Sistemi di videosorveglianza, entro il 15 ottobre le richieste di ammissione al contributo

Con la circolare dell’11 settembre 2020, prot. n.11001/123/111, il Ministero dell’Interno informa che è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020). La proroga del termine – originariamente previsto per lo scorso 30 giugno – è disposta da un apposito emendamento all’art. 17 del decreto -legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Le risorse complessivamente a disposizione per l’anno 2020 sono pari a 17 milioni di euro. Il decreto del 27 maggio scorso fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto. Possono essere presentati progetti già proposti per le annualità precedenti e non finanziati ovviamente riportati nella apposita modulistica prevista dal citato decreto del 27 maggio per l’annualità 2020. Come evidenziato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’art. 38, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020, ha semplificato gli adempimenti per gli enti locali che intendono realizzare impianti di videosorveglianza, stabilendo che l’installazione e l’esercizio di tali sistemi è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 26 settembre 2020 il DPCM dell’8 giugno 2020 concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2019. Le risorse del fondo, pari a 19.832.362,00 euro, sono ripartite ai comuni che ne abbiano fatto richiesta per far  fronte  alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse collegate, verificatisi  entro  il  25  giugno  2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo centri estivi, rilevazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assunzione mutui da parte degli enti in procedura di riequilibrio finanziario

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 84/2020 fornisce utili chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex artt. 243-bis ss. TUEL), di contrarre debito. Il comma 9-bis dell’art. 243-bis – aggiunto dall’art. 3, comma 3, lett. b), del d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68, successivamente, modificato dall’art. 39, comma 14-decies, lett. a), del d.l. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8 – ha previsto che «In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
La disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui; segnatamente, i mutui in questione:
– devono essere necessari per il finanziamento di spese di investimento relative a «progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;
– possono essere accesi per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.
I risparmi di gestione si riferiscono sia a spese correnti che in conto capitale, non contemplando la disposizione alcun distinguo ed essendo semmai auspicabile una contrazione della prima tipologia di uscite.
Ne consegue che gli enti interessati abbiano l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano. La scelta di accedere al finanziamento in esame andrà, quindi, adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. Infine, viene precisato che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso; in proposito, si rammenta che l’accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso comportano l’applicazione del dissesto guidato di cui al citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (art. 243- bis, comma 7, TUEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti IFEL su emissione mandati di pagamento con più beneficiari

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito, informa di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito alle prossime evoluzioni dello standard che disciplina l’emissione degli Ordinativi di Incasso e Pagamento – OPI con i quali gli enti pubblici ordinano i pagamenti ai tesorieri tramite Siope+. Gli OPI, infatti, rispettano uno standard che evolve nel tempo e la cui manutenzione è gestita dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le richieste riguardano una modifica relativa agli ordinativi associati a più beneficiari (es. pagamento degli stipendi) e, in particolare, i comuni rappresentano il timore che non sia più possibile, con la nuova modifica, utilizzare OPI cumulativi con elenco allegato e che l’unica possibilità sia l’emissione di un mandato per ogni singolo beneficiario. La modifica presente nel documento ufficiale AgID modifiche allo standard OPI a pagina 32 prevede espressamente che:
(A) La modalità che, a tendere, sarà utilizzata nel futuro è quella di predisporre un mandato per ogni singolo beneficiario, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute;
(B) La modalità che può essere ancora utilizzata è quella di un mandato mono beneficiario collegato ad un documento esterno che contiene l’elenco dei singoli percipienti, al quale possono essere associate le reversali per eventuali ritenute.”
In quest’ultimo caso [modalità (B)], per consentire una rapida “chiusura” del mandato, gli enti sono invitati a produrre mandati e liste suddivise per tipologia di pagamento: un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare con bonifico o assegno circolare (estinguibili dal tesoriere immediatamente), un mandato ed una lista per pagamenti da effettuare per contanti.”
Pertanto, previa suddivisione delle liste per tipologia di pagamento, l’opzione “mandato mono-beneficiario con lista associata” è ampiamente percorribile.

Link:

– le modifiche allo standard OPI;
– le attività del Gruppo di Lavoro Regole Tecniche OPI;,
– il progetto Siope+ nel quadro del monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2018, Rimborso minor gettito dell’IMU per i Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania

Con comunicato del 22 settembre 2020 la Direzione centrale della Finanza locale rende noto che stato perfezionato l’11 settembre, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 18 settembre 2020, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU, riferiti al I semestre 2020, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 371.303,00 euro, a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU, relativo alla prima rata 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019. I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il primo semestre 2020 sono indicati nell’allegato 1).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenti contabili, parificazione e deposito del conto giudiziale

Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del D.lgs. 174/2016, recante il Codice di giustizia contabile (c..g.c.), è espressione, nell’ambito della contabilità pubblica, del principio generale dell’ordinamento che impone a colui che gestisce denaro o valori altrui (e non già i decisori) di dar conto del proprio operato al titolare degli stessi. Il giudizio di conto, quale strumento di garanzia di correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali, ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest’ultimo e l’ente pubblico uno (Corte dei con-ti, sez. reg. Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481; sez. reg. Calabria, 7 febbraio 2002, n. 71; sez. reg. Lombardia, 2 agosto 1995, n. 793).  Le norme del codice introducono, quali elementi di novità, l’anagrafe degli agenti contabili (dove confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione), la trasmissione alla Corte dei conti,  per via telematica (tramite l’applicativo SIRECO), dei conti giudiziali e dei relativi atti e documenti (dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale) e una più dettagliata disciplina del c.d. giudizio per la resa del conto (art. 141), che la previgente normativa non qualificava adeguatamente.
La Corte dei conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 4/2020/CONS, in risposta ad un parere richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, interviene sul tema del deposito dei conti giudiziali a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Preliminarmente la Corte evidenzia che la “presentazione” del conto consiste nella consegna dello stesso, da parte dell’agente contabile, all’amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è da tenere distinto dall’attività di “deposito” del conto, da parte dell’Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.). In base all’art. 139, co. 1 c.g.c., gli agenti contabili, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla chiusura della gestione “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. La richiamata disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge [come i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti all’art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011, per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000, per gli enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli Enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 della legge n. 658/1984]. Nel giudizio di conto assume rilievo imprescindibile la previa parificazione del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co.2, 140, co. 1, e 145, 5 co. 3 del D.lgs. n. 174/2016. La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. È parere del Collegio che la parifica debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall’’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, quanto il “visto” di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla “relazione degli organi di controllo interno”, espressamente prevista dall’art. 139, comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto.
Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
L’art. 139, co. 2 del c.g.c. prevede che il conto giudiziale sia trasmesso, entro il termine generale di trenta giorni dalla sua approvazione, ovvero entro il termine stabilito dalle disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione, con le modalità sopra riportate, alla sezione giurisdizionale competente da un responsabile del procedimento, previamente individuato dall’amministrazione di appartenenza del contabile.
È preferibile che il responsabile di procedimento coincida con il soggetto che attesti la parificazione del conto (una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza), che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e che assuma le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite. Di rilievo sono le conseguenze previste dal Codice per l’inerzia del responsabile del procedimento, atteso che il comma 7 dell’art. 141 del c.g.c. ha disposto che “Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, comma 2”. Pertanto, ricade sul responsabile di procedimento l’obbligo di depositare il conto e la responsabilità dei relativi adempimenti. Ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria è sufficiente che si accerti l’omessa o ritardata presentazione dei conti giudiziali entro il termine assegnato dalla Sezione. È tuttavia possibile che allorquando il ritardo sia parzialmente giustificato da gravi motivi (quali ad esempio disfunzioni organizzative dell’ufficio, carenze di organico attestate dalla stessa Amministrazione) e da altre contingenze (presentazione anche del conto giudiziale relativo alla gestione precedente) la sanzione potrà definita in termini adeguati (Cfr. Corte dei conti, sez. reg. Val d’Aosta, 10 febbraio 2005, n. 6).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il danno erariale per utilizzo illegittimo di risorse con vincolo di destinazione va provato in giudizio

La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l’uso di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile in grado di provocare tendenzialmente un pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente, con conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il danno erariale.  È quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la sentenza n. 435/2020.
Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del patrimonio dell’ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge.
Pertanto, la violazione del vincolo legislativo non comporta ex se un danno, perché il danno deve sempre trovare riscontro in concreto e in termini specifici. Il danno alla finanza pubblica, difatti, è un pregiudizio effettivo e reale, che non può essere presunto in via assoluta e che va provato puntualmente in giudizio.
La responsabilità amministrativa per l’utilizzo per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in una delle seguenti ipotesi:
a) le spese pagate risultano illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e dell’esigibilità;
b) il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale è tale da provocare un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente;
c) l’ente non riesce ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato l’irregolare destinazione a spese correnti (quali emolumenti stipendiali, TFR, pagamento indennità agli amministratori e collegio sindacale, spese legali e risarcimenti per contenziosi, pagamento rate mutui in scadenza, etc.) da parte dello IACP (Istituto Autonomo per le case popolari) di fondi a destinazione vincolata derivanti dalla vendita degli alloggi. Ad avviso della Procura Regionale, le condotte distrattive dei fondi, ad opera del Direttore generale e del Dirigente finanziario dell’ente, avrebbero scontato un doppio grado di illiceità per violazione sia del vincolo di destinazione esclusivo, impresso all’utilizzo delle somme di cui trattasi, sia per la destinazione degli stessi a copertura di presunti deficit di gestione neppure oggetto di accertamento secondo la procedura di approvazione dei bilanci e dei consuntivi. La Procura, nel sottolineare la riconducibilità del danno erariale da comportamento gravemente colposo a carico del Direttore generale e del Dirigente finanziario, aveva altresì rilevato la sussistenza della colpa grave dei componenti del collegio sindacale, che avrebbero commesso una grave violazione, omettendo ogni controllo, in spregio ai doveri di vigilanza sull’osservanza della legge e, quindi, del ruolo di asseverazione e controllo sulla regolarità contabile dei principali atti di gestione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento a FCDE in considerazione di oggettive difficoltà di riscossione

Indipendentemente dalla possibilità di non considerare i crediti verso le pubbliche Amministrazioni ai fini del calcolo dell’accantonamento al FCDE, risulta necessario, ai fini del mantenimento dei futuri equilibri di bilancio, svalutare i residui attivi in considerazione delle oggettive difficoltà di riscossione negli ultimi cinque esercizi precedenti. È quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Umbria, con la deliberazione n. 113/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti 2016 e 2017 di un Comune. La Sezione ha riscontrato una scarsa riscossione dei residui attivi dei canoni di concessione e dei mutui per la gestione del servizio idrico, con conseguente obbligo di svalutazione dei relativi residui attivi, come previsto dal punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.
La magistratura contabile ha inoltre rilevato che la soluzione adottata dall’Ente – di graduare il pagamento delle fatture per le utenze in ragione dell’incasso dei propri residui – non può essere ritenuta conforme alla legge, basandosi la compensazione tra crediti e debiti sul mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale per il servizio ricevuto dal Comune.
Sempre in materia di accantonamento a FCDE, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 117/2020/PAR, ha evidenziato, tra l’altro, che in caso di conclamata e perdurante situazione di crisi di una società partecipata tale da non consentire più alla società medesima di onorare gli impegni verso l’ente socio, quest’ultimo deve procedere ad un corretto stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per scongiurare il rischio di mancati introiti. Nel caso di specie, i giudici hanno riscontrato l’insufficienza del FCDE in quanto, a prescindere dalla natura giuridica delle somme dovute dalla società del casinò al Comune, la perdurante situazione di crisi imputabile alla progressiva riduzione dei ricavi della società del Casinò rendeva evidente che la società stessa non fosse più in grado di onorare gli impegni verso il Comune, mentre l’Ente ha continuato ad accertare entrate da proventi da gioco per importi rilevanti (sebbene inferiori a quelli assicurati in passato), senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato introito. Ne è derivato che, per effetto del mancato accantonamento, entrate accertate e non riscosse siano state comunque destinate al finanziamento di spese esigibili e pagate, comportando una gravissima crisi di liquidità cui il Comune è stato costretto a far fronte con il massiccio ricorso all’anticipazione di tesoreria

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Sport e Periferie 2020”, prorogato al 30 ottobre 2020 il termine per la domanda di contributo

Con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020, in luogo del precedente termine del 30 settembre. Restano ferme le modalità di presentazione della domanda di contributo indicate al paragrafo 6 al bando e nel manuale utente, consultabile sul sito del dipartimento che sulla piattaforma informatica.
Il Bando “Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate al paragrafo 1, ovvero per: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale), tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport  del 12 maggio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00. La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/. 
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION