Il cosiddetto decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a favore dei genitori che lavorano nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto, ovvero nelle cd. zone rosse. In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà nel dettaglio la nuova misura, con il messaggio 11 dicembre 2020, n. 4678, l’INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda e ne indica le condizioni operative e le modalità di compilazione.
La misura trova applicazione nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nelle aree del territorio nazionale identificate come zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
I beneficiari sono, alternativamente, i genitori degli alunni di queste scuole, iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o smart working (al 100%) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.
Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020) fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe (Fonte INPS).
Fondo Innovazione, l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni
PagoPA Spa, in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno promosso un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani, risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio. Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività necessarie per:
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- rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
- portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;
- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.
Possono partecipare e richiedere il contributo (Allegato 2) tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.
La domanda di adesione deve essere trasmessa entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. I contributi sono subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi e calcolati in base all’assegnazione del Comune ad una fascia demografica. Il Comune ammesso all’Avviso, potrà avvalersi del supporto di Partner Tecnologici Pubblici o Privati per conseguire gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti (Allegato 1).
Il contributo potrà essere richiesto in due fasi distinte, in base all’obiettivo di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti raggiunto:
– entro il 31 marzo 2021 per l’erogazione del 20% del contributo per le attività concluse entro il 28 Febbraio 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1 febbraio 2021;
– entro il 31 gennaio 2022 per l’erogazione dell’80% del contributo per le attività concluse entro il 31 dicembre 2021 – La relativa modulistica sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 luglio 2021.
Alle richieste di erogazione del contributo seguirà una fase istruttoria (Allegato 3) che consisterà nella verifica del completamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi.
– Consulta le FAQ;
– Consulta il Manuale operativo di SPID
– Consulta il Manuale operativo di pagoPA
– Consulta il Manuale operativo della App IO
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente
L’ANAC, con delibera n. 1047/2020, ha chiarito che non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’Autorità ricorda che la ratio degli incentivi tecnici sia stata individuata nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’Ente, con aggravio della spesa complessiva. ” (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lazio, delibera n. 57 del 6 luglio 2018).
L’erogazione di questo trattamento retributivo speciale e aggiuntivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche si contraddistingue per il carattere di specialità rispetto al principio generale della onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici enunciato all’art. 24, co. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto in altri termini, gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Non si riscontra nelle fonti di rango primario una specifica disciplina sugli oneri di trasparenza delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei compensi concernenti gli stessi incentivi tecnici. E appare problematico anche individuare una apposita base normativa riguardo all’obbligo di pubblicare i dati desumibili dalle stesse. Ad esempio, essi non possono essere ricondotti ai dati concernenti la retribuzione per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione circoscritto ai soli dirigenti, laddove l’istituto, ai sensi dell’art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016, non si applica al personale con qualifica dirigenziale; né possono essere riconducibili ai dati relativi al personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 33/2013, trattandosi, questi ultimi, di dati aggregati.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti
È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT
Pubblicata la scheda e le relative istruzioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si ricorda che comunicato del 2 dicembre scorso il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare è stato differito al 31 marzo 2021.
Vedi Istruzioni per la compilazione della scheda
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANAC, acquisizione CIG e nuove modalità per la comunicazione dei dati
L’ANAC, con comunicato del 25 novembre scorso, nel confermare che il CIG dovrà essere acquisito unicamente per la vera e propria fase di gara fra gli operatori economici accreditati al sistema dinamico d’acquisizione, e che non si dovrà richiedere alcun CIG per la fase propedeutica di istituzione del sistema, con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, comunica che, a partire dalla data del 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG si dovrà selezionare:
– nel campo strumento per lo svolgimento della procedura, presente all’interno della scheda di creazione gara, la voce “sistema dinamico d’acquisizione”;
– nel campo scelta del contraente, presente nella scheda di creazione lotto, la voce corrispondente all’effettiva procedura selettiva utilizzata.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Colpa grave per il dipendente che accetta regalie, anche di modico valore, per prestazioni lavorative
In tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496). La nozione di “colpa grave” caratterizza le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione 4, sentenza n. 34362/2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Revisori Legali, Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro
Con circolare del 3 dicembre 2020, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Entro la data del 30 dicembre 2020, i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2020, qualora non avessero ancora provveduto, devono comunicare, nell’apposita area riservata del sito della revisione legale, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di PEC (domicilio digitale), ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti. La nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la Posta elettronica certifica – PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Regolamento (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che al momento non sono stati attuati in Italia.
L’art. 37 del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto importanti modifiche al D.lgs n. 82/2005, n. 82 (CAD) finalizzate a favorire le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, accelerando l’interazione digitale tra i soggetti coinvolti e rendendo effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali. Le modifiche riguardano l’obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale, iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2010, di comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
I revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC), che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale.
Solamente i revisori che abbiano comunicato, al Ministero dell’economia e delle finanze, un valido indirizzo di Posta elettronica certificata transiteranno nell’Indice nazionale dei domicili digitali e specificatamente nella categoria professionale revisori legali.
La mancata comunicazione della PEC, ora “domicilio digitale”, può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Relazione annuale RPCT, Differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate.
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale in difetto dei presupposti di legge
Risponde del danno cagionato all’erario il dirigente pubblico che abbia conferito incarichi di consulenza a un soggetto esterno all’Amministrazione (nel caso di specie, a un avvocato) in difetto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 2 dicembre 2020, sentenza n. 333.
Nel caso di specie è emerso che la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia aveva convenuto in giudizio il direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali per la Regione Puglia (ARIF), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 64.396,80 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, a cagione di incarichi di consulenza legale dallo stesso affidati a soggetti esterni all’Ente asseritamente in violazione di legge.
Secondo quanto riportato in citazione, gli incarichi si sarebbero rivelati dannosi in quanto conferiti senza che ricorressero i presupposti normativi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che essi risultavano sostanzialmente immotivati e generici e con delibere di conferimento reiterate a fronte di procedure del tutto irregolari. La Procura aveva contestato al dirigente l’affidamento della medesima tipologia di incarichi per i quali non veniva esplicitato alcunché in ordine alle problematiche sottese alla attività stragiudiziale da porre in essere, né tantomeno in ordine alle diffide o istanze presentate all’ente idonee a dar vita a futuri contenziosi.
I giudici della Sezione d’appello, nel confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 127/2019 – ravvisando nella condotta osservata dal dirigente l’elemento soggettivo della colpa grave per aver egli agito in spregio alle più elementari regole dell’agire amministrativo – hanno ricordato che la materia degli incarichi a consulenti esterni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo tale regola espressione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’economicità della stessa.
In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero:
• la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio;
• la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
• l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata;
• la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Tali condizioni, che per la giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Sez. II d’appello, sent. n. 625 del 2018 e sent. n. 327/2019) costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Pur con l’ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l’assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa.