Fondi all’editoria, pubblicato il bando per accedere a ulteriori 30 milioni di euro per l’acquisto di libri

La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante ‘Misure urgenti in materia di cultura’ convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16”.

Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate esclusivamente in formato digitale, dalle ore 12.00 del 29 settembre 2025 alle ore 12.00 del 29 ottobre 2025, tramite l’applicativo telematico disponibile al seguente link: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Contributo-alle-biblioteche-per-acquisto-libri/, pubblicato nella sezione “Contributi” del sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali https://biblioteche.cultura.gov.it.

La copertura finanziaria disposta dal Decreto Legge richiamato è di 24,8 milioni per l’anno 2025 e 5,2 milioni per l’anno 2026, al netto dell’ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, e in particolare l’art. 14-bis che ha disposto l’incremento di ulteriori 30 milioni del fondo sopra citato.

Possono accedere alla ripartizione del fondo, su domanda, le biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali, e rispettive articolazioni, e delle istituzioni private non a fini di lucro destinatarie, nel triennio 2023-2025, di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da Avviso pubblico del 25 settembre 2025 disponibile sul sito web sopra indicato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento raccolta rifiuti: la norma statale prevale su quelle delle province autonome

Con la delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha censurato la decisione presa da 24 Comuni di una provincia autonoma del Nord di prorogare — fino al 31 dicembre 2038 — la convenzione con un «consorzio-azienda» (azienda speciale) per la gestione integrata dei servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia aree pubbliche, tutela ambientale). ANAC ha ritenuto che il riaffidamento diretto così disposto sia incompatibile con la disciplina statale di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. n. 201/2022), in quanto compromette i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare azioni correttive e a garantire la continuità del servizio dal 1° gennaio 2026, informando l’Autorità entro 45 giorni.

I 24 consigli comunali, soci del consorzio-azienda, hanno approvato una modifica statutaria e contrattuale che estende la durata della convenzione e della stessa azienda speciale fino al 31.12.2038. Tale modifica consente, secondo gli enti locali, di proseguire la gestione associata tramite l’azienda speciale in attesa della trasformazione in società di capitali in house. ANAC interpreta la scelta come un riaffidamento diretto del servizio per il periodo 2026–2038, effettuato senza una procedura concorrenziale idonea a garantire parità di trattamento tra operatori.

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha ridefinito lo «statuto» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica fissando principi comuni, uniformi ed essenziali, tra cui la qualità del servizio, la parità di trattamento, l’accesso universale e le condizioni economico-finanziarie, che devono presidiare l’organizzazione e l’affidamento dei servizi su tutto il territorio nazionale. Il decreto qualifica espressamente tali disposizioni come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», e prevede che siano applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome «compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Nei commi successivi, il decreto richiama la natura trasversale di molte materie (collegate agli interessi pubblici essenziali) e limita lo spazio di esercizio di potestà legislativa regionale quando ciò confligga con i principi fondamentali posti dallo Stato. In altri termini: l’autonomia statutaria locale non può essere esercitata in modo da escludere i principi fondamentali fissati a livello nazionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città via libera a nuovi fondi per i minori e nuove regole IMU dal 2026. Elenco beneficiari

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sul decreto che prevede la ripartizione di un fondo da 100 milioni di euro per il 2025, destinato a coprire parte delle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza dei minori allontanati dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il criterio di assegnazione delle risorse tiene conto dei costi effettivi sostenuti per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario relativo alla funzione sociale e delle specifiche esigenze dei piccoli Comuni, spesso più esposti al peso di tali interventi.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 759-765 della legge di bilancio 2025 istituisce un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento). Per quanto riguarda le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari, si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024 per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, mentre per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica – determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Inoltre, la Conferenza ha approvato lo schema di decreto proposto dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le condizioni per la differenziazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Il nuovo quadro normativo, operativo dal 2026, recepisce le necessità emerse nel corso dell’anno d’imposta 2025 e punta a garantire una maggiore coerenza e flessibilità nella gestione della leva fiscale locale.

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La redazione PERK SOLUTION

Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

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Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Permessi per amministratori locali: i rimborsi ai datori di lavoro restano fuori dal campo IVA

Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non costituiscono prestazioni di servizi.

Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina Iva. Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 131/2024, che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’esenzione Iva prevista per i prestiti e distacchi di personale (art. 8, comma 35, legge n. 67/1988). L’intervento legislativo ha recepito le osservazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19), secondo cui tale agevolazione non era conforme alla direttiva 2006/112/Ce in materia di imposta sul valore aggiunto.

Richiamando gli articoli 79 e 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall’ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell’amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche.

L’Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un’operazione come prestazione di servizi soggetta a Iva, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall’assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili ai fini Iva, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Unione dei Comuni: Svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale

L’Unione deve disporre di una disciplina chiara in merito alle modalità attuative dell’esercizio associato delle funzioni comunali di polizia municipale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno alla richiesta di parere concernente lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale limitato nell’immediato ad alcuni comuni, in attesa dell’adesione degli altri.

Il quesito nasce dall’esigenza, emersa in sede locale, di avviare il servizio in forma associata in modo graduale, partendo dai comuni di minore dimensione. Tuttavia, il Ministero ha espresso una posizione chiara: il servizio deve essere previsto e disciplinato per l’intero territorio dell’Unione, non potendo essere limitato ad alcuni comuni, salvo che tale modalità sia specificamente regolata da un atto condiviso da tutti gli enti aderenti.

Richiamando l’articolo 1 e 4 della legge n. 65/1986 e gli articoli 5 e 6 della legge regionale Puglia n. 37/2011, il parere sottolinea la necessità che l’Unione adotti un regolamento unitario che disciplini nel dettaglio le modalità organizzative, operative e di direzione del servizio. Il riferimento al “territorio di competenza”, contenuto sia nella normativa statale che in quella regionale, deve intendersi come l’insieme dei territori dei comuni associati, e non come una porzione di essi.

In questo quadro, una gestione parziale del servizio comporterebbe disparità tra i comuni, compromettendo la coerenza organizzativa e vanificando la finalità stessa dell’esercizio associato, che è quella di migliorare l’efficienza, la qualità e l’uniformità dei servizi su tutto il territorio dell’Unione. Inoltre, la funzione del comandante o responsabile del corpo di polizia locale associato implica un coordinamento unitario delle risorse e del personale, che non può essere frammentato senza incidere negativamente sulla funzionalità del servizio.

In conclusione, il Ministero ribadisce che l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale deve essere unitario, regolamentato e condiviso da tutti gli enti partecipanti. Solo attraverso una disciplina organica e un coordinamento operativo esteso all’intero territorio dell’Unione è possibile garantire un servizio efficiente, omogeneo e coerente con gli obiettivi di riforma e razionalizzazione dell’azione amministrativa locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Affidamenti diretti e incarichi di progettazione, i rilievi mossi da Anac

Con un Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha segnalato gravi irregolarità nelle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione, banditi da un Comune per interventi di riqualificazione del territorio comunale.

L’Autorità ha innanzitutto rilevato una errata individuazione della categoria di progettazione, originariamente classificata come relativa a parchi urbani e opere di riqualificazione paesaggistica, mentre gli interventi risultano riconducibili prevalentemente a opere stradali e idrauliche. Tale incongruenza, secondo ANAC, non solo incide sulla corretta determinazione dei corrispettivi, ma può anche compromettere la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei progettisti incaricati.

Ulteriori criticità riguardano la mancanza di documentazione a supporto delle verifiche sui requisiti generali e sulle esperienze professionali pregresse dei progettisti, elementi che avrebbero dovuto essere puntualmente riscontrati e conservati agli atti.

Particolarmente censurata è poi la scelta del Comune di suddividere l’intervento unitario in tre distinti incarichi di progettazione, senza una motivazione tecnica adeguata. Tale frazionamento, osserva ANAC, si pone in contrasto con il divieto di artificioso frazionamento degli appalti, avendo di fatto consentito l’utilizzo improprio dello strumento dell’affidamento diretto in luogo di una procedura di maggiore trasparenza e competizione, che sarebbe stata necessaria in considerazione del cumulo degli importi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici). Si tratta di un passaggio cruciale per l’allineamento della disciplina dei bandi-tipo alle innovazioni normative intervenute con il nuovo Codice e con il suo recente correttivo, che ha inciso su numerosi profili procedurali e sostanziali della materia.

C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025per l’invio di osservazioni e contenuti, anche sul relativo modello di domanda di partecipazione predisposto contestualmente alla riformulazione dello schema di bando tipo, esclusivamente tramite l’apposito questionario online raggiungibile dalla pagina del sito Anac dedicata alla consultazione.

Attesa la particolare rilevanza dell’atto di regolazione in questione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti di ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip,  OICE, ANCE, CNI, Rete delle Professioni Tecniche, cui sono stati preliminarmente sottoposti per le proprie osservazioni sia lo Schema di Bando Tipo sia lo schema della correlata Domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION