Relazione di fine mandato, niente sanzioni per mancato rispetto dei termini

L’art. 3-ter del DDL di conversione in legge del DL marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021, approvato dal Senato il 7 aprile 2021, stabilisce che non trovi applicazione art. 4, comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi del quale, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente. Si ricorda che la relazione di fine mandato è redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. A seguire (entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione) la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e (nei tre giorni successivi) il documento e la relativa certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale. Sono previste disposizioni ad hoc nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, fermi restando gli obblighi richiamati.
Quanto al contenuto della relazione di fine mandato, essa contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a quanto segue: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. Le relazioni di fine mandato sono redatte secondo schemi tipo, adottati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 aprile 2013.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, liquidazione incentivi solo se previsti nei quadri economici dei singoli appalti

Ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi richiesti è necessario che:
1) l’ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il completamento dell’opera o l’esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
2) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
3) l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
4) la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l’acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all’erogazione.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 43/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere concernente la possibilità, o meno, di liquidare gli incentivi in assenza di: a) apposito quadro economico predisposto dal RUP, approvato dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla Giunta Comunale; b) di apposito accantonamento; c) di una definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, d) nonché di una relazione sulle attività svolte da ogni singolo soggetto interessato dalla procedura di che trattasi.
La Sezione, dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento ha osservato che l’approvazione del regolamento comunale non è determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l’ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all’accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Il regolamento dell’ente locale costituisce un elemento atto ad integrare la “fattispecie complessa” che conduce alla liquidazione del compenso incentivante. Ai regolamenti dell’amministrazione è demandata dalla legge l’individuazione delle tipologie dei dipendenti beneficiari degli incentivi, nonché l’indicazione dell’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna. L’emanazione dell’atto regolamentare è, quindi, funzionale all’assunzione degli impegni di spesa e all’effettuazione dei pagamenti. Resta inteso che è preclusa per l’ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti.
Con specifico riferimento all’aspetto contabile, la Sezione evidenzia come sia rilevante ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l’adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell’affidamento nel cui ambito viene svolta l’attività per la quale è riconosciuto l’incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte della prestazione eseguita. Il momento dell’impegno va tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente. Quindi, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memoria della Corte dei conti al DL Sostegni

Come già osservato in occasione delle precedenti manovre finanziarie, in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio continua a giocare un ruolo indispensabile. In attesa che il procedere della campagna vaccinale consenta un graduale ritorno alla normalità, si rende necessario ancora una volta prevedere interventi a favore dei soggetti economici più interessati dalla crisi e per la tutela del lavoro e delle famiglie più in difficoltà. A questi si aggiungono rilevanti misure per accelerare il processo di immunizzazione della popolazione e rafforzare il tessuto pubblico territoriale, e in particolare, quello dei trasporti pubblici, più esposto agli effetti negativi della crisi.
E’ quanto si legge nella Memoria che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno inviato alle Commissioni riunite 5^ (Programmazione economica e bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nell’ambito delle audizioni previste in sede di conversione in legge del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizio territoriali connesse all’emergenza da Covid-19 (A.S. 2144).
Quanto agli interventi a fondo perduto agli operatori economici che hanno subito nel 2020 riduzioni rilevanti di fatturato, la Corte giudica “certamente positivo il superamento del sistema della selezione in base al settore di attività; inoltre, il riferimento all’intero arco temporale annuale del 2020 consente di escludere effetti distorsivi legati all’eventuale carattere stagionale dell’attività esercitata. La dimensione dell’intervento è certamente rilevante (11,2 miliardi)”, anche se alla descrizione in relazione tecnica dell’iter seguito nella stima degli oneri non ha fatto seguito un adeguato dettaglio delle ipotesi alla base del relativo costo, elemento, questo, essenziale “in mancanza del riferimento ad un limite di spesa derivante da un fattore legislativo e, al contempo, in presenza di margini specifici di ricorso all’indebitamento autorizzati dal Parlamento”.
Il decreto interviene a favore degli operatori economici con ulteriori slittamenti nei tempi di pagamento di debiti fiscali e l’annullamento di quelli di importo limitato, risalenti al decennio 2000-2010. Questa scelta, per la Corte, seppur giustificabile, “non appare condivisibile” sia perché incide in modo significativo sulla futura azione di riscossione dei crediti pubblici ritardando attività operative fortemente condizionate dal requisito della tempestività, sia perché, si risolve “in un beneficio erogato a un vastissimo numero di soggetti, molti dei quali presumibilmente non colpiti sul piano economico dalla crisi”, generando “disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e può rappresentare una spinta ulteriore a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri”.
Positiva, invece, la valutazione generale sulle misure in materia di lavoro e a sostegno di lavoratori e famiglie con il riconoscimento dell’importanza di rispondere con urgenza ai fabbisogni socio-economici, tutelare le persone colpite dalla crisi, salvaguardare le capacità di spesa delle famiglie e il potenziale produttivo del Paese.
Particolarmente di rilievo, poi, è la decisione assunta in tema di blocco dei licenziamenti, ma se appare condivisibile la scelta di vincolare l’impresa che usufruisce appieno degli ammortizzatori sociali a mantenere in piedi il rapporto di lavoro, le Sezioni riunite ribadiscono l’avviso, che occorre evitare che risulti, nei fatti, ritardata l’emersione di realtà aziendali che necessitano di profondi processi di ristrutturazione e risanamento.
Benchè le misure del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza abbiamo consentito di mitigare il disagio socio-economico dovuto anche alla pandemia, per la Corte resta l’esigenza di riconsiderare i punti di debolezza che sono emersi nell’attuazione degli interventi, procedendo soprattutto a separare la componente di strumento di contrasto della povertà da quello di strumento di politica attiva del lavoro. Politica che va rinnovata anche in considerazione delle rilevanti risorse previste su questo fronte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Strategica, è, infine, l’azione per accelerare il Piano vaccinale, ma perplessità destano la variabilità del costo previsto per dose somministrata e la carenza di informazioni, da un lato, sugli importi previsti per l’acquisto dei vaccini, dall’altro, su quelli destinati ad alimentare i fondi per il Commissario straordinario e il Fondo per le emergenze.
Infine, in attesa delle risultanze della certificazione che consentirà di meglio mirare i ristori per gli enti territoriali in ragione dell’impatto dell’emergenza sanitaria e delle spese effettivamente sopportate, opportuno è l’intervento previsto sulle entrate locali così come il rifinanziamento a favore del trasporto pubblico. Appare quanto mai necessario evitare che l’emergenza sanitaria, economica e sociale possa evolvere in situazioni di crisi finanziaria locale con conseguenze pesanti sulla finanza pubblica.

Erogazione acconto contributo per la stabilizzazione del personale ex E.T.I.

Con comunicato dell’8 aprile 2021, il ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 aprile 2021 è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2021 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso i predetti enti, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Le risorse finanziarie in esame vengono assegnate fin quando rimangono in essere il rapporto di lavoro con i soggetti ex E.T.I. trasferiti e che la sua cessazione comporta, conseguentemente, l’interruzione di tale erogazione.
A tal fine, gli enti interessati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’interno tempestivamente le intervenute cessazioni del rapporto di lavoro del personale ex E.T.I.
Le somme relative al rimborso in questione sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate eventuali richieste di variazione degli importi assegnati, nonché chiarimenti su aspetti non riguardanti i dati finanziari.
Il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Osservazioni ANCI sul decreto Sostegni

Pubblichiamo il documento presentato da ANCI durante l’audizione tenutasi presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, sulla conversione in legge del decreto “Sostegni” Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

L’ANCI ritiene che il mantenimento di un alto grado di coesione sociale debba passare per i Comuni, quale istituzione di primo riferimento, in particolare per le famiglie e per le piccole attività economiche. Per questo è auspicabile che già con la conversione in legge di questo decreto e – immediatamente dopo – con il nuovo provvedimento di scostamento del deficit previsionale dello Stato, possano trovare posto interventi quali:
– un nuovo e urgente programma di “buoni famiglia”, analogo al Fondo di solidarietà alimentare del 2020, ma con maggior impegno economico, così da ricomprendere il sostegno per il pagamento di affitti e bollette;
– il rinnovo del sostegno al potenziamento dei centri estivi per ragazzi che nel 2020 ha impegnato 135 mln. di euro per le attività post chiusura delle scuole, tipicamente tra giugno e settembre;
– un congruo ulteriore innesto di risorse in campo fiscale, al fine di assicurare, in particolare, un’agevolazione TARI per le attività più colpite dalla crisi e per le famiglie fragili, di entità robusta e basata su criteri nazionali uniformi, richiesta a lungo dall’ANCI lo scorso anno;
– l’estensione a tutto il 2021 dei sostegni ai pubblici esercizi e al commercio ambulante, che il dl Sostegni estende al solo primo semestre.
– L’estensione anche per il 2021 delle semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi già previsti dal dl 34 2020.

L’ANCI ritiene, altresì, possibile e doveroso accentuare l’intervento sulle regole finanziarie, con misure da tempo richieste e rimaste inattuate. Nessun vincolo deve essere accentuato:
– valutare lo slittamento del termine per l’approvazione dei consuntivi al 31 maggio, in modo da allinearlo al termine previsto per le certificazioni dell’utilizzo dei fondi Covid-19 e evitare problemi di “riapertura” dei consuntivi in caso di difformità;
– il mantenimento e l’estensione delle flessibilità nella gestione del bilancio:
– come per il 2020, è necessario liberalizzare l’utilizzo degli avanzi liberi, che in base al TUEL non possono essere impiegati per spesa corrente se non a specifiche e restrittive condizioni;
– gli avanzi vincolati per fondi emergenziali non utilizzati nel 2020 devono essere estesi a tutti i fondi speciali e non limitati al “Fondone” ex art. 106, come attualmente stabilito dalla Legge di bilancio 2021;
– l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo complessivo deve essere ampliato rispetto agli angusti limiti attuali, che impediscono agli enti in difficoltà di disporre di risorse proprie, pur disponibili;
– deve essere rinviato al 2022 l’obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), che nel contesto di crisi attuale rischia di gravare in modo controproducente sui bilanci comunali, mentre sono in corso, con il concorso di Anci/IFEL, iniziative di verifica e sostegno delle situazioni locali che presentano maggiori criticità sulla regolarità dei pagamenti;
– è vitale per molti enti locali la sospensione degli accantonamenti e delle dismissioni obbligatorie in relazione alle perdite delle aziende partecipate locali, per effetto del d.lgs. 175/2016. Si tratta di obblighi inattuabili in condizioni di emergenza che – di nuovo – producono effetti controproducenti su aziende pubbliche in crisi da emergenza pandemica;
– evitare l’inasprimento delle percentuali di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che già oggi produce il congelamento di oltre 4,5 miliardi di euro. Si chiede di rimanere al 95% ordinario anche per il 2021, sempre nella logica di non inasprire condizioni finanziarie già molto gravose per una minoranza – pur ampia – di enti locali (il 20% dei Comuni sopporta oltre il
70% dell’accantonamento complessivo al FCDE);
– è necessario intervenire ulteriormente per assicurare un sostegno necessario agli enti in predissesto. Il Fondo predissesti istituito dall’art. 53 del dl 104/2020 e incrementato dalla legge di bilancio (co 775) continua ad escludere da ogni beneficio i Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove le crisi finanziarie sono più diffuse) e decine di Comuni il cui piano di riequilibrio è tuttora – e da lungo tempo – all’esame della COSFEL, presso il Ministero dell’Interno.

Fondone Covid, emanato il decreto e il nuovo modello di certificazione

La Ragioneria generale dello Stato ha reso noto il testo del nuovo decreto interministeriale n. 59033 del 1 aprile 2021 e relativi allegati, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3 novembre 2020. Il modello di certificazione, che sarà messo in linea ai fini della trasmissione sull’applicativo pareggio di bilancio a decorrere dal 7 aprile 2021. dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito entro il 31 maggio 2021. É altresì previsto un sistema sanzionatorio che punisce sia il ritardo che il mancato invio dei dati.

Decreto interministeriale, n. 59033 del 1 aprile 2021 – evidenziato
Modelli Certificazione Covid-19

Certificazione Fondo Covid: pronti al via?

Dopo il via libera dalla conferenza Stato-città allo schema di decreto correttivo del ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione del nuovo modello di certificazione del fondo per le funzioni fondamentali, cosiddetto Fondone, (che sarà emanato a breve), sostitutivo del Dm n. 212342/2020, e alla pubblicazione dei dati definitivi desunti da fonte F24 (Imu e addizionale comunale all’Irpef) e fonte Aci (Ipt e Rc Auto) risulta completato l’iter dei provvedimenti normativi che consentono agli enti di effettuare l’elaborazione definitiva della perdita di gettito, riconducibile esclusivamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Contestualmente all’emanazione del nuovo decreto saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i nuovi modelli della certificazione.
Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione dei prospetti, nonché disporre di un controllo automatico, alcuni dati saranno già precompilati: fonte F24 -Aci – Bdap-Dca (dati contabili analitici) per le entrate e fonte Bdap – Dca per le spese. In caso di mancata comunicazione alla Bdap dei rendiconti 2019 e 2020, gli enti saranno invece tenuti alla compilazione integrale dei dati mentre per l’esercizio 2020 è consigliabile procedere con l’invio dei dati contabili analitici non appena gli stessi risulteranno definitivi.
I dati contabili – che rappresentano sempre il punto di partenza e il punto di arrivo – dovranno necessariamente essere accompagnati da valutazioni specifiche e puntuali, determinate sulla base di idonei documenti giustificativi da riconciliare con le risultanze contabili.
La quantificazione delle maggiori/minori spese Covid-19 piuttosto che le rettifiche della sezione entrate (per le politiche autonome dell’ente, la sterilizzazione di entrate straordinarie o l’errata contabilizzazione di voci di bilancio) dovranno infatti essere supportati da elaborazioni anche extracontabili, che avvalorino il dato della certificazione e pongano le condizioni per poterne verificare il contenuto, in primis da parte dell’organo di revisione senza poi dimenticare che saranno disposti controlli anche da parte dei servizi ispettivi del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esemplificando:
• gli effetti derivanti dalle politiche autonome degli enti, in termini di aumento o riduzione delle aliquote/tariffe ovvero di agevolazioni Covid-19, dovranno essere certificati sulla base di elaborazioni puntuali dell’ufficio preposto, prendendo a riferimento il miglior dato disponibile e più pertinente ai fini della quantificazione della variazione di gettito o di entrata (ad esempio incassi per l’Imu o altri dati desumibili dalle procedure gestionali);
• l’individuazione delle entrate riferite a eventi straordinari va giustificata tenendo conto della natura dell’evento che ha portato all’accertamento dell’entrata;
• la quantificazione delle minori spese per utenze richiede una verifica delle fatture, dei periodi di consumo e dell’incidenza degli eventuali conguagli;
• le variazioni di spesa correlate a servizi educativi e scolastici sono la risultante di minori spese (conseguenti alla sospensione del servizio e/o alla rimodulazione dei contratti in essere) e maggiori spese (sostenute al momento della riapertura a fronte delle maggiori misure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19);
• la minore spesa correlata ai buoni pasto del personale terrà conto del numero di giornate svolte in smart working e che, in presenza, avrebbero dato diritto al riconoscimento del buono;
• per quanto attiene il lavoro straordinario, oltre che certificare i risparmi di spesa conseguiti, sarà necessario indicare contestualmente la maggiore spesa correlata all’emergenza sanitaria.
Queste sono solo alcune delle innumerevoli riflessioni che ruotano attorno alla certificazione.
Si ricorda altresì che non devono essere certificate le maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, etc.), le spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni Tari (in quanto già riconosciute e ricomprese nella sezione della certificazione dedicata alle entrate) e quelle che hanno trovato copertura con i risparmi derivanti dalla sospensione delle quote capitali dei mutui del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diversi quindi i punti di attenzione che gli enti dovranno riservare nella compilazione del modello di certificazione, che dovrà trovare corrispondenza e coerenza con le risultanze dell’avanzo di amministrazione, e, in particolare, con l’allegato a/2 riferito alle quote vincolate, il tutto in una corsa contro il tempo vista l’imminente scadenza del rendiconto.

