, tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” di cui all’art. 19 della direttiva 2014/23/UE.

La Corte di giustizia ha anzi ribadito che la gestione di una farmacia, consistente principalmente nella vendita retribuita di medicinali e nella consulenza professionale, non rientra tra i servizi non economici di interesse generale.

Ne deriva che il servizio farmaceutico comunale mantiene natura di servizio pubblico di rilevanza economica, come da costante giurisprudenza amministrativa e contabile, e non può essere assimilato ai servizi sociali di cui alla legge quadro n. 328/2000, che non include le farmacie tra le prestazioni sociali. Pertanto, le società, anche miste, che gestiscono farmacie comunali restano soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) in materia di partecipazioni pubbliche; al d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali e al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo i rispettivi ambiti di competenza.

La Corte dei conti ha richiamato la propria deliberazione n. 348/2017/PAR, ribadendo che la gestione delle farmacie comunali, pur caratterizzata da una finalità sociale, non è esente dai vincoli di finanza pubblica e deve osservare le regole sulla razionalizzazione e sul controllo delle partecipate. La specificità del servizio, anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione, non può giustificare deroghe ai principi di equilibrio economico-finanziario e di sostenibilità della gestione.

La funzione sociale del servizio, pur rilevante sul piano costituzionale, non ne muta la natura economica, né incide sugli obblighi contabili o sui poteri di controllo dell’ente locale e della magistratura contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi amministratori delle società pubbliche: inderogabile il limite dell’80% del costo 2013

Con la recente deliberazione n. 320/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti è tornata a pronunciarsi in tema di compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, confermando la rigidità del vincolo finanziario previsto dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che richiama l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012.

Il parere trae origine da una richiesta di un Comune, che, in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 11 TUSP, ha chiesto se fosse possibile riconoscere all’amministratore unico della società in house Farmacia un compenso superiore all’80% di quello sostenuto nel 2013, in considerazione dell’evoluzione della società e delle accresciute responsabilità gestionali.

La Corte dei conti ha ribadito la linea interpretativa consolidata: in mancanza di una specifica norma derogatoria o del decreto ministeriale attuativo, il limite dell’80% del costo 2013 resta pienamente operativo e non può essere superato neppure in presenza di mutate condizioni organizzative, ampliamento delle attività o incremento delle responsabilità manageriali.

La Sezione ha richiamato un ampio orientamento della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 19/2024/PAR; Veneto, n. 160/2023/PAR; Liguria, n. 29/2020/PAR), sottolineando che qualsiasi interpretazione flessibile o “creativa” si porrebbe in contrasto con la ratio di contenimento della spesa pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica allargata.

Pur riconoscendo l’anacronismo di un parametro fermo al 2013 e la conseguente perdita di proporzionalità rispetto all’attuale configurazione delle società partecipate, la Corte ha rimarcato che solo un intervento del legislatore o l’adozione del decreto ministeriale previsto dal TUSP potranno adeguare il quadro normativo alla realtà economico–organizzativa odierna.

La pronuncia si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la coerenza dei limiti retributivi pubblici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del tetto di 240.000 euro per i dipendenti pubblici, originariamente introdotto a fini emergenziali.
Tuttavia, osserva la Corte dei conti, tale evoluzione non può essere anticipata in via interpretativa, permanendo – sino a nuova disciplina – l’obbligo di rispettare il limite storico dell’80%.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI e attività agrituristiche: legittima l’assimilazione agli esercizi alberghieri se basata sulla capacità di produrre rifiuti

Con la sentenza n. 7614 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello del Comune di Ercolano, riformando la decisione del TAR Campania (Sez. VI, n. 171/2025) che aveva annullato la delibera comunale n. 33/2021 nella parte in cui equiparava l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della TARI.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima tale assimilazione, valorizzando la diversità strutturale e funzionale tra agriturismo e impresa alberghiera, nonché la natura accessoria dell’attività ricettiva rispetto a quella agricola.

Il Consiglio di Stato, ribaltando tale impostazione, ha chiarito che il criterio determinante per la classificazione tariffaria non risiede nella natura giuridica o nella disciplina di settore delle attività, bensì nella loro effettiva capacità di produrre rifiuti urbani. La TARI, infatti, trova il proprio presupposto impositivo nella potenzialità di generare rifiuti delle superfici tassabili, come stabilito dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013.

Di conseguenza, l’assimilazione tra agriturismi e strutture alberghiere risulta legittima se fondata su criteri oggettivi di produttività dei rifiuti, coerenti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano la tariffazione del servizio. Resta fermo che, in sede applicativa, il soggetto passivo dovrà distinguere le superfici destinate ad attività agricola da quelle destinate a ospitalità, applicando a ciascuna la tariffa corrispondente.

La decisione, oltre a ribadire l’ampia discrezionalità dei comuni nella determinazione delle categorie tariffarie, riafferma una lettura funzionale della TARI, ancorata alla reale capacità inquinante e non alla qualificazione formale dell’attività economica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento delle regole per la differenziazione delle aliquote IMU

È stato approvato dalla Conferenza Stato-città il nuovo schema di decreto del Vice-Ministro dell’economia e delle finanze che aggiorna le condizioni in base alle quali i Comuni potranno differenziare le aliquote IMU.
Le novità, che decorrono dall’anno di imposta 2026, tengono conto delle esigenze emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025.

Si ricorda che con con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie dell’imposta municipale propria (IMU) che consentono ai comuni di differenziare le aliquote previste dall’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il medesimo decreto ha inoltre definito le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del “Prospetto IMU” di cui al comma 757 del citato articolo.

L’art. 7 del decreto 7 luglio 2023 aveva previsto che l’obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote tramite l’applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale decorresse dall’anno d’imposta 2024. Tuttavia, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato tale termine all’anno d’imposta 2025, a seguito delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione.

All’esito di tale fase, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024, che ha integrato e riapprovato l’Allegato A al decreto 7 luglio 2023. In considerazione delle ulteriori esigenze emerse nel primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto (2025), il nuovo decreto ministeriale provvede a riapprovare l’Allegato A, sostituendolo integralmente e introducendo ulteriori condizioni che consentono ai comuni di differenziare le aliquote nell’ambito delle fattispecie individuate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Impianti sportivi, Anac: I casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Con il parere n. 33 dell’8 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) chiarisce i confini entro cui un’amministrazione può procedere all’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo, derogando alla regola dell’evidenza pubblica.

La possibilità esiste, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso soltanto quando una unica associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti di propria iniziativa al Comune una proposta di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di un impianto sportivo non più funzionale.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria, e deve perseguire finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Sul piano della trasparenza, l’ente locale è tenuto a pubblicare il progetto sul proprio sito istituzionale, assicurando la conoscibilità dell’iniziativa.

L’Anac sottolinea che la norma ha carattere eccezionale e comporta una deroga motivata all’evidenza pubblica, applicabile solo in presenza delle circostanze previste dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021, da esplicitare in modo puntuale nell’atto di affidamento.

Il presidente di Anac, Giuseppe Busìa, ha ricordato che l’intento dell’Autorità è andare incontro alle piccole realtà sportive di valore comunitario, senza sacrificare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, preannunciando ulteriori iniziative interpretative per armonizzare la disciplina con il D.Lgs. 36/2023 e le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-città, rinviato l’esame sul Fondo di solidarietà comunale 2026

La Conferenza Stato-città del 23 ottobre 2025 ha rinviato l’esame sull’all’adozione della nota metodologica di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026. Nel corso della seduta, l’ANCI ha richiesto il rinvio del punto in attesa della definizione del quadro normativo della manovra di bilancio, in quanto la determinazione del Fondo di solidarietà si fonda sull’aggiornamento – eventualmente oggetto anche di revisione metodologica – dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, argomenti che non sono ancora stati portati all’esame della Conferenza.

Il quadro degli interventi che coinvolgono i Comuni nell’ambito della legge di bilancio è ancora incompleto anche con riferimento a interventi auspicati ma non entrati nella stesura attualmente nota del ddl Bilancio, quali in primo luogo l’ipotesi di fuoriuscita di Roma Capitale dalla parte perequativa del FSC, che porterebbe indubbi benefici in termini di semplificazione e attenuazione degli squilibri orizzontali, considerando la dimensione e le caratteristiche peculiari di Roma.

Anci concorda sulla necessità di contenere i rischi di ritardo rispetto al termine di legge di emanazione del provvedimento (15 novembre), tuttavia la tempestività nella decisione deve essere esercitata sulla base di un quadro esaustivo, trattandosi del principale trasferimento ordinario per il comparto comunale. Si osserva inoltre che uno dei problemi principali risiede nell’eccessiva lunghezza dei tempi procedurali finali interni (controlli, firme) su cui sarebbe opportuna una riflessione specifica.

Nel merito del provvedimento, pur riconoscendo alcuni avanzamenti nel percorso di riforma del Fondo e di alimentazione con risorse statali, va sottolineata la tuttora persistente prevalenza del finanziamento orizzontale delle differenze di risorse indotte dalla perequazione (nel 2026 il finanziamento verticale copre il 42% degli sbilanci).

Ciò avviene, come più volte segnalato dall’Anci, in un contesto economico profondamente mutato, caratterizzato dall’elevata inflazione del 2022-2023 che spinge sui costi dei Comuni per servizi e oneri contrattuali, nonché dalla pressione dovuta alla crescita delle esigenze di assistenza sociale, a fronte della forte rigidità delle fonti di entrata propria.

 

Rimborso spese viaggio e soggiorno amministratori allineate a quelle dei dirigenti

In sede di Conferenza Stato-Città del 23 ottobre 2025 è stata sancita intesa sullo schema di decreto che aggiorna la disciplina dei rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il provvedimento equipara le modalità di rimborso a quelle previste per i dirigenti dell’area funzioni locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto all’esame della Conferenza odierna, su richiesta dell’ANCI, aggiorna, dopo quattordici anni, i valori dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli amministratori locali, allineandoli a quelli del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto funzioni locali.

Il nuovo decreto – che è frutto di un proficuo lavoro dell’ANCI con i Ministeri interessati – individua i limiti, le modalità di documentazione e di rendicontazione nonché i criteri per la liquidazione di tali spese, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e anche contenimento della spesa pubblica.

Secondo quanto riportato da Anci, l’articolo 2 introduce delle novità per la disciplina del rimborso delle spese di soggiorno. Per tale tipologia di spesa, il nuovo decreto non indica più gli importi specifici per il loro rimborso ma adotta i limiti indicati dal CCNL del personale dirigente dell’area funzioni locali. Il medesimo articolo, poi, disciplina le modalità di documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese oggetto di rimborso, eliminando, dunque, il riferimento alle indennità di missione e ai tetti predeterminati quattordici anni fa senza alcun parametro oggettivo quale è quello del contratto collettivo dei dirigenti del comparto delle funzioni locali. La nuova norma, dunque, elimina la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali.

Il decreto sostituisce il previgente decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011.

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2026, il testo trasmesso al Parlamento

Pubblichiamo il testo della legge bilancio 2026, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, trasmessa al Parlamento per l’avvio del percorso che porterà alla sua approvazione entro la fine dell’anno. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con il percorso della spesa netta indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (DPFP 2025), approvato il 9 ottobre 2025 dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari.

La legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui, le disposizioni sono raccolte in 10 titoli.

 

 

Servizi sociali, Corte dei conti: Squilibri territoriali in spesa pro-capite Comuni

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2025/FRG ha presentato la “Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali” (esercizi 2019-2024), mettendo in luce tensioni rilevanti nella distribuzione e nell’efficacia delle risorse destinate ai servizi sociali nei Comuni.

