Corresponsione delle pregresse indennità di fine mandato in assenza di apposito accantonamento

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, deliberazione n. 64/2021, nel fornire risposta ad una richiesta di parere in merito alla corresponsione dell’indennità di fine mandato del Sindaco (art. 82, comma 8, lett. f, del T.U.E.L), ha evidenziato che in difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente. Per la Sezione il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
A sostegno della tesi del debito fuori bilancio,  i giudici abruzzesi richiamano una precedente deliberazione della Sezione Campania, deliberazione n. 5/2009, con la quale aveva precisato che «L’ intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell’art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall’art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all’ente “nell’ espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. E’ appena il caso di ricordare che nel sistema SIOPE la spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali è considerata come “spesa per prestazione di servizi” (cfr. allegato B al D. M. dell’Economia e delle Finanze n.135.553 del 14 novembre 2006, in Suppl. ordinario G.U. n. 272 del 22 novembre 2006). Valuterà l’Amministrazione se nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive individuate dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.».
Nel merito riteniamo non condivisibile l’assunto secondo il quale il mancato accantonamento può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L. per le seguenti ragioni.
Si rammenta, preliminarmente, che il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i) dell’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011) dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Come noto, la casistica di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 (regole per l’assunzione degli impegni di spesa), 2 (spese economali) e 3 (lavori di somma urgenza) dell’articolo 191…” a differenza delle altre fattispecie previste dalla norma, dove il debito trae origine da situazione e fatti non dipendenti direttamente dalla volontà dell’amministrazione e quindi difficilmente prevedibili e regolamentabili, è ascrivile ad una palese violazione delle norme, dei principi e delle regole per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese. Il comma 1 dell’art. 191, primo periodo, dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5”.
Ne consegue che, fermo restando l’obbligo di procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, l’obbligazione di corrispondere le somme per l’indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell’incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell’esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo. Nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio (Cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. n.135/2014/PAR). Da ultimo, si evidenzia che la su richiamata deliberazione della Corte dei conti Campania, a cui fanno riferimento i giudici abruzzesi, attiene ad una diversa fattispecie, concernente il mancato impegno e pagamento delle indennità mensili di funzione relative ad esercizi pregressi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Codice di Giustizia contabile 2021 e le rassegne giurisprudenziali in materia

È disponibile sul sito istituzionale della Corte dei conti la pubblicazione:
– del “Codice di giustizia contabile – edizione 2021”, recante la modifica apportata dal D.L. n. 137/2020 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, in LP n. 176/2020 del 18.12.2020, entrato in vigore il 25/12/2020, comprensivo delle Note esplicative delle modifiche legislative intervenute nel tempo, dell’Indice analitico alfabetico aggiornato e delle Tabelle riassuntive dei soli articoli novellati;
completamento delle rassegne giurisprudenziali – anno 2020 (C.d.c., SS.RR., sent. n. 46/2020/RIS; C.d.c., SS.RR., ord. n. 7/2020/RCS; Cass., SS.UU., sent. n. 28975/2020; Cass., SS.UU., ord. n. 24899/2020).

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

 

Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province per l’anno 2021

Con comunicato del 22 marzo 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Finanza Locale – informa che è stato firmato l’8 marzo 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente la “Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2021”.
L’importo annuo lordo del Fondo ammonta, come per gli anni precedenti, a 1.046.917.823,00 euro, corrispondente alle quote di gettito tributario derivanti dalla c.d. compartecipazione provinciale all’IRPEF in misura pari ai trasferimenti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, sul quale sono state operate riduzioni in applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 183, della legge n.191 del 2009, dall’articolo 9 del decreto-legge n.16 del 2014 e dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge n.95 del 2012.

 

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Rimessa alla Sezione Autonomie la possibilità per l’ente di operare la rinegoziazione del contratto di locazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 32/2021/QMIG, ha sospeso la pronuncia e sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DL 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del DL n. 78 del 2009, la questione di massima in ordine alla problematica concernente la possibilità, per il Comune, di operare la rinegoziazione dei contratti (attivi) di locazione, in base ai principi del codice civile, valevoli in generale anche per le Pubbliche Amministrazioni, stipulati con imprese private. In particolare, l’Ente istante ha chiesto di conoscere se sia possibile rinegoziare su richiesta i contratti di locazione di diritto privato stipulati con le imprese esercenti le attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali, ai sensi dell’art. 1467, comma 3, del c.c., nei confronti dei quali le misure di restrizione delle attività economiche, poste in essere dalle Pubbliche Autorità, nazionale e regionale, per ridurre la diffusione della pandemia in corso, hanno indubbiamente cagionato un serio pregiudizio alle attività medesime.
La Sezione evidenzia che l’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. Ovviamente, la Pubblica Amministrazione, nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato, deve rispettare il cd. “vincolo di funzionalizzazione” al perseguimento di pubblici interessi. La P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, lungi dal potersi inquadrare nell’alveo degli “aiuti/contributi/sovvenzioni”, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Configurando nella sostanza una remissione del debito, essa confliggerebbe quindi con l’orientamento secondo cui non soltanto è illecito rinunciare ai canoni di locazione ma finanche ridurli, fuori dai casi specificamente consentiti dalla legge, benché in favore di altre pubbliche amministrazioni. Ovviamente quanto detto non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. A fronte della coesistenza di un obbligo civilistico e di un divieto di natura pubblicistica, la risoluzione del quesito lascia aperte due opzioni: se esista un obbligo di tenere fermi i contratti stipulati, ovvero se invece esso receda di fronte a un generale obbligo di rinegoziazione dei contratti, affermato di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 56 dell’8 luglio 2020), come espressione del principio di buona fede. La Cassazione ha evidenziato che è possibile, nei contratti a lunga durata, ipotizzare una clausola di rinegoziazione “in virtù della quale il dato obsoleto o non più funzionale possa essere sostituito dal dato aggiornato e opportuno. Il presupposto fondamentale da considerare è la sussistenza di “fatti sopravvenuti”, idonei a modificare l’originario equilibrio ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico, su cui si è eretta la pattuizione negoziale. Quindi, la “parte danneggiata”, cioè la parte vulnerata dalle “sopravvenienze” può chiedere la rinegoziazione e può farlo invocando il principio di equità, quale cardine primario del sistema dei contratti, che obbligherebbe i contraenti a riscrivere il contratto, previa rinegoziazione.
Di qui, la remissione alla Sezione Autonomie per la soluzione del parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In Conferenza Stato-città la certificazione del Fondone 2020 e il riparto 2021

È stata convocata per giovedì 25 marzo 2021 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

  1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei Comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate e alla Commissione per la gestione dell’Albo. (ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  1. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

  1. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, recante le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, nonché le modalità di attuazione dell’obbligo di effettuare il predetto invio. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)

Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto dell’incremento di 220 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  1. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, recante il modello e le modalità di invio da parte degli Enti locali beneficiari delle risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)

Parere ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 1, comma 830 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del trasferimento di 3 milioni di euro per l’anno 2021 ai Comuni delle isole minori, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e per l’abbattimento della relativa tariffa. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 32-quinquies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla cancellazione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 137 del 2020. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 9-bis, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176. 

  1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020, disposto dall’articolo 1, comma 775, della legge n. 178 del 2020. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 776, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

  1. Designazione da parte dell’ANCI del dott. Daniele Marchi, in sostituzione del dott. Gabriele Tomei, nella Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. (Richiesta ANCI)

Designazione ai sensi del Piano nazionale d’azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

DL Sostegni, 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro di minori entrate imposta di soggiorno

L’art. 25 del D.L. Sostegni istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini per la presentazione nuovi progetti SAI/Siproimi per MSNA

In considerazione delle particolari criticità legate all’emergenza Covid19, il Ministero dell’Interno ha prorogato il termine per la presentazione dei progetti di cui all’avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, dalle ore 18.00 del 22 marzo 2021, alle ore 18.00 del 12 aprile 2021.  Il finanziamento, pari a 21.385.737,48 di euro, è a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – FAMI, la cui Autorità Responsabile ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. E’ possibile presentare nuove progettualità esclusivamente per la categ. Minori stranieri non accompagnati, con le modalità di cui all’art. 6 e 7 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime linee guida. Il costo massimo dei progetti, ai sensi dell’art. 7 comma 1 delle linee guida, è stato fissato in € 68,40 pro die pro capite. Un’ apposita Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 3 del citato D.M, dopo aver esaminato le domande e attribuito i rispettivi punteggi, predisporrà la graduatoria con l’esito della valutazione. I progetti sono ammessi al finanziamento secondo le disposizioni di cui all’art. 14 del citato D.M, fatte salve le cause di inammissibilità (art. 17) ed esclusione(art.18).

 

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DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Oneri economici a carico del Comune per il servizio di trasporto dello studente disabile

Il servizio di trasporto dello studente disabile rientra nell’ambito del diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza che sulla famiglia dello studente  medesimo non incombe un onere di contribuzione mentre ricade sulla amministrazione comunale lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico al fine di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione. Tale servizio deve essere reso a titolo gratuito in conformità con l’art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli artt. 21 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È quanto sancito dal Consiglio di Stato, sez. I, con sentenza 15 marzo 2021, n. 403.
La Sezione ha ricordato che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, di cui il diritto all’integrazione scolastica costituisce parte integrante, ha il suo fondamento nell’art. 34 Cost., al pari di quello delle persone normo-dotate. Esso è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità per il legame esistente tra il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., ed il diritto all’istruzione, di cui all’art. 34 Cost.
L’integrazione scolastica delle persone con disabilità costituisce fattore fondamentale dello sviluppo della personalità e trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 38 Cost. (Corte cost. n. 215 del 1987, ribadito di recente nella sentenza n. 83 del 2019). Essa richiede adattamenti sia logistici che didattici alla singola persona con disabilità, attraverso la definizione di percorsi educativi individualizzati che riflettano le difficoltà specifiche di ciascuno studente e le caratteristiche del gruppo in cui l’inserimento deve essere realizzato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2023 del 2017; id. n. 758 del 2018; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Cam c. Turchia, 23 febbraio 2016, in particolare paragrafi 65 e 66).
Tali diritti hanno avuto pieno riconoscimento anche sul piano europeo nell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 2 del Primo Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, primo comma, nell’art. 15 della Carta Sociale Europea (G.I. c. Italia, Corte Europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, 10 settembre 2020). Il trasporto con le sue specifiche caratteristiche legate alla particolare disabilità motoria del minore è indispensabile a garantire la realizzazione del diritto all’istruzione. La circostanza che il minore disabile fruisca presso l’istituto anche di prestazioni sanitarie riabilitative non modifica la natura del trasporto che rimane scolastico. Pertanto, non è corretto sostenere che il diritto al trasporto scolastico debba essere garantito nella misura delle risorse disponibili e comunque nell’ambito del vincolo della parità di bilancio del Comune. La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un determinato alunno portatore di handicap, accertato ai sensi della l.n. 104 del 1992, assume la consistenza di diritto soggettivo, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati” (come su individuato dalla Consulta), che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione. Il servizio pubblico di trasporto acquisisce la detta (ulteriore) finalità assistenziale del diritto all’istruzione scolastica costituzionalmente garantito, e deve perciò prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, di modo che disposizioni legislative contrarie darebbero luogo a serie questioni di legittimità costituzionale, così come d’altronde ripetutamente affermato in riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica e degli insegnanti di sostegno” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2320 del 2017; id., sez. V, n. 809 del 2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondone Covid, possibile rettificare gli allegati al rendiconto

Nel caso in cui l’Ente locale approvi il rendiconto di gestione 2020, senza aver compilato in via definitiva la certificazione del Fondone (con dati parziali riferiti alle entrate IMU/Tasi, Addizionale Irpef, IPT e RC auto), si può trovare nella situazione di dover rettificare gli allegati riferiti al risultato di amministrazioni (all. a) e all’elenco delle quote vincolato (a/2). Sul punto è intervenuta la Commissione Arconet che con la FAQ 47 ricorda che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto. In altri termini, gli enti possono riapprovare anche singoli allegati. Il rendiconto aggiornato deve poi trasmesso alla BDAP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION