Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate riscosse, anche con modalità diverse dal contante

Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, etc.). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con deliberazione n. 220/2025, ribadendo, altresì, che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.

I conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera del Governo al Documento Programmatico di Finanza Pubblica

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 142 del 3 ottobre 2025, ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP_2025).

Lo scenario programmatico conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) e ribadito nel Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria. Il rapporto deficit prodotto interno lordo (PIL) si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il PIL 2025 allo 0,5%.

Nel documento si dà anche conto dell’incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento è subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell’indebitamento previsto da tale documento. Il tasso di crescita del valore del PIL programmatico si attesta per il 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028. Tali dati si basano su stime assai prudenziali che allo stato risentono anche del contesto geopolitico internazionale.

Il debito del DPFP si attesta su valori inferiori al PSB (dove era pari al 137,8 nel 2026) e, in termini programmatici, in riduzione anche rispetto a quelli tendenziali del documento di primavera. Tale indicatore inizia a ridursi già nel 2027 e si attesta nel 2028 a un valore pari al 136,4 quando verrà meno l’effetto del superbonus. Inoltre, con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantirne la competitività. Si procederà nel percorso di incremento delle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro.

Concorre al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell’adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Le misure che saranno introdotte faranno seguito alla manovra dello scorso anno, che ha reso strutturali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione.

Nel Documento è anche indicato, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l’elenco dei collegati alla manovra.

Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 23 settembre 2025, l’ANAC ha affrontato un caso di conflitto di interessi tra funzione istituzionale e ruolo economico-privato. La vicenda riguarda un Consigliere comunale che, contemporaneamente, riveste la carica di Amministratore Unico e Socio di un operatore economico partecipante a una procedura di concessione bandita dal medesimo Ente locale. A rendere ancor più evidente l’intreccio di posizioni è il fatto che il consigliere abbia presentato personalmente l’offerta a nome della società, partecipando così in prima persona a un procedimento amministrativo promosso dal Comune di cui è componente.

Secondo ANAC, tale situazione pone in modo chiaro una potenziale sovrapposizione di interessi tra il ruolo pubblico e quello privato. Il conflitto di interessi, spiega l’Autorità, si configura quando l’amministratore pubblico è portatore di interessi personali, economici o patrimoniali in grado di incidere, anche solo potenzialmente, sulla correttezza e imparzialità delle decisioni adottate nell’esercizio delle proprie funzioni.

ANAC ribadisce che, in casi simili, il consigliere comunale deve astenersi da ogni partecipazione alle fasi della procedura, anche se non direttamente deliberative. L’obbligo di astensione, di natura eminentemente preventiva, mira a evitare che la posizione personale dell’amministratore possa condizionare, anche indirettamente, il processo decisionale o creare disparità tra i concorrenti.

“Il vincolo dell’astensione opera in via assoluta, anche in presenza di un conflitto solo potenziale, al fine di tutelare la serenità di giudizio e l’imparzialità dell’azione amministrativa.” L’obbligo trova piena applicazione ogniqualvolta sussista una correlazione diretta e immediata tra l’interesse privato del titolare della carica e l’oggetto della decisione amministrativa, anche se la competenza formale all’adozione del provvedimento è in capo ad altri organi.

L’Autorità richiama inoltre un principio consolidato: non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, diretta o indiretta, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune. Questo divieto si estende anche ai soci e amministratori di imprese che partecipano a gare o concessioni bandite dall’Ente, comprese quelle relative a beni pubblici che comportino vantaggi economici significativi.

Nel caso esaminato, la concessione di un locale pubblico da parte del Comune rientra potenzialmente nell’ambito dell’art. 63 TUEL, in quanto idonea a generare benefici patrimoniali per il soggetto partecipante. La circostanza che l’interessato abbia presentato personalmente l’offerta costituisce, secondo ANAC, un elemento che rafforza la connessione diretta con la procedura e quindi la rilevanza del conflitto.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale

Con la deliberazione n. 298/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha confermato, in continuità con l’orientamento della Sezione delle autonomie, che la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” non ricomprende né il fondo di dotazione né le somme versate a titolo di contratto di servizio, anche se finalizzate al pareggio di bilancio.

Nel caso di specie, gli enti istanti hanno richiesto un parere in merito a tre questioni:

  • se il conferimento del fondo di dotazione all’atto della costituzione dell’azienda speciale consortile rientri o meno tra i contributi a carico delle finanze pubbliche;
  • se le somme corrisposte dai Comuni a titolo di “Fondo di solidarietà”, commisurate alla popolazione residente e destinate a coprire costi generali e parte dei servizi, possano essere considerate corrispettivi contrattuali piuttosto che contributi;
  • se, in conseguenza della qualificazione giuridica delle risorse, sia possibile prevedere compensi e gettoni di presenza per Presidente e membri del Consiglio di amministrazione.

La nozione di contribuzione pubblica rilevante ai fini dell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi dei componenti dei Consigli di amministrazione delle aziende speciali, posto dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, è stata precisata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. La pronuncia ha infatti chiarito che «la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio». Di conseguenza, il fondo di dotazione conferito all’azienda speciale consortile A.S.C.L.V. all’atto della costituzione non costituisce contributo a carico delle finanze pubbliche rilevante ai sensi del citato art. 6, co. 2, d.l. n. 78/2010, nel presupposto che – come precisato dalla Sezione delle autonomie, “la partecipazione al fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’azienda speciale”, ai sensi dell’art. 114 TUEL.

Il fondo è previsto dallo statuto consortile e disciplinato nel contratto di servizio. Le somme sono fatturate ai Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente e servono a coprire i costi generali di gestione e una quota dei servizi. Secondo la Corte, queste erogazioni si configurano come corrispettivi contrattuali e non come contributi. Il fatto che concorrano al pareggio di bilancio non ne altera la natura.

Poiché né il fondo di dotazione né il fondo di solidarietà rientrano tra i contributi rilevanti, l’art. 6, co. 2, d.l. 78/2010 non trova automatica applicazione. Ne consegue che è astrattamente possibile riconoscere compensi e gettoni di presenza agli organi aziendali.

La redazione PERK SOLUTION

Consorzi tra enti locali e divieto di indennità agli amministratori

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 297/2025, in riscontro ad una richiesta di parere circa la possibilità che l’assemblea consortile di un consorzio fra enti locali possa deliberare un’indennità di carica a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo (chiedendo inoltre quali siano i parametri economici eventualmente applicabili), ha evidenziato che l’assemblea consortile di un consorzio tra enti locali per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi e funzioni pubbliche non può in alcun caso ed in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo in quanto vietato ai sensi dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, D.L. 78/2010.

Il tema dei compensi agli organi amministrativi di enti strumentali è stato oggetto, negli ultimi due decenni, di ripetuti interventi normativi volti al contenimento della spesa pubblica.

  • L’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 ha introdotto il principio secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica. Ciò significa che tali incarichi possono dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto) e, se già previsti gettoni di presenza, che non possono superare 30 euro a seduta.
  • L’art. 5, comma 7, dello stesso decreto (norma speciale) stabilisce in modo ancora più rigoroso che agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative di enti locali (ivi compresi i consorzi ex art. 31 TUEL) non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Su tale assetto si sono consolidati la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 161/2012) e i precedenti della Corte dei conti (Sezioni riunite e Sezione Autonomie, in particolare delibera n. 4/SEZAUT/2014), i quali hanno ribadito che i consorzi intercomunali rientrano a pieno titolo nel perimetro del divieto assoluto.

Sono irrilevanti a questi fini anche le determinazioni ANAC citate nella richiesta di parere (delibera 362 del 20.7.2023 e Atto del presidente del 30.7.2024, fasc. 3291.2024) nelle quali, presupponendosi l’assimilazione dei consorzi ex art. 31 alle aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL e una conseguente attività gestionale rimessa agli amministratori, si afferma l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di presidente al sindaco di comune partecipante al consorzio.

La redazione PERK SOLUTION

Prorogata al 5 dicembre la scadenza del bando Sport Missione Comune 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. proroga la scadenza del bando Sport Missione Comune 2025. L’iniziativa, rivolta agli Enti Territoriali, sostiene la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica, attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto.

Fino al 5 dicembre 2025, Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni potranno presentare domanda per accedere a mutui a tasso fisso, con totale abbattimento degli interessi per i contratti fino a 10 anni, destinati a:

  • costruzione, ampliamento, miglioramento ed efficientamento energetico degli impianti sportivi;
  • copertura delle maggiori spese dovute all’aumento dei costi dei materiali;
  • cofinanziamento di interventi legati a risorse PNRR, bandi regionali e programma Sport e Periferie;
  • realizzazione di piste ciclabili.

