Certificazione fondo covid, le slides della RGS

Pubblichiamo le slides della RGS sulla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, pubblicati i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI

La RGS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, sezione pareggio di bilancio, i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel  Modello di certificazione COVID-19 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI. I dati sono stati comunicati dal Dipartimento delle Finanze e saranno prospettati pre-compilati dal sistema nella Sezione 1 – Entrate del predetto modello COVID-19, alle colonne (a) – “Accertamenti 2020” e (b) – “Accertamenti 2019” delle righe “Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – IMI e IMIS” – “ Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “ Imposta sulle assicurazioni RC auto”.
Per i versamenti F24 gli importi fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti, non identificabili. A tal riguardo la RGS evidenzia che sono stati eliminati gli importi riferiti a errori nei versamenti IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 comunicati dai comuni sul Portale del Federalismo fiscale secondo quanto indicato nella Circolare 1/DF del 2016.
Inoltre, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’addizionale comunale all’Irpef, sono stati azzerati gli importi versati nel 2019 e 2020 a favore degli enti che non hanno istituito predetto il tributo, ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero nel triennio 2018-2019-2020. Parimenti risultano azzerati gli importi versati nel solo anno 2019 a titolo di addizionale comunale per i comuni che negli anni 2018 e 2019 non hanno istituito il tributo ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero.
Nei prossimi giorni sarà emanato il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, attualmente vigente, che ha acquisito il parere favore nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 25 marzo 2021. Contestualmente all’emanazione del nuovo Decreto saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i nuovi modelli della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Tabella 1 IMU-TASI 2019-2020 
Tabella 2 Gettito Addizionale Irpef 2019-2020  
Tabella 3 IPT anni 2019-2020  
Tabella 4 RC Auto 2019-2020  

 

Certificazione Fondone Covid, possibile rettificare gli allegati al rendiconto

Nel caso in cui l’Ente locale approvi il rendiconto di gestione 2020, senza aver compilato in via definitiva la certificazione del Fondone (con dati parziali riferiti alle entrate IMU/Tasi, Addizionale Irpef, IPT e RC auto), si può trovare nella situazione di dover rettificare gli allegati riferiti al risultato di amministrazioni (all. a) e all’elenco delle quote vincolato (a/2). Sul punto è intervenuta la Commissione Arconet che con la FAQ 47 ricorda che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto. In altri termini, gli enti possono riapprovare anche singoli allegati. Il rendiconto aggiornato deve poi trasmesso alla BDAP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La bozza del nuovo decreto di certificazione del “Fondone Covid”

È disponibile la bozza del nuovo Decreto di certificazione del c.d. “Fondone Covid”, che sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati. Il documento recepisce le modifiche annunciate dalla RGS nelle FAQ pubblicate in data 21 gennaio 2021. Il modello COVID-19 allegato ha la finalità di raccogliere, come noto, tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. Tra le novità di rilievo si segnalano l’inserimento, nella parte entrate del modello, delle colonne a1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020” e b1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”, destinate ad accogliere, rispettivamente, l’importo (con segno positio) della quota parte degli accertamenti 2020 e 2019, di cui alle colonne (a) e (b), derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio considerato.  Il sistema riporterà, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati inseriti nella colonna (b1).
Per la compilazione della Colonna (d) – “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2018. Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, dell’incremento di gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Per la compilazione della Colonna (e) – “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, sempre con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato cli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Risulta modifica anche la formula relativa al calcolo della quota dei permessi di costruire destinata agli equilibri di parte corrente, che terrà conto delle rettifiche degli accertamenti 2020 e 2019.
La cella “Ristori specifici entrata (B)” risulta già precompilata con la somma degli importi derivanti dai ristori di entrata, assegnati nell’anno 2020, e comunicati dal Ministero con il modello RISTORI COVID-19.
Per quanto riguarda la parte spesa – Colonna (d) – “Minori spese 2020 COVID-19”- della Sezione 2 del Modello, viene specificato che, con riferimento ai risparmi di spesa derivanti dalla non erogazione dei buoni pasto o dalle risorse non utilizzate per remunerare lavoro straordinario, gli stessi devono essere rappresentati a condizione che l’ente non abbia aderito alla facoltà, prevista dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di destinare tali risorse al finanziamento di trattamenti economici accessori o agli istituti del welfare integrativo.  Nella colonna (e) – “Maggiori spese 2020 COVID-19”, non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Risulta inserita apposita riga riferita al FPV per spese in c\capitale per piccole spese di investimento ammesse dal Modello.
Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.
Nella sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del modello “CERTIF-COVID-19” ciascun ente locale è tenuto ad indicare l’ammontare non utilizzato e confluito nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 dei ristori specifici di spesa, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione “Fondone”, il dettaglio dei ristori di entrata e di spesa relativi all’anno 2020

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile a fini conoscitivi sul sito web del pareggio di bilancio il Modello RISTORI COVID-19, al fine di visualizzare il dettaglio delle risorse che compongono le voci del modello COVID-19 “Ristori specifici di entrata (B)” e “Ristori specifici spesa (E)” relativo all’anno 2020.
Per visionare il modello RISTORI COVID-19 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’a pplicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2020), il nome del modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante “ CONFERMA”.
La RGS precisa che la voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” della Sezione “Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 – Sezione 2 Spese)” del Modello RISTORI COVID-19 è valorizzata per la quota parte del contributo del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne attribuita a ciascun comune per l’anno 2020 con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020 (pari a 2/3 del contributo attribuito).
Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2020 pari a 90 milioni di euro, ivi compresi i 60 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicati i dati dei versamenti da F24 e fonte ACI per la certificazione del Fondone Covid

La RGS, nelle more della messa in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it dei nuovi modelli per la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avverrà nel mese di marzo 2021, e al fine di facilitare le simulazioni di calcolo per la compilazione dei modelli excel, ha pubblicato i dati gestionali di competenza con fonte F24 e fonte ACI, di cui alle colonne che saranno pre-compilate della Sezione 1 – Entrate del predetto modello COVID-19, colonna (a) – “Accertamenti 2020” e colonna (b) – “Accertamenti 2019”. I dati sono stati comunicati dal Dipartimento delle Finanze e sono aggiornati al 4 febbraio u.s. Si tratta pertanto di dati provvisori, di cui ciascun ente già dispone; in particolare, per i versamenti F24, si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento già effettuato entro il 31 dicembre 2020.
Per i versamenti F24 gli importi fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono quindi risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti. La RGS chiarisce che i dati definitivi con fonte F24 e fonte ACI saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze e saranno disponibili non prima del 28 febbraio 2021, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2020 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento presentate al 28 febbraio 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale vigente n. 212342 del 3 novembre 2020. Pertanto, i dati definitivi non saranno disponibili prima dei primi giorni di marzo 2021.
La RGS  ricorda, inoltre, che è in corso di emanazione il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, attualmente vigente, emanato in attuazione dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni pervenute dagli enti.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione della perdita di gettito Covid-19, le FAQ del MEF

Con comunicato del 21 gennaio 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale, la Ragioneria generale dello Stato informa che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del D.L. n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto di emanare un nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno sostitutivo del decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, emanato in attuazione dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò al fine di accogliere tutte le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ma, soprattutto, per le necessarie modifiche e integrazioni al modello COVID-19 emerse dalle segnalazioni degli enti. Fra le importanti modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale, particolare attenzione sarà posta sulle novità introdotte dall’articolo 1, comma 830, lettera b) della legge n. 178/2020 in materia sanzionatoria, prevedendo un maggior inasprimento delle sanzioni da applicare in caso di mancato invio della certificazione, sia pur con una maggiore gradualità delle misure sanzionatorie in caso di ritardato invio della certificazione oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il termine del 31 luglio 2021. Il nuovo decreto interministeriale è in corso di predisposizione e, non appena emanato, sarà reso disponibile, con apposito comunicato, sul sito istituzionale della RGS, nella Sezione dedicata al Pareggio di bilancio 2020. Inoltre che sono state pubblicate sul sito istituzionale della RGS – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, apposite FAQ in cui si dà evidenza, fra l’altro, delle principali modifiche oggetto del nuovo decreto interministeriale.
I nuovi modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
Con successivo comunicato, da pubblicarsi sempre sul sito istituzionale della RGS – Sezione Pareggio di Bilancio 2020, sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 31 maggio 2021, la RGS rinnova le raccomandazioni già precedentemente comunicate, invitando, pertanto gli enti:
• che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, nel precisare che tali modalità non sono oggetto di alcuna modifica, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio;
• a verificare che le smart card dei soggetti preposti alla firma digitale siano valide e non siano scadute.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION