5 per mille, entro il 30 giugno 2021 la relazione sui controlli ispettivi

Con Circolare F.L. n. 10/2021, la Direzione Centrale della Finanza Locale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le Autorità di Governo (Prefetture, Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano, Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta) dovranno inviare alla stessa Direzione Centrale le relazioni sui controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.
Si ricorda che i Comuni beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme (Ministero Interno), per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione al Ministero entro i successivi sette giorni.
Con la Circolare FL n. 17/2018, la Direzione della Finanza Locale ha impartito le istruzioni in merito l’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per mille dell’IRPEF. Di seguito gli aspetti salienti del controllo come previsti dalla Circolare:
1. Individuazione in almeno il 15 per cento il numero degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I Comuni saranno individuati in base a sorteggio.
2. Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta erogazione dell’importo da parte della Direzione Centrale, per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese.
3. Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale, in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva erogazione dei fondi.
4. Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo il/i modello/i ministeriale/i pubblicati dalla Direzione Centrale con Circolare FL 13/2015 richiamata nel comunicato del 24 maggio 2016, successivamente modificati con Circolare F.L. 10/2018, debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili del Servizio Finanziario, dei Servizi Sociali e dall’Organo di Revisione economico finanziario, nonché ogni altro elemento utile che le Autorità ritengano pertinente alla gestione delle risorse attribuite (es: eventuali contratti stipulati o accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di pagamento, la pubblicazione sul sito web di cui al successivo punto 5, e così via).
5. Nel caso in cui i comuni utilizzano i fondi assegnati contestualmente con fondi del Bilancio Comunale, il rendiconto deve riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno.
6. I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa),
7. L’eventuale comunicazione delle Autorità di Governo in merito alla mancata utilizzazione o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità diverse da quelle indicate dalla citata Circolare del F.L. 10/2017, comporterà, per il Comune inadempiente, il recupero delle somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegno, incremento fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali

L’art. 21  della bozza in circolazione del Decreto legge “Sostegno”, attraverso la modifica del comma 822 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all’ articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
È previsto, altresì, l’incremento per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021.

 

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La Corte dei conti ribadisce i criteri distintivi delle spese di rappresentanza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 19/2021/VSG, si è occupata della legittimità delle spese di rappresentanza, riscontrando, nel caso di specie, la non conformità di alcune previsioni contenute nel regolamento dell’ente con le coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile.
La Sezione ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
– esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
– non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono.
– non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
– gli atti di mera liberalità;
– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione “Fondone”, il dettaglio dei ristori di entrata e di spesa relativi all’anno 2020

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile a fini conoscitivi sul sito web del pareggio di bilancio il Modello RISTORI COVID-19, al fine di visualizzare il dettaglio delle risorse che compongono le voci del modello COVID-19 “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici spesa (E)” relativo all’anno 2020.
Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’a pplicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.
La RGS precisa che la voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” della Sezione “Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)” del Modello RISTORI COVID-19 è valorizzata per la quota parte del contributo del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne attribuita a ciascun comune per l’anno 2020 con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020 (pari a 2/3 del contributo attribuito).
Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2020 pari a 90 milioni di euro, ivi compresi i 60 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

 

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I debiti da sentenza esecutiva della società in house non possono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio dall’ente locale

Non è possibile attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti di una società in house, rispetto alla quale, si rileva l’estraneità della posizione giuridica dell’ente socio. È la risposta fornita dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 14/2021/PAR, ad una richiesta di parere presentata dal Comune di Roma, in merito alla possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli emesse nei confronti di una società in house strumentale quali debiti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) ovvero da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. Fatta questa breve premessa sull’art. 194 TUEL e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, la Sezione precisa che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società di diritto comune implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità. Costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti la circostanza per cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio. Tale principio non viene meno nel caso in cui un soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una società di capitali, anche assumendone il controllo, in quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo lo stesso influire sul funzionamento della società avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte agli oneri da contenzioso di quest’ultimo, appare inquadrabile nella diversa fattispecie dell’accollo di debiti altrui che l’ente pubblico, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali, previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione, razionalità economica e rigorosa motivazione delle specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico (non riducibili alla sola tutela delle ragioni creditorie) tali da giustificare la perdita del beneficio della limitazione legale della propria responsabilità patrimoniale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni: nuovo questionario SOSE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il decreto del 9 febbraio 2021 – “Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali”.
Il nuovo questionario, da compilare in riferimento all’annualità 2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010. Per la compilazione è necessario accedere al portale OpenCivitas nella sezione “Compila il questionario” e utilizzare il link “Compila il questionario FC60U relativo all’annualità 2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Sicilia” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali.
Il questionario si divide in due moduli:
• Dati strutturali;
• Dati relativi al personale e dati contabili.
Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Il secondo modulo, Dati relativi al personale e dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.
Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle RSO e dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, con riferimento all’anno 2019, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (n. 51 del 01/03/2021) , ovvero entro il 30 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo azienda speciale per perdite registrate in esercizi precedenti

La Corte dei conti, Sez, Campania, con deliberazione n. 25/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità per l’ente locale di ripianare il disavanzo di un’Azienda speciale, emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. I giudici ricordano che l’art. 194, lett. b) TUEL, in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda, ma una regola per il rifinanziamento del disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti dell’ente strumentale: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL.
Il concetto del pareggio previsto dalla norma riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il budget ed i suoi aggiustamenti), mentre l’equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive. Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pareggio” è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma. Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio, l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e budget,) – e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori), con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.
Pertanto, ad avviso della Sezione, è compatibile col principio di “pareggio”, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:
– non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
– è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo;
– dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e non ad una grave negligenza manageriale.
È possibile, quindi, procedere al riconoscimento del disavanzo collegato a fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio. In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

Svincolo fondo perdite società partecipate

Con deliberazione n. 25/2021, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio. Nel merito, i giudici contabili hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’ente obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR Sez. Liguria). Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva (cfr. Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate, la Sezione ricorda che le stesse sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Lo svincolo della quota accantonata non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale. La copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. La liberazione delle risorse accantonata presuppone, quindi, l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di DFB che siano già stati ammessi alla massa passiva

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 26/2021 ha ribadito che il Consiglio comunale non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del Tuel. Nel merito, si era già espressa la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, pronunciando il seguente principio di diritto “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” Di fatto viene superato l’orientamento restrittivo, maturato presso molte Sezioni regionali di controllo, che hanno ritenuto necessario il previo riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare ai fini dell’inclusione del piano di rilevazione. La disciplina relativa al dissesto presenta, infatti, caratteri di specialità e dal quadro normativo si rileva la volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Con l’art. 254 del TUEL il legislatore si è fatto carico di apprestare in favore dell’organo straordinario di liquidazione idonei strumenti istruttori per adottare le determinazioni di competenza anche con riguardo alle ipotesi di debito fuori bilancio connotate da maggiori margini di discrezionalità. La competenza dell’Osl al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è da intendersi in senso atecnico e l’inserimento nella massa passiva del debito da parte dell’Osl ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e straordinari. Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dello schema di regolamento IFEL del “Canone unico”

L’IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:
-una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
-la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
-una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
-il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION