Dossier UPI : Le priorità delle Province per il nuovo Governo

In vista dell’avvio delle interlocuzioni con il nuovo Governo, il Comitato Direttivo UPI ha ritenuto essenziale predisporre un Dossier approfondito nel quale sono state dettagliate le urgenze delle Province su cui chiediamo un impegno alla risoluzione entro la fine della legislatura.
Il Dossier è stato realizzato dall’Ufficio Studi UPI su indicazioni del Comitato Direttivo, c grazie alla collaborazione delle UPI Regionali, che hanno offerto contributi e riflessioni alle tematiche proposte.
Dal documento è stato poi tratto in forma sintetica il Decalogo delle richieste delle Province, che riassume le questioni più urgenti e inderogabili.
Considerato l’orizzonte temporale che ha davanti questo Governo, sono state indicate le priorità che, se assunte dai Ministri nei rispettivi piani programmatici, possono trovare effettiva risposta.
In particolare, la scelta è andata sulle questioni istituzionali legate alle anomalie più gravi della Legge 56/14, sui temi della finanza provinciale che deve finalmente trovare un chiaro equilibrio, sulla riforma della PA che è essenziale per ristabilire l’autonomia organizzativa delle Province, nonché sulle principali aree di investimento: scuole secondarie superiori e rete viaria provinciale.
Un capitolo è stato poi specificamente dedicato alle richieste delle Province rispetto alla programmazione, gestione e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
I due documenti saranno inviati alle alte cariche dello Stato, al Governo, al Parlamento, alle rappresentanze delle Autonomie territoriali – Anci e Conferenza delle Regioni – e alle forze economiche sociali, per avviare una nuova stagione di confronto (fonte UPI).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per gli investimenti delle isole minori

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 16 marzo 2021 il DPCM 4 febbraio 2021, n. 34, recante Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori. Per l’annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all’articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:
a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all’estensione del loro territorio insulare;
e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi: 1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La bozza del nuovo decreto di certificazione del “Fondone Covid”

È disponibile la bozza del nuovo Decreto di certificazione del c.d. “Fondone Covid”, che sostituisce integralmente il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati. Il documento recepisce le modifiche annunciate dalla RGS nelle FAQ pubblicate in data 21 gennaio 2021. Il modello COVID-19 allegato ha la finalità di raccogliere, come noto, tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. Tra le novità di rilievo si segnalano l’inserimento, nella parte entrate del modello, delle colonne a1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020” e b1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”, destinate ad accogliere, rispettivamente, l’importo (con segno positio) della quota parte degli accertamenti 2020 e 2019, di cui alle colonne (a) e (b), derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio considerato.  Il sistema riporterà, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati inseriti nella colonna (b1).
Per la compilazione della Colonna (d) – “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2020 sono relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2018. Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, dell’incremento di gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Per la compilazione della Colonna (e) – “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)”, sempre con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, viene precisato cli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef nel 2020 provvederanno, invece, ad iscrivere l’importo correttamente stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021, derivante da tale politica autonoma, nella certificazione relativa all’anno 2021.
Risulta modifica anche la formula relativa al calcolo della quota dei permessi di costruire destinata agli equilibri di parte corrente, che terrà conto delle rettifiche degli accertamenti 2020 e 2019.
La cella “Ristori specifici entrata (B)” risulta già precompilata con la somma degli importi derivanti dai ristori di entrata, assegnati nell’anno 2020, e comunicati dal Ministero con il modello RISTORI COVID-19.
Per quanto riguarda la parte spesa – Colonna (d) – “Minori spese 2020 COVID-19”- della Sezione 2 del Modello, viene specificato che, con riferimento ai risparmi di spesa derivanti dalla non erogazione dei buoni pasto o dalle risorse non utilizzate per remunerare lavoro straordinario, gli stessi devono essere rappresentati a condizione che l’ente non abbia aderito alla facoltà, prevista dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di destinare tali risorse al finanziamento di trattamenti economici accessori o agli istituti del welfare integrativo.  Nella colonna (e) – “Maggiori spese 2020 COVID-19”, non devono essere indicate eventuali maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione delle maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) “Ristori specifici spesa” e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Risulta inserita apposita riga riferita al FPV per spese in c\capitale per piccole spese di investimento ammesse dal Modello.
Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è compilato con le informazioni inserite nel modello COVID-19 Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.
Nella sezione “Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati” del modello “CERTIF-COVID-19” ciascun ente locale è tenuto ad indicare l’ammontare non utilizzato e confluito nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 dei ristori specifici di spesa, di cui al punto “Riga (E) “Ristori specifici spesa” del precedente paragrafo B.2.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL n. 183/2020 “Milleproroghe”. La nota di lettura ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI/IFEL sul D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (“Milleproroghe”), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni: assunzioni negli enti locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; funzioni fondamentali; Fondo di garanzia per i debiti commerciali; razionalizzazione del patrimonio pubblico; proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso fra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle relative entrate; proroga al 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’UE, dell’elevazione del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi; società partecipate; edilizia scolastica; progettazione degli enti locali; investimenti locali; interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile; proroghe di termini in materia tributaria.
Altre disposizioni riguardano: personale, TPL, scuola, sociale, cultura, turismo, famiglia, uffici giudiziari, sisma, eventi alluvionali, lavoro agile, proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Arconet, aggiornamento tabella del risultato di amministrazione presunto

Dopo la riunione del 20 gennaio 2021, nel corso della quale la Commissione aveva approvato la revisione della sezione 3 dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione (concernente la sezione 3 della tabella del risultato di amministrazione presunto – utilizzo quota vincolata), i rappresentanti del CNDC hanno segnalato che l’ordinamento prevede la possibilità di applicare in via presuntiva gli avanzi accantonati:
1) derivanti da un rendiconto già approvato, già in sede di bilancio;
2) derivanti dall’esercizio precedente, solo con variazione e previo pre-consuntivo.
L’art. 187-ter TUEL infatti al comma 3 prevede che: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.” E lo stesso articolo al comma 3-sexies prevede: “3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”
La disciplina è richiamata e dettagliata dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che al paragrafo 9.2.5 prevede: “Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.”
Pertanto la Commissione ARCONET, all’unanimità, condivide la proposta, inviata in occasione della convocazione della riunione, di aggiornare la terza box dell’allegato a) allo schema di bilancio di previsione, secondo il seguente schema (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo e in carattere rosso). L’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto andrà a regime a decorrere dal bilancio di previsione 2022/2024.

 

 

 

 

 

 

 

Circolare RGS, Regole di finanza pubblica e verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio

La RGS, con la Circolare n. 8 del 15/03/2021, fornisce chiarimenti agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2021 e 2022, ed ex post, per l’anno 2019, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La RGS precisa che il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243/2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali” – dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.
I singoli enti sono tenuti, invece, a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
Il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla RGS, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto.
Nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, accantonamento indennità di fine mandato

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con Deliberazione n. 27 del 10.03.2021, pronunciandosi nei confronti del Comune, ha accertato la violazione dei principi contabili disciplinanti la contabilizzazione dell’indennità di fine mandato e il mancato accantonamento, in violazione dei principi contabili, del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto consuntivo degli esercizi 2017 e 2018. Circa l’accantonamento e l’appostazione in bilancio dell’indennità di fine mandato, la Sezione ritiene non corretto l’operato del Comune che ha accantonato l’indennità di fine mandato del Sindaco in conto residui. Tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tassi di interessi da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 e 2020 agli enti in dissesto

Con comunicato, prot. DT 17233 del 10/03/2021, il Direttore Generale del Tesoro – ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione ai Decreti del Ministero dell’Interno dell’11 luglio 2019 e del 31 agosto 2020, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario – rende noto che i tassi di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondenti al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevati alle date di emanazione dei menzionati decreti sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, sono pari, rispettivamente, allo 0,95% e allo 0,589%.

 

Autore: La redazione Perk Solution

Fabbisogni standard, ANCI chiede lo stop dei questionari sul 2019 per l’emergenza sanitaria

L’ANCI ritiene insostenibili le scadenze di compilazione del questionario di aggiornamento dei dati sui fabbisogni standard dei Comuni per il 2019 e del tutto inappropriate le sanzioni previste, visto l’aggravamento della pandemia. Chiede che coi prossimi provvedimenti legislativi, come già per il 2020, sia disposto un congruo allungamento dei termini, ipotesi su cui la Ragioneria dello Stato – seppur informalmente – ha manifestato la propria “non opposizione” e sollecita interventi immediati anche per il 2021.
Alla base della richiesta dell’Associazione vi è la rilevazione dei fabbisogni che ciascun ente dovrebbe concludere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento del MEF (1° marzo 2021), quindi entro il 30 aprile 2021 che coincide con l’attuale termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. Tutto questo nella stessa fase in cui i Comuni sono impegnati ad approvare i bilanci, i conti consuntivi, con organici ridotti e in migliaia di Comuni con pochissime unità di personale che deve far fronte a incombenze ben più importanti.
Sia l’Anci che l’Ifel hanno fatto presente – in primo luogo presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e, inoltre, presso la Ragioneria generale dello Stato, responsabile del procedimento – l’assoluta inopportunità di procedere alla somministrazione del questionario. In primo luogo, per l’aggravio di oneri amministrativi in tempi di drammatica emergenza, che si ripercuote sull’operatività degli uffici comunali. E, inoltre, per l’evidente inutilità di acquisire ora dati relativi al 2019, in quanto i tempi di acquisizione, eventuale correzione ed elaborazione dei nuovi dati sono incompatibili con gli aggiornamenti dei calcoli per il 2022, che vanno conclusi entro il prossimo settembre e, quindi, rifletteranno i risultati della precedente rilevazione. Malgrado le perplessità formulate, si è preferito dar corso all’ordinaria modalità di avvio dell’operazione questionari, senza la necessaria condivisione. IFEL svolgerà il proprio consueto compito istituzionale di supporto e assistenza, derivante dal d.lgs. 216/2010 (art. 5, co. 1, lett. d), attraverso i canali indicati nel suo comunicato del 5 marzo scorso. Con l’occasione l’ANCI ritiene altresì matura un’approfondita verifica delle tempistiche della rilevazione periodica sui fabbisogni standard, la cui ripetizione annuale non è prevista da alcuna norma e di cui va valutata l’effettiva utilità a fronte del carico amministrativo sui Comuni. Da qui l’ulteriore richiesta di dare seguito alla prassi fin qui seguita, introducendo la cadenza biennale del questionario, che non comporterebbe alcuna perdita di significatività per il sistema di calcolo dei fabbisogni standard.

 

Incostituzionale l’art. 243-bis, comma 5, TUEL, concernente il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

È incostituzionale – per violazione degli artt. 1, 3, 81, 97, commi primo e secondo, e 119, primo comma, Cost. – l’art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42). È quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 marzo 2021, n. 34.
L’art. 243-bis, comma 5, del medesimo decreto dispone che il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». L’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede, invece, che la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
Nel merito, i giudici costituzionali hanno evidenziato come il termine di novanta giorni, intercorrente tra la data di ricorso alla procedura di riequilibrio e quella di deliberazione del PRFP, si innesta in un procedimento in cui coincidono soggetto richiedente e soggetto che predispone il piano. Rispetto all’amministrazione che opera in continuità – la quale elabora il piano a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio da essa stessa deliberato – quella successiva, pur ereditando un grave squilibrio e l’assenza totale di un progetto di risanamento, si trova invece costretta a intervenire in un lasso temporale gravemente ridotto e potenzialmente insufficiente, poiché il termine di novanta giorni per deliberare il PRFP decorre da un momento anteriore a quello del suo insediamento, ossia dalla data della delibera di ricorrere alla procedura di riequilibrio assunta dalla precedente compagine. Mentre il legislatore ha tenuto presente la complessa interrelazione delle vicende temporali inerenti al procedimento di riequilibrio e alla successione nell’esercizio del mandato elettorale per le amministrazioni che intendono rimodulare il piano precedentemente approvato, una coerente fattispecie legale non è stata presa in considerazione per il caso della procedura ereditata in assenza di un piano.
Viola, quindi, i principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell’ente, nonché il mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, l’automatico avvio al dissesto quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell’ente e, chiamata a farsi carico della pesante eredità ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l’assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento ed è sganciato dal momento in cui acquisisce, con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente e della misura dell’indebitamento. Ciò finisce inevitabilmente per pregiudicare il potere programmatorio di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell’art. 81, Cost., e impedisce di esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell’art. 1 Cost.
Inoltre, il meccanismo delineato dalla normativa collide, altresì, con il principio di ragionevolezza (sotto un ulteriore profilo) e con l’interdipendente principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto costituisce conseguenza sproporzionata e non coerente con la ratio sottesa alla procedura di riequilibrio, che è proprio quella di porre rimedio alla situazione deficitaria dell’ente locale ove sia concretamente possibile, mettendo i nuovi depositari del mandato elettorale nella condizione di farsene pienamente carico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION