Il controllo della Corte dei conti sull’attuazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Il controllo della Corte dei conti sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale intervien in fase di accesso, in fase di attuazione, in fase di scadenza del termine finale del piano medesimo. Il controllo che effettua la Corte comporta in tutte le ipotesi contemplate, un giudizio di accertamento sulla situazione contabile dell’ente e sulla congruità della procedura di salvaguardia intrapresa e, in caso di esito negativo (qualificato in termini di incongruità, grave e reiterato inadempimento, mancato raggiungimento dell’obiettivo finale nel tempo previsto), determina, sistematicamente, l’avvio della parallela procedura di dissesto guidato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. L’approvazione del PRFP da parte del Comune determina specifici obblighi per l’ente che vi ha fatto ricorso, attraverso la previsione e la quantificazione di determinati obiettivi intermedi. L’odierno controllo si inserisce nella fase “concomitante” all’esecuzione del piano; il PRFP fornisce infatti la misura degli obiettivi intermedi e finali su cui parametrare l’azione di risanamento e il giudizio sull’adempimento del Piano. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 36/2016/QMIG del 20 dicembre 2016, l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario va individuato nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel. Conseguentemente, particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo difficilmente reversibile: è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243-quater, comma 7, del T.U.E.L, il “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”. L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. Il conseguimento degli obiettivi intermedi in termini di recupero del disavanzo non esonera pertanto la Sezione da un esame sulla capacità dell’ente di aver conseguito risparmi strutturali che garantiscano in chiave prospettica il mantenimento del ritmo di rientro del disavanzo. D’altra parte, il rispetto degli obiettivi parziali del PRFP non è necessariamente di per sé garanzia di recupero del disavanzo nel lungo periodo, potendo, in caso di gestione corrente deficitaria, accumularsi nuovo disavanzo per l’emergere di ulteriori fattori di criticità, pur in presenza di piena attuazione delle misure volte al recupero del disavanzo oggetto dell’originario piano di rientro nel PRFP. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 19/2021/PRSP, nella verifica ai sensi dell’art. 243 quater del D.lgs. 267/2000 del rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.

 

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Corte dei conti, il danno erariale da violazione di legge deve essere provato

La mera violazione di legge non può essere ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa. Diversamente opinando, si verrebbe a configurare un’ingiustificata ipotesi di responsabilità sanzionatoria in cui, come è noto, è particolarmente accentuato il carattere punitivo, in quanto viene prevista l’applicazione di una sanzione nei confronti del soggetto che abbia violato il disposto normativo, prescindendo dall’accertamento dell’esistenza di un effettivo nocumento patrimoniale arrecato all’amministrazione. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con la Sentenza n. 3/2021. Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici contabili ha riguardato la ripetuta violazione delle norme in materia di approvvigionamento di carburante per gli automezzi in uso alla società in house. L’illegittimità del comportamento foriero di danno viene contestata agli esponenti della società (Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento e Direttore amministrativo) sotto un duplice profilo: a) sia per la violazione delle norme che prevedono l’obbligo per le società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a.; b) sia in ordine all’illegittimità della scelta di procedere mediante il contratto di fornitura concluso in via diretta, prescindendo dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Integrare l’elemento oggettivo del danno ingiusto “non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale”; o meglio, che “non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica. Il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente in re ipsa, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato. Da tale principio discende come logica conseguenza che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova (art 94 c.g.c. e art. 2697 c.c.), incombe sulla Procura attrice l’obbligo di dimostrare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico.

 

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La Camera approva il decreto Milleproroghe 2021, il testo all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe 2021). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge entro il 1° marzo 2021.

 

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Per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori è necessaria l’iscrizione nell’Elenco

L’articolo 57 ter del D.L. n. 124 del 2019 stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale è tenuto ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quali l’inserimento del suddetto nominativo nell’Elenco dei revisori vigente a tale data. La valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Pertanto, la mancata iscrizione nell’Elenco dei revisori del componente dell’organo di revisione, nominato dal Consiglio dell’Ente con funzioni di presidente, costituisce vizio genetico tale da compromettere la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioè sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. In tal caso, l’ente deve procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati, previa valutazione dei requisiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’Interno con parere del 17 febbraio 2021.

 

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Contributi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00.
Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. Esse – ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”
La procedura telematica, predisposta da questo Dipartimento, ha rilevato la presentazione di n.4.554 certificazioni per un totale di n.9.151 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Il decreto interministeriale riporta tre allegati:
allegato 1 che contiene l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;
allegato 2, che riporta l’elenco di n.8.176 opere ammesse;
allegato 3 che contiene l’elenco delle n.2.846 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n.1.912.
Si evidenzia che il comma 139-bis all’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 ha stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750 milioni di euro per l’anno 2022 “finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021”.
Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.

 

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Accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali sulla base dei dati contabili dell’ente

“Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono (facoltà) elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”. È quanto prevede l’emendamento approvato dalle Commissioni parlamenti in sede di conversione in legge del decreto legge n. 183/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. C. 2845 Governo”.
Rimane fermo il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale gli enti che presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di stock di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto dalla normativa debbono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali, nella parte spesa, Missione 20 programma 03 (a valere sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione), sul quale sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. A fine esercizio il Fondo di garanzia debiti commerciali confluirà nella quota accantonata, e non più libera, del risultato di amministrazione e potrà essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui saranno rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
L’emendamento approvato interviene, altresì, sulle disposizioni di cui al comma 869 laddove si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2019) per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:
a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b. con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

 

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I chiarimenti di Arconet su riserve da permessi di costruire e patrimonio netto negativo

La voce del patrimonio netto, PAIIc “Riserve da permessi di costruire”, che accoglie la parte di permessi accertati al Titolo IV entrata, finalizzati a finanziare investimenti, non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile. È quanto precisato dalla Commissione Arconet con la Faq 45 del 18 febbraio scorso. A seguito dell’inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti territoriali, della voce PAIId “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale risulta necessario riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni. In tal caso la voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto migliorando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi. Altra precisazione fornita dalla Commissione, con la Faq 46, riguarda il caso in cui il fondo di dotazione risulti negativo per l’elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali. Per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il DM del 10 novembre 2020 (concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale di cui all’art. 232, comma 2, del TUEL) ha precisato che non rappresenta una criticità e pertanto non richiede particolari iniziative da parte dell’Ente. La Commissione ritiene che tale precisazione, nelle more della pubblicazione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, si possa intendere riferita a tutti gli enti soggetti al d.lgs. n. 118 del 2011 che adottano contabilità finanziaria.

 

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Anci, Parlamento accolga le richieste sulle questioni irrisolte nella Legge di Bilancio

“Richiamiamo l’attenzione del Parlamento ed in particolare dei componenti delle Commissioni competenti sulle richieste fondamentali dei Comuni al voto nelle prossime ore. Sono questioni poste da tempo che avrebbero già dovuto trovare soluzione nella Legge di bilancio, che in massima parte non comportano oneri a carico del bilancio statale, ma che impattano pesantemente nella gestione contabile e finanziaria dei Comuni che vivono ancora una fase assai difficile, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica”. Lo afferma Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato alla Finanza locale Anci Ifel, in vista della conversione in legge del Decreto Milleproroghe ora all’esame della Camera.
Canelli auspica innanzitutto il “rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del fondo di garanzia per i debiti commerciali, una novità la cui concreta operatività presenta tante criticità rese ancora più elevate dall’emergenza”; così come il “rinvio o la facoltatività del ‘canone unico’ per le difficoltà di ridefinire le tariffe nel contesto dell’emergenza”. Ancora il delegato Anci si augura “il rinnovo anche per il 2021 di alcune previsioni introdotte per i Comuni nel 2020 in tema di flessibilità su utilizzo avanzi, nonché la sospensione del recupero delle quote di disavanzo per il 2021, dando respiro agli enti in condizioni finanziarie più critiche”.
“Vi è poi un settore finora totalmente trascurato che – spiega il delegato – riguarda l’impatto della crisi sulle società partecipate locali: sono assolutamente urgenti alcune regole che consentano di gestire gli effetti sui bilanci locali, sospendendo l’applicazione della normativa vigente”. Mentre “altre questioni minori riguardano la proroga dei permessi dei sindaci e la possibilità di utilizzare le graduatorie.
Infine, secondo Canelli “appare auspicabile che i Relatori o il Governo riprendano la proposta di norma che permette in modo esplicito di commisurare le previsioni delle entrate 2021 al periodo ante emergenza (media del triennio 2017- 19), nelle more della migliore definizione dell’effettivo andamento delle entrate locali e dell’ammontare dei ristori statali” (fonte Anci).

 

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Organismi partecipati, la verifica dei crediti e debiti deve recare la doppia asseverazione degli organi di revisione

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 35/2021/PRSE, nell’ambito dell’attività di controllo dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 di un Comune, ha rilevato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, concernenti i debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, la Sezione ha rammentato che la norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica dei crediti e debiti reciproci  risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

 

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Contabilizzazione debiti a carico di altre PA

La Commissione Arconet, nella seduta del 20 gennaio 2021, ha affrontato le modalità di contabilizzazione dei debiti a carico di altre PA, derivanti dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e dal paragrafo n. 3.20 del principio applicato contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. Si ricorda che il comma 75 dispone che “Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato”. Il comma 76 prevede che il debito derivante dai mutui sia iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell’operazione. Al riguardo, la Commissione, considerate le difficoltà derivanti dall’applicazione della predetta disciplina ritiene necessario integrare il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, con alcuni esempi riguardanti le scritture contabili sui debiti finanziari a carico di altre amministrazioni.

Vedi Registrazioni contabili

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION