Questionari fabbisogni standard da inviare entro il 13 luglio 2025

Sono stati pubblicati in G. U. n. 110 del 14-05-2025 i comunicati, del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi alla data in cui sono resi disponibili sul sito Internet Opencivitas della Societa’ generale d’informatica S.p.a. – SOGEI del Questionario unico FC90U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana e del Questionario unico FP30U per le province e le citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

A questo fine il MEF ha posto un obbligo in capo agli Enti locali di compilare il Questionario entro 60 gg dalla pubblicazione in GU e quindi entro il 13 luglio 2025. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni, è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno.

Il questionario Unico FC90U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) e per i Comuni e Unioni di comuni della Regione Siciliana, relativo all’annualità 2023, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. Il questionario ha l’obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e di metterla in relazione alla quantificazione dei servizi erogati. L’attenta compilazione del questionario è il requisito fondamentale per ottenere una corretta stima del fabbisogno di spesa di ogni comune. Il questionario unico FC90U si divide in due moduli:

  1. Dati strutturali: raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi nonché agli output prodotti o ai servizi offerti nell’ambito di ciascuna funzione/servizio nel corso del 2023.
  2. Dati relativi al personale e dati contabili: raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio, riguardanti alcune voci di entrata (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun servizio.

Tra le novità si segnala il Quadro N, che raccoglie le informazioni inerenti all’offerta sovracomunale del servizio di Asili nido al fine di identificare in modo dettagliato l’eventuale presenza di posti di asili nido comunale che vengono utilizzati da bambini residenti in altro comune al fine di valutare l’adeguatezza dell’offerta del servizio di asilo nido a livello di ambiti territoriali sovracomunali. Il Quadro N deve essere compilato solo dal comune, anche nel caso in cui il comune abbia demandato, parzialmente o integralmente, la gestione dei propri servizi all’Unione di comuni/Comunità montana. L’ente è tenuto a compilare tale quadro solo se è stato valorizzato il campo R17 delle relazioni di rendicontazione degli obiettivi di servizio relative all’anno 2023 (NID24) e/o all’anno 2024 (NID25) dove il comune aveva direttamente esplicitata la presenza di posti in Asili nido comunali fruiti da bambini residenti in altro comune.

Il questionario FP30U per le Province e le Città metropolitane, è finalizzato all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni così come definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014. Il questionario si compone di tre moduli: il modulo Unico, accessibile e compilabile da tutti gli enti compilatori, il modulo B, riservato e compilabile esclusivamente dalle Città metropolitane e il modulo C, riservato e compilabile esclusivamente dalle Province montane.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proventi alienazione licenza farmacia per estinzione del debito

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato da un Comune, con deliberazione n. 110/2025, ha reso il seguente parere: “Deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013”.

L’attività farmaceutica – rammentano i giudici contabili – integra un servizio pubblico locale, come previsto dallo stesso art. 1 R.D. 2578/1925, che può essere esercitato anche dal comune nella qualità di ente preposto alla cura e soddisfazione dei bisogni primari della collettività stanziata sul territorio. In particolare, il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato. Quanto alla possibilità di cessione del diritto all’esercizio, l’art. 12, c. 11, l. 475/1968 prevede che “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

A parere della Sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826, c. 3, cod. civ. (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).

In base alle disposizioni in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare: Dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata

In riscontro alle diverse richieste di chiarimento inviate dai Comuni, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità della dichiarazione telematica da parte dei comuni nei casi di gestione associata (Unioni di comuni, consorzi, convenzioni, o altre forme associative o strumentali) dei servizi legati all’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile deve essere comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno del 16 aprile 2025, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui sia stata istituita un’unione di comuni, la spesa per l’assistenza ai minori può essere trasferita all’unione, sulla base delle norme statutarie, che la contabilizza nel proprio bilancio e la sostiene per conto dei comuni facenti parte dell’unione. I comuni potranno dichiarare, ai fini dell’accesso al fondo di cui all’articolo 1, comma 759 della legge n. 207 del 2024, la quota di spesa sostenuta per loro conto, sulla base del rendiconto approvato dall’unione dei comuni, facendo riferimento ai diversi schemi di ripartizione dei costi.

Analogamente, il consorzio dei comuni, agendo quale ente strumentale dei comuni, può sostenere le spese per loro conto. I comuni, pertanto potranno dichiarare la quota di spese loro attribuibile sulla base del rendiconto approvato dall’ente strumentale. Nel caso in cui vengano stipulate convezioni semplici ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, la funzione di assistenza ai minori potrà essere delegata, sulla base degli accordi conclusi, ad un ente capofila. Pertanto, gli enti che hanno delegato la funzione, potranno dichiarare la spesa sostenuta facendo riferimento alla quota di spesa loro riferibile sulla base del rendiconto dell’ente capo fila.

Infine, anche nel caso in cui la gestione dell’assistenza dei minori allontanati dalla casa familiare sia stata delegata ad altra forma associativa o ente strumentale, eventualmente in base a previsioni normative regionali, i singoli comuni potranno dichiarare la spesa sostenuta per loro conto dal soggetto delegato. In relazione al contributo ricevuto, i Comuni beneficiari il cui servizio è svolto dalla gestione associata provvederanno alle regolazioni finanziarie con la forma associata o l’ente capofila, eventualmente necessarie sulla base delle specifiche situazioni locali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi educativi per l’infanzia: Riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 24 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Il numero dei comuni finanziati nel 2025 è pari a 5.512. Tali enti ricevono risorse nella misura di 300 milioni di euro per attivare, nel corso dell’anno, il servizio per 39.123 bambini in età 3-36 mesi. Il numero di comuni finanziati nel 2025 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, nel 2018 va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione target.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

  •  ampliando la disponibilità del servizio:
    – negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
    – in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
    – ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
  •  trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
    – alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido
    – micronido sul territorio;
    – all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
    – agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
  • altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
    – servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.

 

La redazione PERK SOLUTION

235 milioni di euro per i territori colpiti dalle alluvioni del 2023

È stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci – il decreto con cui vengono individuati i criteri e le modalità di assegnazione di 235 milioni di euro in favore dei comuni italiani colpiti dai gravi eventi alluvionali nell’estate del 2023.

Le risorse sono contenute in uno specifico fondo, che prevede il riparto dello stanziamento in due annualità: 115 milioni di euro nel 2025 e 120 milioni di euro nel 2026.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi 2025, prorogata al 19 maggio scadenza per manifestazione di interesse

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha prorogato al 19 maggio 2025 il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, da parte dei comuni, a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.
Si rimanda, per tutti i dettagli, alla notizia pubblicata in data 7 aprile 2025 e si ricorda che i comuni interessati devono manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento esclusivamente attraverso la nuova piattaforma dedicata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà, rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025

Dal 12 maggio 2025 al 6 giugno 2025 sarà aperta la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 5720 del 2 maggio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 30 aprile 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo si rinvia ai seguenti Manuali:

 

La redazione PERKS SOLUTION

Requisiti per nomina Organo di revisione economico – finanziaria

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinato al mantenimento dell’iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il Ministero dell’interno, con parere del 30 aprile 2025, ha così risposto alla nota di un Prefettura che rappresenta i dubbi di un Comune in merito ai requisiti dichiarati da un revisore ai sensi dell’articolo 236 del TUEL. Da quanto indicato da codesta Prefettura, in particolare, risulta che il revisore, primo estratto, presenta nel certificato del casellario giudiziale un provvedimento di condanna con sospensione condizionale della pena e successiva ordinanza di dichiarazione di estinzione del reato.

L’articolo 236, comma 1, del TUEL stabilisce che: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”. L’articolo 2399 rinvia, tra l’altro, all’articolo 2382 che prevede che sono cause impeditive alla nomina (e se nominati, causa di decadenza) le seguenti situazioni: interdetto; inabilitato; fallito; chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. L’ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. L’iscrizione all’Elenco dei revisori degli enti locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina negli enti locali ed è, comunque, subordinata al possesso, tra l’altro, del requisito di iscrizione al Registro dei revisori legali e/o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni. Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.

Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24 bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, il Ministero rinvia alla verifica della regolare iscrizione presso i predetti Albi al fine di escludere cause ostative alla nomina.

 

08

Riparto risorse a sostegno dell’associazionismo comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che è stato disposto, a sostegno dell’associazionismo comunale, il riparto delle risorse spettanti per l’anno 2025 alle Regioni individuate ai sensi dell’Intesa n.21 del 6 marzo 2025, sancita in sede di Conferenza Unificata.

Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno: Ulteriori rendicontazioni dei contributi straordinari art. 158 TUEL

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 maggio informa che è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, da presentare in base all’articolo 158 del Tuel, relative ai fondi erogati a saldo dal ministero dell’Interno ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e manutenzione stradale.

Sono stati resi compilabili sul sistema TBEL i rendiconti per tutti gli enti che si trovano nella condizione suindicata. Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 6 settembre 2025, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

Ad ogni buon conto si segnala che i progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento e sono consultabili negli elenchi allegati:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023. 2024
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023

Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti. Qualora l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno dei predetti elenchi dovrà attendere l’apertura di nuova procedura di rendicontazione. Negli elenchi di che trattasi saranno altresì assenti i progetti la cui procedura di rendicontazione è stata già conclusa. Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero evidenzia che occorre un necessario bilanciamento tra l’esigenza di consentire agli Enti un adeguato utilizzo delle economie derivanti da ribassi d’asta e la necessità di fissare un termine ultimo per tale utilizzo, considerato che tali risorse non possono rimanere indefinitamente a disposizione dell’Ente. In tale contesto, risulta indispensabile per il Ministero dell’interno acquisire la cristallizzazione definitiva dell’importo effettivamente utilizzato da ciascun Ente a valere sul contributo concesso, al fine di garantire la corretta gestione contabile dei fondi assegnati e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Come ribadito nel comunicato del 26 marzo 2025, l’unica modalità consentita per l’invio della certificazione di rendicontazione è quella telematica sul portale TBEL. Al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL. È indispensabile, inoltre, che la firma sul rendiconto venga apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL.

L’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza. Sono escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.

Allegati

La redazione PERK SOLUTION