L’articolo è stato pubblicato sul Quotidiano Nt+ Enti Locali del Sole24Ore.

DL Sostegni, ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido

Il comma 6 dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni interviene sulla disciplina, di cui al comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 come modificato dalla legge di bilancio 2021, di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda che il comma 791 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido comunali. L’incremento delle risorse è riportato nella tabella seguente:

Il successivo comma 792 integra la disciplina vigente del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di assegnazione delle quote incrementali del Fondo destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Con l’aggiunta delle nuove lett. d-quinquies) e d-sexies al comma 449 si prevede che:

  1. le quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies);
  2. la quota di risorse relativa al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO sia destinata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo sarà ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies);
  3. una quota del fondo, pari ad euro 1.077.000 sia destinata, a decorrere dal 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada (distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine), della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate.

Il comma 6 dell’art. 30 del DL 41/2021 interviene modificando il terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), legge n. 232/2016, al fine di precisare che il riparto delle risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sarà effettuato, non più con DPCM, ma con apposito decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente. Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Cnel: presentazione della relazione 2020 sui servizi della PA

La pandemia, che ha colpito con forza anche l’Italia, ha avuto un effetto dirompente su tutti i servizi pubblici, sia a livello centrale che locale, accentuandone le criticità e facendo emergere la “fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni”. È in sintesi il dato che emerge dalla “Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali alle imprese e i cittadini” che, tra luci e ombre delinea “un’amministrazione pubblica capace anche di adattarsi rapidamente a circostanze mutate (come successo nel 2020) in ambiti quali la formazione, la diffusione dei processi di digitalizzazione, i meccanismi di pagamento elettronici, la sua stessa organizzazione interna”. Dopo il Sistema Sanitario Nazionale, la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il sistema dei quasi 8.000 Comuni italiani, e degli altri enti locali (Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni), che costituiscono quel comparto della pubblica amministrazione più prossimo ai cittadini ed ai loro bisogni primari.
Con riferimento agli impatti sulle entrate e sugli equilibri di bilancio nei Comuni, per effetto della pandemia, l’analisi mette in luce che:
• le minori entrate correnti attese per il 2020 oscillano fra € 5,2 mld e 7,6 mld, con una media attesa di € 6,1 mld;
• si stima che dal 12,6% (ipotesi migliore) al 23% (ipotesi peggiore) delle Amministrazioni comunali saranno in maggiore difficoltà a raggiungere l’equilibrio di bilancio di parte corrente per il 2020;
• si indeboliscono ulteriormente le aree geografiche già a rischio di tenuta dei conti pubblici locali (Lazio, Calabria e Campania), e sono attese criticità anche in quei territori con tradizione di Comuni con discreti equilibri finanziari, come Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria; ciò potrebbe ridurre la capacità di investimento dei Comuni;
• i Comuni che hanno subìto gli impatti peggiori sono quelli turistici, quelli di più grandi e quelli in procedura di riequilibrio;
• nell’ambito della erogazione delle risorse integrative straordinarie dello Stato, potrebbe risultare che il 30% di Comuni abbia ricevuto più delle perdite potenziali, in gran parte concentrati al Centro-sud, ma anche in alcune aree del Nord;
• diversi territori ricompresi nelle regioni che presentavano i maggiori livelli dei servizi comunali ante-Covid-19 peggiorano sensibilmente la propria sostenibilità finanziaria, mettendo dunque a rischio i livelli dei servizi anche laddove i Comuni erano in grado di erogare buoni standard;
• il sistema dei Comuni esce dal 2020 appesantito da una maggiore vulnerabilità finanziaria, che lo pone meno resiliente a futuri shock.
I Comuni di maggiori dimensioni soffrono maggiormente rispetto ai Comuni di piccole dimensioni, poiché generalmente sono più autonomi finanziariamente e partono da una peggiore situazione di equilibrio corrente. In particolare, il differenziale di riduzione delle entrate fra piccoli Comuni  (con meno di 5.000 abitanti) e grandi Comuni (con più di 50.000 abitanti) è mediamente di 1,8-2,2 punti percentuali a sfavore dei grandi, anche se questo dato nasconde differenze notevoli, specie fra Centro-nord e Sud, laddove in quest’ultimo caso le differenze sono meno accentuate. Rispetto alle tensioni di bilancio, i Comuni grandi sono quelli più minacciati sotto il profilo dell’equilibrio corrente, con un peggioramento dei comuni in difficoltà dall’8,9% della situazione ante pandemia (base), all’19,2% nel caso intermedio, fino a circa un Comune su tre in difficoltà qualora si avverasse la situazione peggiore.
I Comuni in riequilibrio osservano una riduzione delle entrate mediamente meno consistente, nella situazione intermedia -7,7% anziché -10,7% della media nazionale, poiché generalmente tali enti hanno una più elevata dipendenza finanziaria da altri enti statali e regionali. Tuttavia essi partono da equilibri storici decisamente più risicati e quindi sono più vulnerabili rispetto alla media degli altri enti: le situazioni più critiche saranno per quasi un ente su tre rispetto al 15,9% nella situazione intermedia, e potrebbero arrivare al 41% nella situazione peggiore. Ciò è ancor più vero poiché tali enti sono già sottoposti ad un severo regime di riduzione della spesa e quindi per essi si riducono gli spazi di manovra.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

IFEL, Indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito

Anci ha deciso di avviare, attraverso Ifel, un’indagine conoscitiva in materia di criticità applicative nelle procedure di cessione del credito, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da Comuni che riferiscono di trovarsi in difficoltà per le richieste avanzate da alcune società di factoring all’indomani dell’acquisto di crediti vantati verso l’ente e ceduti, nella maggior parte dei casi, da società multiservizi, es. fornitori di luce o di gas. Da tali segnalazioni emerge che alcuni factor avrebbero formulato richieste di pagamento riferite, in tutto o in parte, a crediti già saldati prima della cessione o per i quali l’amministrazione “ceduta” aveva tempestivamente notificato il proprio rifiuto alla cessione nei termini di legge.
Viene, inoltre, riferito che, spesso, nonostante i chiarimenti forniti dall’ente locale (inutilmente costretto a una gravosa attività istruttoria) e le evidenze prodotte, il cessionario avrebbe comunque proposto ricorso per decreto ingiuntivo. È stato, inoltre, rappresentato che alcune richieste di pagamento non distinguerebbero le fatture dalle note di credito, e che per quest’ultime sarebbero anche stati richiesti gli interessi di mora, il rimborso dei costi sostenuti, nonché il risarcimento del danno in misura forfetaria.
Sono stati, infine, documentati casi in cui, nonostante il formale e tempestivo rifiuto opposto alla cessione, l’ente ha ricevuto direttamente sul conto di tesoreria piccole somme a fronte di note di credito; versamenti che l’ente sostiene di avere rifiutato al fine di evitare possibili eccezioni di acquiescenza per comportamenti concludenti.
Per tali ragioni è stata attivata la casella di posta elettronica cessionecrediti@fondazioneifel.it presso la quale (indicando l’oggetto “Indagine conoscitiva – Cessione crediti”) ogni ente potrà segnalare la propria esperienza, indicare aree di criticità o formulare proposte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION