Arconet, programma nuovi controlli BDAP-Bilanci armonizzati

Nella riunione del 20 gennaio 2021, la Commissione Arconet ha presentato il programma dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati individuati dal Comitato di governo della BDAP composto da rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti. La modalità di introduzione dei nuovi controlli sarà sempre rispettosa, come per il passato, sia dei tempi necessari all’adeguamento dei sistemi informatici, sia della gradualità dell’introduzione “del blocco” da parte del sistema BDAP.

DATI CONTABILI ANALITICI DI RENDICONTO
– controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero)
– Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020; – controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio – dal rendiconto 2021;

BILANCIO CONSOLIDATO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate)
– dal bilancio consolidato 2020; – gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato – dal bilancio consolidato 2020;
– controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale – dal bilancio consolidato 2021;
– controlli bloccanti per SDB trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) – Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021
– controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020;

RENDICONTO
– acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale – dal rendiconto 2020;
– controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti – Controlli bloccanti dal rendiconto 2021
– controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

Per quanto riguarda l’acquisizione delle delibere degli enti locali concernenti l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 232, comma 2 e all’art. 233-bis comma 3, sia le modalità di invio sia i nuovi controlli della BDAP, sono stati definiti per dare attuazione al DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Ai fini dell’applicazione dei controlli e del recepimento delle delibere, il sistema BDAP effettuerà i controlli sulla popolazione dei comuni nel rispetto delle indicazioni del TUEL, per verificare l’esistenza e/o il mantenimento del presupposto riguardante la dimensione della popolazione previsto per l’esercizio delle facoltà in parola. Ai fini dello snellimento delle procedure è stato deciso che la validità di una delibera inviata per esercitare la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL sotto intende anche l’esercizio della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del TUEL in quanto l’ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile. A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà. In caso di comportamenti contraddittori da parte degli enti, che ad esempio pur avendo inviato una delibera di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL inviano il rendiconto della gestione comprensivo degli allegati patrimoniali, è prevista l’attivazione di un’interlocuzione tra ente e BDAP. Per quanto riguarda l’applicazione dei controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 si ricorda che non sono stati resi bloccanti. Con riferimento invece ai controlli applicati ai DCA si fa notare che trattasi di fatto di un mero controllo di esistenza ma si sottolinea che per la prima volta sono stati previsti controlli di coerenza tra diversi documenti. Fino ad ora i controlli di coerenza sono stati applicati esclusivamente con riferimento allo stesso documento ad esempio tra i diversi prospetti del bilancio di previsione o tra i diversi prospetti del rendiconto di gestione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicati i dati dei versamenti da F24 e fonte ACI per la certificazione del Fondone Covid

La RGS, nelle more della messa in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi modelli per la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avverrà nel mese di marzo 2021, e al fine di facilitare le simulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel, ha pubblicato i dati gestionali di competenza con fonte F24 e fonte ACI, di cui alle colonne che saranno pre-compilate della Sezione 1 – Entrate del predetto modello COVID-19, colonna (a) – “Accertamenti 2020” e colonna (b) – “Accertamenti 2019”. I dati sono stati comunicati dal Dipartimento delle Finanze e sono aggiornati al 4 febbraio u.s. Si tratta pertanto di dati provvisori, di cui ciascun ente già dispone; in particolare, per i versamenti F24, si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 dicembre 2020.
Per i versamenti F24 gli importi fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti. La RGS chiarisce che i dati definitivi con fonte F24 e fonte ACI saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze e saranno disponibili non prima del 28 febbraio 2021, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale vigente n. 212342 del 3 novembre 2020. Pertanto, i dati definitivi non saranno disponibili prima dei primi giorni di marzo 2021.
La RGS  ricorda, inoltre, che è in corso di emanazione il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, attualmente vigente, emanato in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni pervenute dagli enti.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e la gestione dei flussi migratori

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 febbraio 2021 informa che è stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 4 febbraio 2021, recante “Attribuzione di contributi, in misura pari a 375.000 euro a favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per l’anno 2020, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori”, previsto dall’articolo 42 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Danno erariale per l’avvocato- pubblico dipendente per omessa riproposizione di domanda in appello

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 4/2021 del 7 gennaio 2021 ha accertato la sussistenza del danno erariale a carico dell’avvocato pubblico – dipendente in servizio presso il Settore affari legali del Comune di appartenenza – per omessa riproposizione di domanda subordinata (volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’utilizzo dello Stadio comunale ai sensi dell’art. 2041 c.c.) nel successivo grado di giudizio, in cui è stato riconosciuto il carattere oneroso dell’utilizzazione dell’impianto sportivo e che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata. In ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile dell’avvocato pubblico dipendente, trova applicazione il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui, nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta omissiva, vige la regola della preponderanza del “più probabile che non” (cfr. ex multis, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 del 2013, 14 n. 21255 del 2013) che si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. Civ. Sezione III, 15 sentenza n. 25112 del 2017).
La condotta omissiva del soggetto chiamato in giudizio è da qualificarsi, per la Corte, gravemente colposa, in quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente locale. La colpa grave, nel caso di specie, va ravvisata nel non aver riproposto in appello – in qualità di patrocinatore dell’Amministrazione nella controversia sia in primo grado che in grado d’appello – l’azione ex art. 2041 c.c., che era stata proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non esaminata. Accertata la sussistenza nel caso concreto del danno patrimoniale, l’importo del danno addebitabile è stato determinato escludendo innanzitutto dal quantum gli interessi anatocistici, la cui maturazione è stata determinata dalla durata abnorme del processo civile, che non può dirsi imputabile alla condotta dell’avvocato e applicando, alla somma cui l’Ente è stato condannato in sede di appello, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di chance, un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando conseguentemente in via equitativa e prudenziale il danno cagionato al Comune, dalla condotta omissiva dell’avvocato, in un importo corrispondente al 30% di detta somma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PCC, modifica funzione Siope+ ricerca mandati/reversali

Nella Piattaforma dei crediti commerciali sono state effettuate delle modifiche nella funzione “Siope+ > Ricerca Mandati/Reversali “. Nella pagina di dettaglio per ciascun ordinativo (mandati e reversali) saranno visibili i movimenti presenti sul Giornale di Cassa con i dati relativi alle registrazioni di pagamento/storno che il sistema PCC ha effettuato sui documenti contabili ad essi associati.

Vai alla GUIDA

 

 

I dati del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021

Il Ministero dell’Interno, a seguito dell’intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 – ed al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2021 – comunica che sono disponibili, sul sito della Finanza locale, i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021.
Il comma 791 dell’art. 1 della legga di bilancio 2021 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (dal 2021) e al potenziamento degli asili nido comunali (a decorrere dal 2022). Le quote di risorse incrementative del fondo, finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio  sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale

Gli enti locali beneficiari potenziali del rimborso statale dell’IVA corrisposta in relazione alla gestione del trasporto pubblico locale hanno tempo fino al 1° marzo 2021 per inviare la dichiarazione sull’importo che presumono di pagare nell’anno in corso a titolo di IVA, e fino al 30 aprile per l’invio della dichiarazione relativa al dato consuntivo, cioè dell’importo effettivamente pagato nell’anno precedente.
Le relative certificazioni corrispondono, rispettivamente, al modello B e al modello B1 contenuti negli allegati al decreto interministeriale 22 dicembre 2000 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.3 del 4 gennaio 2001), che individua le modalità di applicazione della norma istitutiva del contributo (articolo 9, comma 4, della legge n. 472/1999) e le modalità di erogazione.
Con una circolare n. 6/2021 del 4 febbraio, la Direzione centrale della Finanza locale riepiloga gli enti beneficiari, cioè quelli “che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno nel caso in cui abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, che sono: unioni di comuni, consorzi, comunità montane, province della regione Sardegna.
Nel documento sono indicati anche le modalità di trasmissione delle certificazioni alle prefetture, le conseguenze della mancata o tardiva trasmissione e i contatti per chiarimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ministero Interno, il revisore declassato può proseguire l’incarico in corso

Il revisore sorteggiato in un ente di fascia 2 o 3 può essere nominato e può proseguire l’incarico in corso, anche a seguito del successivo eventuale declassamento per errore nell’indicazione dei dati relativi agli incarichi dichiarati. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla procedura di nomina del collegio dei revisori. Nel caso di specie, è emerso che  l’ente, nelle proprie procedure di verifica propedeutiche alla nomina del nuovo collegio, ha rilevato un’incongruenza relativamente al secondo estratto circa gli incarichi pregressi dichiarati dallo stesso in sede di domanda di iscrizione ai fini dell’inserimento nelle tre fasce dell’elenco. Infatti, il dottor XXX, in sede di domanda di iscrizione all’elenco dei revisori per l’anno 2021, ha autocertificato lo svolgimento di due trienni presso il comune di YYY dal 2006 al 2012, mentre, come attestato dallo stesso al comune e confermato dal comune di YYY, l’incarico si è svolto dal 2003 al 2009. Con avviso approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 2020, è stata avviata la procedura per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali con la compilazione da parte degli interessati di apposito modello telematico contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti. Le predette dichiarazioni, rese sotto la responsabilità del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono soggette al controllo ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto.
Il Ministero evidenzia come il controllo sul requisito relativo agli incarichi, a differenza degli altri dati, non avviene a tappeto in quanto è più complesso essendo subordinato alla risposta degli enti indicati dai revisori; nello specifico, nonostante i solleciti, il comune di YYY non ha mai dato riscontro alla richieste inoltrate. Nell’avviso approvato con decreto ministeriale del 23 ottobre 2020, è precisato che: “Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”. Da una verifica nella  banca dati risulta che il dottor XXX, iscritto nell’elenco dei revisori da 9 anni, fino all’elenco in vigore dal primo gennaio 2019 aveva indicato i trienni esatti. Solo dal 2020 ha inserito un triennio successivo compiendo un evidente errore materiale non certamente sotteso ad avere un beneficio non spettante. Come si evince dall’inciso riportato nell’avviso “Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata”, il declassamento vuole essere una sanzione per il revisore per la mancanza di attenzione e precisione nell’indicazione dei propri dati ma ciò non mette in discussione il possesso del requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce superiori. Ne consegue che il dottor XXX può essere nominato nel collegio dei revisori e, anche a seguito del successivo declassamento, potrà continuare l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assegnazione contributi aggiuntivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con decreto dell’11 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020, il Ministero dell’Interno ha definito il riparto ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in attuazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni, per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione del comma 29, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito riportato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
I contributi integrativi saranno erogati ai comuni beneficiari in due tranche:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato dovrà essere inviato con modalità telematica, tramite il sistema di certificazione enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati).
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Attribuzione contributo ai comuni capoluogo delle Città metropolitane in piano di riequilibro o in dissesto

Pubblicato in G.U. n. 30 del 5-02-2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 2021 ai comuni capoluogo delle Città metropolitane che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del TUEL, o che abbiano deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. L’importo complessivo del contributo attribuito ai comuni indicati nell’allegato A, a valere sul fondo di cui all’art.38, comma 1-septies del D.L. n. 34/2019, ammonta complessivamente ad euro 12.176.468,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION