È stata pubblicata la nota di lettura Anci-IFEL sulle norme di maggior interesse per gli enti locali, contenute nella Legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178).
Obbligatorio l’accontamento in bilancio per gli arretrati contrattuali
La Corte dei conti, Sezione Liguria, con deliberazione n. 10/2021, richiamando, il proprio precedente orientamento espresso con deliberazione n. 11/2020, ha ribadito che sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL, l’accantonamento della somma in parola risponde, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa ”).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Irpef 5 per mille, le assegnazioni disposte nell’anno 2020
Pubblicati dal Ministero dell’Interno gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell’anno 2020. Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l’anno finanziario 2018. Anno d’imposta 2017.
Province, Riparto del contributo di 180 milioni di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali
Con comunicato del 25 gennaio, il Ministero dell’Interno informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 25 gennaio 2021, che prevede il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, previsto dall’articolo 1, comma 838, della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). I dati relativi ai contributi attribuiti a ciascuna provincia sono indicati nell’Allegato 1.
Fondo alunni disabili, il DPCM di riparto del contributo di 100 milioni per province e città metropolitane
Pubblichiamo il DPCM 20 novembre 2020 sul riparto del contributo dei 100 milioni per l’anno 2020, a favore delle Regioni e delle Città metropolitane e province che esercitano funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, registrato alla Corte dei Conti e sul quale era stata sancita l’Intesa in Conferenza Unificata il 27 luglio 2020. Il contributo è da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali di Città Metropolitane e Province ed è ripartito in base all’allegato A contenuto nel Dpcm.
Qualora le finzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
La contabilizzazione off balance del contratto di Partenariato Pubblico Privato
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 3/2021, fornisce chiarimenti in merito alla correttezza della contabilizzazione “off balance” di un contratto di partenariato pubblico privato, nonché sui comportamenti da porre in essere per non compromettere gli equilibri di bilancio futuri nel rispetto del principio della prudenza, ove la contabilizzazione sia considerata “on balance”. La Sezione, dopo un richiamo della disciplina contenuta del D.lgs. 50/2016, degli orientamenti della decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 (materia che è stata progressivamente affinata e meglio definita nei suoi contorni attraverso le successive edizioni del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) Implementation of ESA 2010, pubblicate da Eurostat) e degli indirizzi giurisprudenziali (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n.15/SEZAUT/2017/QMIG), ricorda che l’operazione di PPP è da contabilizzarsi off balance nel caso in cui la maggior parte dei rischi (rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda) sia posta a carico del privato, ponendo un’enfasi sempre maggiore sul ruolo centrale delle garanzie prestate dall’operatore pubblico al partner privato e sulle specifiche per la sostanziale interpretazione del criterio rischi/benefici. Ai fini dell’allocazione del rischio, occorre effettuare un’attenta analisi con riguardo a tutte le previsioni contrattuali, non solo nella fase di origine del rapporto ma anche in quella attuativa e conclusiva, valutando tra gli altri, specie per le operazioni finanziariamente più complesse, il rischio del valore residuo e di obsolescenza connesso al minor valore del bene al termine del contratto soprattutto a fronte di un’opzione di acquisto della pubblica amministrazione, con prezzo predeterminato, e l’esistenza di finanziamenti o garanzie della parte pubblica di valore tale da annullare sostanzialmente in chiave compensativa i rischi formalmente assunti dal privato. Con specifico riferimento al contratto di PPP di locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all’art.187 del codice dei contratti, le valutazioni da effettuare, ai fini della sussistenza delle condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio un contratto di locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga durata debba, riguardano i seguenti aspetti:
- valutare che i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato;
- individuare e valutare, oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda, le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida ANAC del 2018, relativamente all’intera durata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in 17 presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico;
- verificare preliminarmente la convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato pubblico privato rispetto all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio, avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell’operatore economico;
- valutare eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento, che non potranno che essere contabilizzate “on balance”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Cassazione, non commette peculato il concessionario che non versa le somme dei parcheggi alla PA
Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione – nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento – della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all’ente pubblico non è qualificabile come “altrui” ab origine rispetto al soggetto obbligato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, sentenza n. 3764/2020, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’amministratore unico della società aggiudicataria della concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune, condannato in primo e secondo grado, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di peculato, di cui all’art. 314 cod. pen., per aver trattenuto somme destinate all’ente locale. Per la Cassazione non appare corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell’ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite (art. 4 del capitolato), gli introiti conseguenti allo “scassettamento” dei parcometri, quanto alla “percentuale pattuita sulla somma prelevata” nella misura del 30% spettante all’ente (art. 6 del capitolato), costituiscono fin dall’origine pecunia pubblica, che l’ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l’appaltatore privato della riscossione. Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parcometri installati e di proprietà della concessionaria era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l’omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l’appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall’origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo. Sicché il mancato versamento della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al contratto fra la società e il Comune.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Certificazione della perdita di gettito Covid-19, le FAQ del MEF
Con comunicato del 21 gennaio 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale, la Ragioneria generale dello Stato informa che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del D.L. n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto di emanare un nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, emanato in attuazione dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni degli enti. Fra le importanti modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale, particolare attenzione sarà posta sulle novità introdotte dall’articolo 1, comma 830, lettera b) della legge n. 178/2020 in materia sanzionatoria, prevedendo un maggior inasprimento delle sanzioni da applicare in caso di mancato invio della certificazione, sia pur con una maggiore gradualità delle misure sanzionatorie in caso di ritardato invio della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il termine del 31 luglio 2021. Il nuovo decreto interministeriale è in corso di predisposizione e, non appena emanato, sarà reso disponibile, con apposito comunicato, sul sito istituzionale della RGS, nella Sezione dedicata al Pareggio di bilancio 2020. Inoltre che sono state pubblicate sul sito istituzionale della RGS – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, apposite FAQ in cui si dà evidenza, fra l’altro, delle principali modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale.
I nuovi modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
Con successivo comunicato, da pubblicarsi sempre sul sito istituzionale della RGS – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 31 maggio 2021, la RGS rinnova le raccomandazioni già precedentemente comunicate, invitando, pertanto gli enti:
• che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, nel precisare che tali modalità non sono oggetto di alcuna modifica, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio;
• a verificare che le smart card dei soggetti preposti alla firma digitale siano valide e non siano scadute.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Accordo di programma tra Comuni per contribuire alle spese di manutenzione della Caserma dei Carabinieri
La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 2/2021, si esprime sulla possibilità di un Comune di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri”. Non appare rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del solo Comune, o la titolarità della proprietà dell’immobile, ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il comune istante. La Sezione ricorda che la materia in esame rientra nella competenza dello Stato e, nel caso specifico del ministero dell’interno, su cui gravano pertanto in prima istanza i relativi oneri. Il presupposto per un’attivazione del comune deve pertanto basarsi su una specifica richiesta del livello superiore di governo e un intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti. Quanto alla ripartizione delle spese, la Corte non può interferire nella relativa quantificazione, che afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente. L’eventuale partecipazione concretizza una spesa in conto capitale che va contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
I dati relativi al FSC 2021 dei Comuni della Lombardia e delle differenze rispetto al 2020
ANCI Lombardia ha diffuso sul proprio sito i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale 2021 e delle differenze rispetto al 2020 dei Comuni lombardi.