La proroga di Sport Missione Comune nasce in risposta all’elevato numero di richieste già pervenute, confermando la volontà dell’Istituto di rispondere concretamente ai bisogni degli Enti Territoriali e di rafforzare il proprio ruolo di banca pubblica di sviluppo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristori IMU 2025 perdita di gettito fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici in Umbria e Marche

È stato pubblicato dal Ministero dell’interno il decreto del 27 agosto 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica, allegato B “Piano di riparto regione Marche” e allegato C “Piano di riparto regione Umbria” recante: “Ristoro dei minori gettiti, riferiti all’anno 2025, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per un importo complessivo, rispettivamente, di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, previsto dall’articolo 1, comma 560-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2025, n. 3797.

Ai comuni ubicati nei territori della regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, a titolo di ristoro dei minori gettiti derivanti dall’esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dall’imposta municipale propria (IMU), disposta dall’ articolo 1, comma 560-bis, della 30 dicembre 2023, n. 213 è attribuito, rispettivamente, l’importo complessivo di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, secondo i criteri individuati nell’allegato A “Nota metodologica”.

Per i comuni della regione Marche, l’importo di 48.486,12 euro è ripartito a copertura integrale del minor gettito derivante dall’esenzione di cui all’articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell’Allegato B “Piano di riparto regione Marche”.

Per comuni della regione Umbria, l’importo di 110.000 euro è ripartito in misura proporzionale rispetto al minor gettito derivante dall’esenzione di cui all’articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre, n. 213, secondo le quote individuate nell’Allegato C “Piano di riparto regione Umbria”.

 

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ANAC, Trasporto pubblico locale in house: Criticità e mancanza di concorrenza

Con il recente atto approvato dal Consiglio il 29 settembre 2025, l’ANAC ha espresso importanti rilievi sulla gestione esclusiva dei servizi di trasporto su strada di una importante Città metropolitana portuale del Nord Italia.

L’istruttoria avviata da ANAC a seguito di un esposto dettagliato ha portato a conclusioni severe. Il modello gestionale in house, in questo contesto, si è rivelato inefficiente e diseconomico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica. Le perdite della società affidataria sono state sistematicamente compensate da trasferimenti dell’ente metropolitano, determinando una traslazione dei costi di inefficienza direttamente sulla collettività.

Dalla ricostruzione è emerso che la gestione in capo alla società non si è rilevata economica; la società ha, infatti, ricevuto diversi contributi pubblici che, a margine dei contributi versati per le sopravvenute situazioni di emergenza collegate alla pandemia da Covid19 o per l’aumento dei prezzi dei carburanti a seguito dell’inflazione, hanno comportato un aumento della spesa pubblica di gestione. Al quadro delineato si aggiunge l’attuale situazione di difficoltà economico/finanziaria in cui versa la società.

“La società – scrive l’Autorità – non è stata in grado, autonomamente, di sopportare i costi di gestione economico-finanziaria rendendo necessari, diversi interventi economici per garantire le prestazioni contrattuali. Per cui, ricordando che l’in-house rappresenta un’articolazione funzionale della pubblica amministrazione, la cui relativa spesa viene ad essere conteggiata ai fini della determinazione degli aggregati rilevanti innanzi all’Ue e degli obblighi eurounitari in materia di contabilità, l’Ente affidante (Città Metropolitana) è chiamato a rivalutare il modello di gestione prescelto, dimostratosi oltremodo dispendioso, optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose”.

“E’, pertanto, necessario – specifica l’Autorità – che l’Amministrazione competente effettui valutazioni appropriate sulle attuali modalità di gestione del servizio, tenuto conto che la società in house non ha operato in modo adeguato garantendo una gestione efficiente e competitiva, aprendo la strada ad una crisi d’impresa”.

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione TBEL anno 2025. Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023

Facendo seguito al comunicato del 26 settembre 2025, la Direzione centrale della Finanza Locale comunica che sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, è stato ripristinato l’accesso alla certificazione del rendiconto anno 2025 per manutenzione straordinaria in riferimento alla rendicontazione dei contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva annualità 2017-2023 (art.41-bis D.L. n.50/2017 e art. 1, commi da 51 a 58, L. n.160/del 2019).

Essendo stati aggiunti ulteriori CUP da rendicontare, gli enti che avessero aperto e scaricato la certificazione in data anteriore al 30 settembre 2025 sono invitati a richiedere nuovamente la certificazione (da compilare, firmare e ricaricare).

 

La redazione PERK SOLUTION