I principali elementi emersi

  1. Spesa pro capite molto differenziata: in vaste aree del Paese la spesa sociale pro-abitante risulta «bassa e strutturalmente insufficiente», nonostante un bisogno sociale più elevato. A titolo esemplificativo, l’area insulare guida con circa 289 euro pro capite nel 2024, mentre il Sud continentale registra circa 131 euro pro capite
  2. Prevalenza della spesa corrente rispetto agli investimenti: la Relazione segnala che gran parte delle risorse viene destinata alla gestione immediata dei bisogni (spesa corrente), mentre l’investimento in strutture, innovazione e rafforzamento dei servizi sociali resta debole.
  3. Fattori demografici e socio-economici aggravanti: l’invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e livelli di istruzione inferiori alla media europea pesano sulla sostenibilità del sistema dei servizi sociali e rischiano di accentuare le sperequazioni territoriali.
  4. Modello di erogazione misto e differenziato: i servizi sociali vengono gestiti attraverso una combinazione di soggetti pubblici e del Terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni). Le procedure aperte assorbono la quota maggiore in termini finanziari, ma nei piccoli Comuni prevalgono gli affidamenti diretti.

L’analisi evidenzia un dualismo: da un lato, aree con risorse maggiori riescono a offrire livelli di erogazione più elevati; dall’altro, territori fragili rischiano di restare indietro, con conseguenze sia sull’accesso ai servizi sia sull’equità reale fra cittadini. Ciò genera due ordini di problemi:

  • Orizzonte quantitativo: se la spesa pro capite è troppo bassa in aree con forte bisogno, aumenta il rischio che i diritti sociali non siano garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
  • Orizzonte qualitativo-di efficienza: la scarsità di investimenti limita la capacità delle Amministrazioni locali di innovare, sviluppare nuovi modelli di servizio e rispondere a bisogni emergenti (ad esempio, in ambito di inclusione sociale, disabilità, anziani non autosufficienti).

La Corte propone due linee strategiche per affrontare le criticità: rafforzare i meccanismi nazionali di redistribuzione verso le aree meno dotate, per garantire standard minimi omogenei di servizi sociali; potenziare le amministrazioni locali più deboli: non solo tramite trasferimenti finanziari, ma anche attraverso azioni di capacity building, supporto organizzativo e sviluppo di competenze gestionali.

Non basta incrementare la spesa sociale, ma è necessario che essa sia equa, sostenibile e capace di accompagnare la trasformazione del welfare locale. Le risorse devono essere allocate tenendo conto della domanda effettiva di assistenza, della capacità amministrativa degli enti territoriali e di una visione strategica che connetta corrente e investimento.

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione risorse per l’associazionismo comunale

La Direzione Centrale per la Finanza locale comunica che, sulla base delle certificazioni telematiche pervenute, ha quantificato, ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 e s.m.i., nonché delle Intese nn.21 e 22 del 6 marzo 2025, sancite in sede di Conferenza Unificata, le assegnazioni di risorse di seguito riportate:

a) Contributo alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane le cui regioni non sono destinatarie, per l’anno 2025, delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;

b) Contributo, per l’anno 2025, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.

Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità montane destinatarie del contributo di cui al punto a) sono 27 per un totale pari ad euro 2.381.689,01.

Le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane di cui al punto b) sono 99 per un totale pari ad euro 2.722.103,02.

Tra gli enti beneficiari dei contributi di cui al punto b), si segnala che solo 4 Unioni si individuano nell’Italia meridionale, in particolare 1 in Puglia e 3 in Sicilia.

La Direzione comunica altresì, che i provvedimenti di liquidazione dei medesimi contributi sono in corso di perfezionamento e gli importi spettanti sono visualizzabili nei prospetti allegati.

Allegato A
Allegato B