Spetta al Consiglio la nomina del Presidente del Collegio dei revisori

L’articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. È quanto precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – in risposta ad una richiesta di parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio.
Nel merito, il Ministero rammenta che sulla materia è intervenuta la normativa di cui dalla lettera b) dell’articolo 57 ter, del D.L. n. 124/2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, (in vigore dal 25 dicembre 2019), che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma prevede che, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di presidente spetti al consiglio dell’ente. La facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. Pertanto, è necessario che il consiglio dell’ente locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all’elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rinvio bilancio di previsione 2021/2023 e FSC all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città

È stata anticipata al 12 gennaio 2021, già convocata per il 14 gennaio, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020.

2. Fondo di solidarietà comunale 2021. (ECONOMIA E FINANZE E INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021 degli Enti locali. (richiesta ANCI e UPI).
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PCC, indicatori e stock del debito al 31 dicembre 2020

L’IFEL informa che a breve il Sistema PCC pubblicherà la funzione per la comunicazione dello stock del debito al 31 dicembre 2020.
In particolare gli enti, tramite la voce di menu “Ricognizione debiti > Comunicazione debiti L. 145/2018” oltre a visualizzare e aggiornare le informazioni dello stock dei debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, potranno:

  • visualizzare i dati rilevati dalla piattaforma relativi allo stock al 31/12/2020;
  • comunicare l’ammontare complessivo dello stock al 31/12/2020;
  • visualizzare i tempi di pagamento e ritardo per le fatture ricevute e scadute nel 2020;
  • scaricare le risultanze di dettaglio del debito e dei tempi.

Per contro, non sarà più possibile visualizzare i dati della rilevazione 2018. Salvo avere verificato la coincidenza del valore dello stock 2020 in PCC con l’importo risultante dalle contabilità locali, i Comuni sono invitati sin da ora a trasmettere l’informazione dell’ammontare del debito al 31/12/2020 con l’effetto di migliorare l’attività di monitoraggio della PCC.
Si ricorda che detti indicatori saranno utilizzati per valutare la sussistenza dell’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali – FGDC (articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018).

Unioni di comuni legittimate a ricorrere all’attività consultiva della Corte dei conti

L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 01/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, concernente la legittimazione delle Unioni di comuni a richiedere pareri alla Corte in relazione a funzioni attribuite alle Unioni stesse.
In breve, la Sezione ha rilevato che i comuni, secondo la normativa vigente, possano e, in alcuni casi, siano obbligati ad esercitare le proprie funzioni mediante l’Unione di comuni, ente locale autonomo espressione degli stessi comuni, al tempo stesso strumento di razionalizzazione di risorse pubbliche e soggetto destinatario diretto di norme di coordinamento della finanza pubblica. La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni e per conseguire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa e di una maggiore efficienza dei servizi (in tal senso, deliberazione n. 15/2020/SEZAUT). Occorre considerare che le funzioni di cui si tratta sono funzioni proprie dell’ente “comune” che devono necessariamente essere svolte o dall’ente uti singulus o, in virtù del patto associativo (normativamente imposto o liberamente contratto), dall’Unione di cui fa parte. In questa prospettiva, le Unioni di comuni sono quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti. In questi termini, la Sezione, nell’alveo della tassatività dell’elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri ex art. 7, comma 8, della legge 131/2007, estende solo alle Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contabilità economico-patrimoniale, le modifiche al patrimonio netto e contabilizzazione dei debiti finanziari

Nella seduta del 16 dicembre scorso, la Commissione Arconet ha dato il via libera alle modifiche da apportare alla contabilità economico-patrimoniale (principi contabili, schemi di bilancio, piano dei conti e matrice di transizione). In particolare, al fine di consentire un’analisi corretta degli stati patrimoniali degli enti territoriali, nei quali è stata riscontrata la presenza di voci negative del patrimonio netto, è istituita la voce “Riserve negative per beni indisponibili”, che può avere solo valore negativo, da utilizzare quando le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione delle riserve indisponibili a seguito dell’incremento dei beni indisponibili non derivante da trasferimenti e donazioni. Tali riserve non possono presentare un importo superiore, in valore assoluto, a quello dei beni indisponibili iscritti nell’attivo e sono ridotte sia con i risultati degli esercizi futuri, sia con il ridursi del valore dei beni indisponibili iscritti nell’attivo (ad esempio, a seguito dell’ammortamento). Viene prevista la voce “Risultato economico di esercizi precedenti”, con contestuale eliminazione della voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” (che di fatto viene spostata), che può assumere sia valore positivo che negativo, nella quale si iscrivono i risultati economici degli esercizi precedenti che non siano stati accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.
In occasione della prima applicazione dell’aggiornamento del principio, la voce accoglie gli importi negativi delle voci del patrimonio netto che dovranno essere portate a “0” e non possono confluire tra le Riserve negative per beni indisponibili. Con riferimento a tali riserve negative è possibile elencare nella Relazione sulla gestione gli investimenti realizzati con i contributi agli investimenti, finanziati da debito, erogati dall’ente che hanno reso negativo il patrimonio netto favorendo la realizzazione di infrastrutture nel territorio. E ancora, fra le riserve viene istituita la voce ““Altre riserve disponibili”, che dovrà avere sempre valore pari a 0 o positivo. Se positiva, la “Riserva da risultati economici precedente potrà confluire nella voce “Risultato economico di esercizi precedenti” o nella voce “Altre riserve disponibili”.
Le integrazioni al principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, paragrafo 6.3, saranno necessarie per disciplinare:
• il fondo di dotazione, che potrà avere importo positivo o pari a 0 e le modalità di variazione del fondo, che devono essere approvate dal Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto;
• le riserve da permessi di costruire, che non riguarderanno le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile, che sono comprese tra le riserve PAIId “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”;
• le riserve di capitale, costituite a seguito di rivalutazioni di beni effettuate in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale “armonizzato” e nei casi previsti dalla legge. Il principio applicato deve indicare le scritture contabili da effettuare nei casi di svalutazione dei beni.
Altro elemento di novità riguarda la contabilizzazione dei debiti finanziari, al fine di evitare che la contabilità economico patrimoniale registri i crediti derivanti dalla contrazione di finanziamenti, con conseguente esclusione di qualsiasi relazione contabile tra le scritture della contabilità finanziaria riguardanti l’accertamento da accensione prestiti e le scritture economico- patrimoniali riguardanti la registrazione del debito finanziario, da rilevare solo a seguito dell’effettivo incasso del finanziamento. A tal fine, gli accertamenti riguardanti il titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti” non determinano la formazione di crediti; gli impegni riguardanti il titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” concernenti la concessione dei crediti non determinano la formazione di debiti; E’ invece confermato che gli impegni per rimborso prestiti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione del debito finanziario e che gli accertamenti per riscossione di crediti imputati agli esercizi successivi determinano la registrazione di crediti finanziari.
Viene eliminata dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale la voce “b2) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti” che già a legislazione vigente non corrisponde a nessuna voce del piano dei conti integrato e dello Stato patrimoniale. Inoltre, viene aggiornata la voce “c1) Debiti da finanziamento” e modificata la matrice di transizione, eliminando la registrazione dei crediti da istituti finanziari e dei debiti per la concessione dei debiti. Le registrazioni devono essere effettuate a seguito dell’effettivo incasso o dell’effettivo pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Copertura spese per demolizioni giudiziali e amministrative attraverso il ricorso al fondo rotativo

Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG, su una questione di massima sottoposta dalla Corte dei conti, Sez. Campania, in merito alla natura giuridica del “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del DL n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 – ovvero se l’utilizzo del fondo possa configurarsi quale indebitamento, con conseguente applicazione di tutti i vincoli ed i limiti che ne disciplinano l’accesso da parte dell’ente.
Il fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è previsto e disciplinato, come noto, dall’art. 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, a norma del quale i comuni possono ottenere anticipazioni, senza interessi, per i costi relativi agli interventi di demolizione e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni vanno restituite al fondo entro cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli autori degli abusi (a tal fine l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) ed, in caso di mancato rimborso da parte del comune delle somme anticipate, il Ministro dell’interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comune interessato.
La Sezione ha evidenziato come la fattispecie in esame non può costituire indebitamento, in quanto il fondo si limita a fornire al comune risorse per anticipare la realizzazione di un intervento demolitorio autonomamente finanziato dalle entrate che il comune accerta nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio. Le demolizioni riconducibili all’attività di ripristino della legalità urbanistica non possono farsi rientrare nella nozione di investimento, in quanto attività necessitate rientranti fra i compiti di polizia e vigilanza del comune, molto differenti dalle demolizioni che, inquadrandosi nell’ambito di attività lecite intestate all’ente, ricadrebbero nella nozione di investimento.
Pertanto, la ratio della disciplina esaminata è quella di consentire al comune, in considerazione delle funzioni attribuitegli dalla legge in tema di pianificazione e controllo del territorio, di realizzare tempestivamente l’intervento ripristinatorio in danno del responsabile, anticipando le risorse economiche necessarie ed, eventualmente, accedendo al fondo a tal fine istituito. Il legislatore, imponendo al comune la realizzazione dell’intervento demolitorio, attribuisce rilievo preminente all’esigenza di tutelare il territorio, ripristinando la legalità violata, nonostante il potenziale rischio che il comune non riesca a riscuotere, in tutto od in parte, l’entrata che ne costituisce copertura. La fattispecie è riconducibile, quindi, ad una anticipazione di liquidità finalizzata alla realizzazione immediata di un intervento urgente a carattere ripristinatorio. Anche la disciplina specifica delle modalità di contabilizzazione introdotta dal D.M. 1 agosto 2019 risulta, pertanto, coerente con tale ricostruzione. Secondo quanto previsto dal punto 3.20 ter, del principio contabile della contabilità finanziaria, il comune, ricorrendo all’anticipazione di liquidità in esame, deve procedere a contabilizzare due flussi contabili:
– il finanziamento da parte del fondo, composto dall’entrata derivante dall’anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, accertata nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”, e dalla spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento;
– la realizzazione delle opere demolitorie, fondata sul presupposto che sia “già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva”.
Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accertamento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra ente e Cassa depositi e prestiti e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell’autore dell’abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Competenze dell’organo straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, si è pronunciata su una questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con la Deliberazione n. 53/2020/QMIG, in merito alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con particolare riferimento ai debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente alla predetta data. Il quesito posto dalla Sez. Molise riguarda «se una obbligazione di pagamento per prestazione professionale sorta nell’esercizio antecedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato con atto di impegno e quindi attinente a fatti ed atti di gestione di competenza OSL, ma che trova espletamento negli anni successivi all’ipotesi di bilancio riequilibrato debba rientrare, o meno, nella competenza OSL». Trattasi di prestazione che è stata chiesta e contrattualizzata ante dissesto, ma che, evidentemente, non è stata resa tempestivamente (ancorché la spesa sia stata mantenuta a residuo). Nel merito, la Sezione ha enunciato il principio di diritto secondo cui rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”
Lo spartiacque temporale tra la competenza dell’OSL e quella dell’amministrazione ordinaria è sempre da individuarsi nella data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il primo bilancio stabilmente riequilibrato rifletterà, quindi, il bilancio non approvato prima della dichiarazione di dissesto. Infatti, a mente dell’articolo 246, comma 4, del Tuel, il dissesto decorre dal 31 dicembre dell’anno precedente qualora il bilancio di previsione non sia stato validamente approvato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto. Viceversa, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo qualora il bilancio di previsione sia stato validamente deliberato nell’esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto e, quindi, continuerà ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario. L’intervento normativo, ad opera dell’art. 5, comma 2 del DL n. 80/2004, dilata i termini previsti dall’art. 254 del Tuel con l’inclusione nella massa passiva (anche) di tutti quei debiti di bilancio e fuori bilancio correlati a fatti ed atti di gestione verificatisi prima della decorrenza della dichiarazione di dissesto, pur se accertati successivamente a tale data, ma non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione. Il criterio discretivo che richiede la norma risiede non già nella metodologia contabile applicata nel tempo, bensì nel fatto gestionale che ha determinato, in concreto, un arricchimento patrimoniale all’ente, ovvero un suo impoverimento (nel caso delle sopravvenienze passive).
Qualora l’arricchimento o il depauperamento patrimoniale sia già avvenuto prima dell’esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il debito è indubbiamente correlato ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Viceversa, nel caso in cui, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di dissesto, l’arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre alla gestione liquidatoria alcunché; e l’obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla gestione ordinaria. Ciò che determina l’attrazione nella massa passiva è il fatto di gestione che abbia, in concreto, determinato una manifestazione economica (costo), con conseguente arricchimento o depauperamento patrimoniale. Nell’isolare i costi economici della gestione dissestata all’interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento dell’ente si evita che le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi. A corroborare tale orientamento, ad avviso della Sezione, soccorre la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti ad esecuzione continuata o periodica (c.d. contratti di durata). In questi ultimi sono da ricondurre anche i contratti la cui esecuzione è rinviata ad un momento successivo al perfezionamento del negozio. Nei contratti ad esecuzione istantanea la prestazione consiste in un’unica azione (es.: consegna di un bene) e gli effetti del negozio si esauriscono in un quel preciso momento; nei contratti di durata, invece, gli effetti si protraggono nel tempo, dovendo le parti rinnovare la prestazione ininterrottamente o periodicamente. L’obbligazione è definita ad esecuzione continuativa quando la prestazione consiste in un comportamento che si protrae nel tempo (es.: la fornitura di energia elettrica) mentre è detta ad esecuzione periodica quando la prestazione deve essere ripetuta a scadenze determinate (es.: l’abbonamento a un quotidiano). La durata del rapporto, infatti, dipende dalla natura delle prestazioni previste, cosicché, a seconda delle situazioni, un medesimo modello contrattuale può comportare una esecuzione istantanea ovvero un’esecuzione continuata o periodica. L’effetto dell’art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 80 è quello di attrarre nel dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente a tale data. Tale conseguenza potrebbe non verificarsi in modo conforme per i contratti ad esecuzione istantanea o differita che si esauriscono in un’unica prestazione, rispetto a quelli i cui effetti sono
diluiti nel tempo, infatti possono ritenersi comprese nella competenza OSL tutte le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione per le quali non è esercitabile il diritto di recesso. In una lettura della norma costituzionalmente orientata che tenga conto della compressione
temporanea dei diritti dei creditori voluta dalla legislazione speciale sul dissesto – e, nel contempo, però, garantisca la par condicio creditorum e la regolare prosecuzione delle attività di competenza dell’amministrazione ordinaria – è da ritenere che nei contratti di durata le prestazioni che si verificano dopo il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato siano da imputarsi sul bilancio della gestione ordinaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trasporto scolastico: in G.U. il decreto MIT da 20 milioni. Entro il 3 febbraio richiesta dai Comuni per ristoro imprese

E’ stato pubblicato il decreto Mit 4 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2021), di concerto con il Ministero Istruzione relativo al riparto del contributo pari a 20 milioni (art, 229 c. 2 bis Dl Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’as 2019/2020.
I Comuni interessati al contributo devono raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare, entro il 3 febbraio 2021 all’indirizzo dg.ts@pec.mit.gov.it , la tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento, compilando il modulo con firma digitale del legale rappresentante dell’ente o di un suo delegato posta in calce al decreto.
Entro i successivi 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l’Anci, saranno individuati con decreto direttoriale Mit i Comuni beneficiari e gli importi spettanti.

Deficit strutturale: coesistenza tra le procedure di dissesto e predissesto finanziario

Il comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non sia in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura. Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell’ente locale, è invece possibile attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall’articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 184/2020. La Sezione ritiene che il Comune che abbia deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, possa nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di un secondo dissesto nell’ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Richiamando la nota figura di patologia degli atti processuali elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualpenalistica, l’ipotesi di una dichiarazione di “dissesto nel dissesto” potrebbe essere qualificata come abnorme, trattandosi di un atto che «per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale» (ex plurimis, Corte di cassazione, II sezione penale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 7582). L’articolo 246, comma 1, secondo periodo, del TUEL, inoltre, prevede espressamente che la deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Pertanto, una seconda dichiarazione di dissesto parrebbe costituire, tra l’altro, un’inammissibile revoca implicita dell’unica deliberazione espressamente qualificata come irrevocabile dalla legge. Nel caso in cui l’ente abbia dichiarato il dissesto e l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento, l’ente, ai sensi del comma 12 dell’art. 256 del TUEL, potrebbe aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall’articolo 243-bis del TUEL, all’interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti. Tra le misure straordinarie vi è, altresì, la possibilità che il Ministero dell’Interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, intervenga per il pagamento integrale della massa passiva, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali

Pubblicato in G.U. n. 321 del 29 dicembre 2020 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Modifica del decreto 13 luglio 2020, in materia di determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali”.

Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso fisso è così determinato:
a) fino a dieci anni Interest Rate Swap 7Y + 0,90 %;
b) fino a quindici anni Interest Rate Swap 10Y + 1,10 %;
c) fino a venti anni Interest Rate Swap 12Y + 1,40%;
d) fino a venticinque anni Interest Rate Swap 15Y + 1,45%;
e) oltre venticinque anni Interest Rate Swap 20Y + 1,70%.
Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso variabile è così determinato:
a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 0,90%;
b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 1,10%;
c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 1,35%;
d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,50%;
e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,75%.
Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION