Ripartizione conguagli sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020

A seguito della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 12 gennaio 2021, è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, recante “Utilízzo parziale dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori rúllizzati per il riparto dello stesso Fondo”.
Per 9 comuni la quota del Fondo di solidarietà comunale 2020 è stata integrata, a seguito di ulteriori verifiche puntuali, nella misura complessiva di 3.717.011,75 euro, mediante I’utilizzo parziale dell’accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate pro-quota ai comuni sono indicati nell’Allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, al via il questionario on-line sugli oneri da contenzioso 2019

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, comunica l’apertura dei termini per l’acquisizione dei dati relativi ai debiti fuori bilancio 2019 rivenienti da sentenza ex art. 194 lett. a) del TUEL nonché in ordine alla costituzione e all’adeguatezza del fondo rischi contenzioso, attraverso il sistema Con.Te. raggiungibile dalla piattaforma FITNET (https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home).
Il relativo questionario, debitamente compilato, va trasmesso, entro l’8 marzo 2021, seguendo le modalità operative descritte all’interno dei box delle comunicazioni presenti nei sistemi Fitnet e Con.Te.

 

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Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

Con deliberazione n. 12/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento dell’indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019. La stessa disposizione ha previsto l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, presso il Ministero dell’Interno, al fine di contribuire alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni, rinviando la ripartizione del fondo ad un decreto, assunto in data 23 luglio 2020. La Sezione ribadisce che sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater), sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l’incremento, di cui al comma 8-bis, non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta. Depone in tal senso proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Quanto al contributo statale, lo stesso ha un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all’indennità). Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento con ulteriori fondi propri.

 

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Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2021 (quadriennio 2017/2020)

Con Circolare n. 4 del 1° febbraio 2021, il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni per la presentazione della certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali. Si ricorda che con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IVA servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna nonché le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato. Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 scaricabile alla pagina http://finanzalocale.interno.it/circ/dec4-2001all.html sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna. I suddetti ente dovranno presentare la certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2021.

 

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Rimborso minor gettito IMU ai comuni colpiti dal sisma del 2016

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° febbraio 2021, concernente il rimborso, per l’ammontare complessivo di 8.952.158,00 euro, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei minori gettiti dell’IMU, riferiti al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili. L’importo complessivo è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.680.705,00, agli enti di cui all’allegato A) al decreto individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e per complessivi euro 271.453,00 ai Comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 così come specificato nell’Allegato B. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2020, sarà disposta con provvedimento successivo.

 

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Imposta di soggiorno, per il MEF il gestore assume la qualifica di agente contabile

Il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico. È questa in sintesi la risposta del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia fornita a Telefisco 2021.
L’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture ricettive restino agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’articolo 180 del Dl 34/2020 (Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020). In particolare, la Corte dei conti siciliana ha rilevato che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come responsabile d’imposta sia stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile, chiamato in giudizio per il maneggio di denaro, e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9).
Il Mef, allineandosi all’interpretazione della Corte dei conti, ritiene che i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile e che, quindi, si è in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Con la sentenza n. 30227/2020, la Corte di Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, ha evidenziato come il legislatore abbia, invece, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”). Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.). La Cassazione ha altresì evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto, escludendo, in radice, che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.

 

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Certificazione per contributo ai comuni delle isole minori

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 29 gennaio 2021, fornisce chiarimenti in merito alla certificazione da presentare per poter accedere al riparto dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e dall’articolo 32-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.
Al riguardo, viene ribadito che i comuni delle isole minori interessati al riparto dei predetti fondi dovranno trasmettere idonea certificazione, entro il 31 gennaio c.a., così come previsto dalle normative in argomento.
Si precisa che:

  • Non è previsto alcun modello specifico di certificazione;
  • Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
  • Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, dovranno essere indicate le spese per l’acquisito dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa per l’approvvigionamento idrico. Trattandosi di contributo dovranno essere indicati gli effettivi costi sostenuti, per le finalità sopra descritte, dall’ente locale
  • La Direzione centrale per la finanza locale non può fornire ulteriori indicazioni rispetto al presente comunicato poiché le norme non hanno altre specificazioni.
  • Resta inteso che la certificazione viene resa sotto la responsabilità del rappresentante legale.

 

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Entro il 31 gennaio 2021 la comunicazione sull’utilizzo dei proventi CDS per gli anni 2012 e 2013

Entro il 31 gennaio 2021 gli enti dovranno trasmettere, al Ministero dell’Interno, la relazione sull’ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, ai sensi degli artt. 142, comma 12-bis e 208, comma 1 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013. Poiché non risulta praticabile la trasmissione telematica, gli enti procederanno alla trasmissione vi e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, dell’Allegato A del Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2019.
La relazione distingue i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi sono ulteriormente suddivisi tra:

  1. proventi di intera spettanza dell’ente locale;
  2. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
  3. proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. La relazione riferita ai dati delle annualità precedenti (2014-2018) dovrà essere inviata via mail, sempre secondo lo schema di cui all’allegato A) del decreto, con la seguente tempistica:

  • anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
  • anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
  • anno 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

Scarica modello A in word 

 

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Conferenza Unificata, ok all’elenco dei comuni beneficiari delle misure della Legge Realacci

La Conferenza Unificata, nella seduta del 28 gennaio 2021, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione dell’Elenco dei piccoli Comuni rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della medesima legge n. 158 del 2017. I Comuni ricompresi nell’elenco potranno beneficiare dei finanziamenti della stessa legge, un passaggio importante verso la piena attuazione del provvedimento che mira a sostenere e valorizzare queste realtà che coprono la gran parte del territorio nazionale. Per rendere operativa la fase di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato un altro Dpcm che predisporrà il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e fisserà le priorità degli interventi, da realizzare con il Fondo ad hoc. Rispetto a quanto definito nel 2017, al tempo dell’approvazione della legge, è necessario un cambio di passo sia nei tempi di attuazione che nella disponibilità di risorse destinate a realizzarne gli obiettivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION