Revisori Legali, Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro

Con circolare del 3 dicembre 2020, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Entro la data del 30 dicembre 2020, i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2020, qualora non avessero ancora provveduto, devono comunicare, nell’apposita area riservata del sito della revisione legale, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di PEC (domicilio digitale), ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti. La nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la Posta elettronica certifica – PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Regolamento (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che al momento non sono stati attuati in Italia.
L’art. 37 del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto importanti modifiche al D.lgs n. 82/2005, n. 82 (CAD) finalizzate a favorire le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, accelerando l’interazione digitale tra i soggetti coinvolti e rendendo effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali. Le modifiche riguardano l’obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale, iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2010, di comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
I revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC), che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale.
Solamente i revisori che abbiano comunicato, al Ministero dell’economia e delle finanze,  un valido indirizzo di Posta elettronica certificata transiteranno nell’Indice nazionale dei domicili digitali e specificatamente nella categoria professionale revisori legali.
La mancata comunicazione della PEC, ora “domicilio digitale”, può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION