Pubblichiamo la nota di lettura sulle principali novità in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), redatta dal Dipartimento Welfare ANCI e pubblicata sul sito FondiWelfare.
Pubblichiamo la nota di lettura sulle principali novità in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), redatta dal Dipartimento Welfare ANCI e pubblicata sul sito FondiWelfare.
È stato firmato dal Presidente del Consiglio il DPCM sulla costituzione dell’Unità di coordinamento per la riduzione del debito degli enti locali, ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020), c.d. milleproroghe 2020. Si ricorda che ai sensi dell’art. 39 i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016–2018 superiore all’8 per cento, possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui. È previsto, inoltre, che nell’istanza l’ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante.
Per la gestione delle suddette attività il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per assicurare il buon esito dell’operazione, si demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la costituzione di una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero degli Interni, cui spetta il monitoraggio delle attività, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società. Spetta all’Unità di coordinamento, con il supporto delle società in house, individuare:
a) le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione ritenute più adeguate, sotto il profilo tecnico-economico, rispetto alle esigenze dei destinatari dei benefici delle operazioni stesse;
b) tempi e modalità di verifica delle proposte inerenti le soluzioni amministrative volte a uniformare le interlocuzioni con gli enti locali;
c) tempi e modalità per l’implementazione e la verifica delle procedure di accesso alle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali;
d) le forme di rappresentazione contabile, sentita la Commissione Arconet, anche ai fini dell’approvazione da parte dei competenti organi deliberanti degli enti.
È stato pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2020, concernente l’erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali, a seguito delle modifiche introdotte dai commi 578-582 della legge 205/2017 – legge di bilancio 2018 (Vedi notizia del 13 gennaio scorso).
La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 4/2021 chiarisce che nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, spetta al vicesindaco, che lo sostituisce e che assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Nel caso di specie, l’Ente istante rappresenta che, a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, il sindaco del Comune è stato proclamato consigliere regionale, con conseguente decadenza dalla carica. Alla luce del fatto che, a norma dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, nel caso di decadenza del sindaco il vicesindaco è chiamato a svolgere le funzioni di quest’ultimo fino a nuove elezioni, nonché del possibile slittamento delle consultazioni elettorali a causa della contingente emergenza sanitaria, l’Ente chiede di sapere se è possibile attribuire al vice l’indennità prevista per il sindaco, secondo la misura riportata nella tabella A del D.M. n. 119/2000. La Sezione, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001), ritiene che al vicesindaco, carica istituzionalizzata dall’art. 46, comma 2, del TUEL, vada corrisposta, nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 4 del DM n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli art. 58 e 59 del TUEL), fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco. Al contrario, l’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (l’assenza o impedimento previsti dal comma 2 dell’art. 53), non comporta l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del DM n. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori.
Il Revisore non può accettare l’incarico se al momento dell’estrazione a sorte non è più residente nella regione nel cui elenco era stato originariamente inserito, ma si dovrà procedere con la prima riserva estratta per la nomina del revisore dell’ente locale. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura. Nel caso di specie è emerso che il revisore, prima dell’estrazione, ha cambiato residenza in un’altra regione (senza comunicarlo al Ministero) e che, a seguito dell’estrazione, avrebbe manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella regione. Il Ministero chiarisce che il revisore al momento della modifica della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali, di cui al DM n.23 del 2012 , stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio. In altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione; di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.
Con comunicato del 14 gennaio 2021, il Ministero dell’Interno informa che è stato emanato, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, il decreto con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.
Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Con il via libera al rinvio al bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021, la Conferenza Stato-città ha, altresì, sancito l’accordo sul riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021, che sarà incrementato della quota vincolata relativa al miglioramento dei servizi in campo sociale e al potenziamento degli asili nido (ai sensi dei commi 791-794 della legge di bilancio 2021 – Legge n. 178/2020).
Secondo la nota metodologica diffusa dal MEF, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021, determinata a partire dalle somme attribuite per l’anno 2020, risulta essere pari ad euro 2.347.133.982, così costituita: 1.880.246.553 euro come saldo algebrico dei comuni delle RSO, 466.887.428 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. L’importo di euro 1.880.246.553 verrà ripartito in due quote: la prima quota, pari a 846.110.949 euro, corrispondente al 45% della dotazione, secondo il criterio di compensazione del 45% delle risorse storiche; la seconda quota, pari a 1.034.135.604 euro, corrispondente al 55% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.
La dotazione di euro 2.347.133.982 è incrementata di 3.817.879.687 euro per compensare i minori introiti IMU e TASI, di cui euro 3.570.531.759 per i comuni delle RSO. Inoltre, sono state considerate alcune quote compensative, che non incidono sulle risorse lorde, per un totale di 4.546.717 euro cui aggiungere le quote compensative per le rettifiche puntuali 2021 per un importo di 147.618 euro. Con il riparto del FSC 2021 si procederà alla neutralizzazione completa degli effetti generati dalla componente rifiuti. La nuova metodologia prevede che la funzione rifiuti venga esclusa, contemporaneamente, sia dalla composizione del coefficiente di riparto dei fabbisogni standard che dalla composizione del coefficiente di riparto della capacità fiscale complessiva.
Con il FSC 2021 si procederà al riparto dell’integrazione di 200 milioni (di cui euro 21.517.025 da attribuirsi ai comuni di Sicilia e Sardegna, ed euro 178.482.975 ai comuni delle regioni a statuto ordinario) previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016, a titolo di reintegro delle risorse che sono state decurtate per il concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014; concorso venuto meno a decorrere dal 2019. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016 prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, sia incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
In merito ai criteri di riparto del fondo per i comuni delle regioni a statuto ordinario l’applicazione del meccanismo standard vede le seguenti innovazioni:
• il coefficiente di riparto adottato per la valorizzazione del fabbisogno standard è quello approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020, con l’esclusione della componente rifiuti così come deciso dalla CTFS in data 13 ottobre 2020;
• la capacità fiscale è quella adottata con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2020 senza tener conto della componente rifiuti come deciso nella seduta della CTFS del 13 ottobre 2020;
• la popolazione e l’ammontare delle risorse storiche di riferimento utilizzate per il computo dei meccanismi di gradualità comma 450 e 449 d-bis della legge 232 del 2016 sono quelle comunicate dal Ministero dell’Interno il 15 dicembre 2020;
• il target perequativo considerato è pari al 60%;
• la percentuale di applicazione della componente standard è pari al 55%;
• l’anagrafica dei comuni delle regioni a statuto ordinario considerati nel calcolo include i 6.565 enti attivi al 31 dicembre 2020.
Ai sensi del comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, è stato applicato un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale correttivo agisce quando, per effetto dell’applicazione del predetto meccanismo perequativo, la variazione percentuale della dotazione netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al +4% o inferiore al -4%.
In base a quanto previsto dal comma 449 d-bis) dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, si applica un secondo correttivo che prevede la ripartizione di 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano, dopo l’applicazione del primo correttivo, ancora variazioni negative rispetto al 2020 in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge n. 232/2016 la dotazione lorda è incrementata di 215.923.000 euro ripartiti tra i comuni in proporzione al coefficiente di riparto dei Servizi sociali approvato dalla CTFS il 30 settembre 2020. Da ultimo, la dotazione lorda è incrementata di 178.482.975 euro in virtù del contributo previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera d-quater della legge n. 232/2016 ripartiti al fine di assicurare (per un importo di 64.478.694 euro) la copertura delle differenze negative tra la dotazione lorda del 2020 e la nuova dotazione lorda 2021 e per la differenza (pari a 114.004.281 euro) in proporzione al taglio di risorse di cui all’articolo 47 del D.L. n. 66/2014.
La dotazione finale del Fondo determinata attraverso l’applicazione dei criteri di riparto ammonta complessivamente ad euro 6.917.801.354, di cui euro 6.139.489.944 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. In merito alla trattenuta degli importi dovuti dai comuni per l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale, in coerenza con lo scorso anno, con il DPCM di riparto del fondo 2021 sarà previsto che l’Agenzia delle entrate proceda alla predetta trattenuta in due rate di pari importo in relazione alle scadenze fiscali del giugno e dicembre 2021 relative al versamento dell’IMU.
Il Ministero dell’interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l’anno 2021 in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2021, di cui la prima pari al 66 per cento e comunque nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 31 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.
Come noto, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale prevede che, per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali, le necessità di spesa debbano essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, con il superamento graduale del criterio della spesa storica.
La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l’aliquota legale, in condizioni di sforzo fiscale autonomo neutrale. Tale indicatore costituisce un indicatore imperfetto di tale capacità in quanto influenzato da diversi fattori quali:
a) le decisioni assunte dall’organo politico in merito all’intensità dello sforzo fiscale (aliquote, deduzioni, esenzioni), a loro volta influenzate dalle decisioni del governo centrale (che possono incidere sui trasferimenti spettanti al singolo ente, aumentando o riducendo l’esigenza di ricorso allo sforzo fiscale);
b) il diverso grado atteggiamento dei contribuenti verso gli obblighi tributari locali, influenzato a sua volta dalla differente efficacia delle politiche locali e centrali di contrasto all’evasione. A tal fine, nella valutazione delle capacità fiscali sono state incluse diverse tipologie di prelievi:
• Gettito IMU standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili, che include il valore del gettito TASI standard (rappresenta la componente rilevante della capacità fiscale pari al 47% del totale);
• TAX GAP dell’IMU per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale, ovvero la discrepanza tra gettito teorico (gettito catastale ad aliquota standard) ed effettivo;
• Gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF;
• Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• Stima della capacità fiscale residuale derivanti dalle entrate tributarie minori.
Dal decreto emanato dal MEF il 31 dicembre 2020 risulta che la capacità fiscale 2021 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.626.247.595 euro. Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020, c’è una differenza positiva di 93 milioni di euro (0,4% del totale).
In particolare, la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato:
– la componente relativa al gettito IMU e TASI, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che ha ridisegnato la tassazione immobiliare locale, con l’unificazione dell’IMU e TASI, anche alla luce che della circostanza che i due tributi avevano per oggetto le medesime basi imponibili, salvo alcune eccezioni. Il valore del gettito IMU standard (calcolato come somma dei precedenti valori standard IMU e TASI) è rivisto in aumento di circa 3 milioni di euro rispetto alla somma dei precedenti valori della capacità fiscale IMU e TASI;
– il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, laddove i dati sono stati aggiornati alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 e relative all’anno di imposta 2017, con una variazione positiva del gettito standard, rispetto all’anno scorso, di euro 21,1 milioni di euro;
– la capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che risulta quantificata in 6.665 milioni di euro con un incremento di 91 milioni di euro circa rispetto al precedente aggiornamento. La neutralizzazione del peso delle capacità fiscali relativa al servizio rifiuti sul totale, operata secondo la nuova stima dei relativi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, assicura uniformità per ciascun Comune;
– la capacità fiscale residuale, laddove la nuova stima considera esclusivamente l’aggiornamento della base dati, mentre risulta inalterata la metodologia utilizzata;
– la stima capacità fiscale del Comune di Mappano, istituito nel 2013 per scorporo di porzioni di territori di alcuni limitrofi. L’istituzione del nuovo ente è rimasta sospesa a seguito del contenzioso sorto con gli altri Comuni interessati e diventata operativa sono nell’anno 2017.
Allegato A al decreto.
Nota tecnica.
È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 22 dicembre 2020 concernente l’erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Come noto, i commi 578-582 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) hanno introdotto sostanziali modifiche concernenti i nuovi criteri di attribuzione della categoria catastale per specifiche tipologie di beni immobili ubicati nei porti. Le disposizioni sono dirette a censire, a decorrere dal 2020, nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale. Inoltre, è prevista la possibilità di presentare, da parte degli intestatari catastali di tali immobili o dai concessionari, sin dal 1° gennaio 2019, ma con effetti fiscali comunque decorrenti dal 1° gennaio 2020, atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Al ristoro della perdita di gettito IMU da parte dei Comuni interessati, il comma 582 della legge di bilancio 2018 ha previsto un contributo, a decorrere dal 2020, nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro. Entro il 30 aprile 2021 si procederà alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 11 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019.
È in linea la nuova versione del contratto standard per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, con la relativa relazione illustrativa, approvato congiuntamente dall’ANAC e dalla Ragioneria generale dello Stato. Lo schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” è elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP). Come evidenziato nelle premesse del documento, lo schema di Contratto è strutturato con riferimento a una Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di Disponibilità dell’Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice (cosiddetto PPP a tariffazione sulla PA). La scelta di redigere uno schema di Contratto di concessione per contratti di PPP a tariffazione sulla PA deriva dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle Operazioni di PPP, nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle medesime Operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016). L’obiettivo è quello di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.