Indagine Anac sulla prevenzione della corruzione

Difficoltà nell’effettuare la rotazione del personale a causa del numero ridotto di dipendenti in organico e delle resistenze ai cambiamenti; carenza di sensibilità verso il conflitto di interessi; mancanza dei controlli necessari all’applicazione del divieto di pantouflage; problemi con l’informatizzazione; ostacoli a garantire l’aggiornamento dei dati sulla trasparenza. Sono solo alcune delle criticità riscontrate dai Responsabili della prevenzione della corruzione (Rpct) nell’attuare le misure di trasparenza e anticorruzione all’interno della Pubblica amministrazione italiana. È quanto emerso dall’indagine effettuata da Anac tra gli Rpct.

Le problematicità accomunano sia le grandi e medie amministrazioni che le piccole anche se dall’esame dei questionari è nei piccoli enti che è più ampia (il 24%) la fetta di chi considera i doveri correlati alla prevenzione della corruzione come meri adempimenti formali che non migliorano il funzionamento dell’amministrazione. Tra le grandi amministrazioni esaminate solo in nove enti i dipendenti vivono l’anticorruzione come un appesantimento burocratico fine a se stesso. Anac tuttavia ritiene che la scarsa sensibilità della struttura verso la materia dell’anticorruzione – seppure rilevata in pochi casi – sia per lo più dettata da una non profonda conoscenza della disciplina e delle sue finalità. Una maggiore diffusione della cultura della legalità all’interno degli enti, dunque, secondo l’Autorità, potrebbe certamente incrementare il livello di interesse dei dipendenti. Tra le grandi amministrazioni sono stati esaminati 56 riscontri pervenuti (circa il 19%), di cui 31 inviati dagli enti campionati e 25 selezionati tra quelli che hanno aderito volontariamente all’iniziativa: si tratta di 8 Università; 14 Comuni e 2 Città Metropolitane; 2 Camere di Commercio; 27 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti; 3 Ministeri. Cinquantacinque i riscontri esaminati (circa il 19%) nelle piccole amministrazioni. Si tratta di: 27 piccoli comuni; 13 società pubbliche; 15 soggetti appartenenti ad altre tipologie di enti (enti pubblici, ordini professionali ecc.).

Sia nelle piccole che nelle grandi amministrazioni dall’analisi dei dati si evince la propensione ad individuare l’Rpct tra le figure dirigenziali. In molti casi la competenza acquisita in materia di anticorruzione e trasparenza e – nel caso dei piccoli enti le ridotte dimensioni e le poche figure dirigenziali disponibili – comportano un rinnovo quasi automatico dell’incarico con superamento del triennio nell’80% dei casi. Le criticità segnalate nell’indagine Anac sono: numero assai ridotto dei dipendenti in organico; resistenze di vario genere ai cambiamenti; specificità delle competenze e carenza di risorse alternative con pari competenze; difficoltà di programmare la rotazione in modo pluriennale. Problemi anche con l’informatizzazione: dai questionari esaminati emerge scarsa disponibilità di software adeguati; mancanza di profili idonei e limitata propensione del personale alla gestione informatizzata dei processi; costi eccessivi.

Problemi con la trasparenza per la difficoltà a garantire l’aggiornamento tempestivo dei dati, anche per la scarsa efficienza del sistema di tracciamento del flusso informativo; eccessiva mole della documentazione da pubblicare; poca formazione e scarsa gestione flussi informatizzati. Sono pochissimi i casi di conflitti di interessi e pantouflage rilevati.

 

Questionario ANAC ai responsabili prevenzione corruzione per migliorare la realizzazione del PNRR

Al fine di supportare le Amministrazioni pubbliche di fronte all’attuazione del Pnrr e favorire la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico degli enti, sia a livello centrale che locale, ANAC ha promosso un questionario rivolto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct), per acquisire informazioni sui loro rapporti con le strutture dedicate agli interventi del Pnrr all’interno della singola amministrazione, e sulle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ai Rpct viene chiesto se presso la propria amministrazione sia stata già individuata la struttura che si dovrà occupare della gestione, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo degli interventi previsti dal Pnrr. E, in caso di risposta affermativa, se sia previsto un coordinamento tra Rpct e tale struttura. L’indagine riguarderà un campione significativo di Rpct di amministrazioni direttamente interessate dalla gestione dei fondi del Pnrr (Ministeri, Regioni, Città metropolitane, ed individuate Province e Comuni), avrà termine il 14 aprile 2022, data entro la quale andrà compilato il questionario.
Con la nota del Presidente Anac del 22 marzo 2022 viene ricordato che “il quadro operativo per l’attuazione del Pnrr si innesta su un sistema amministrativo di prevenzione della corruzione delineato con la Legge Severino”. Quindi “si pone l’esigenza di un efficace coordinamento che possa garantire il migliore perseguimento degli obiettivi di prevenzione, sia in termini generali sia con mirato riferimento all’attuazione del Pnrr”. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale RPCT, Differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate.
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: inopportuno attribuire al RPCT il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali

A fronte di richiesta di parere posta da una società a controllo pubblico, l’ANAC con delibera n. 740 del 9 settembre 2020 è intervenuta sul tema del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali.
Le società a controllo pubblico – come definite all’art. 2, co. 1, lett. b) e m) del d.lgs. 175/2016 – sono tenute ad applicare la normativa sia sulla trasparenza, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sia sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’Autorità, nelle «Nuove linee guida per l’attuazione in generale, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», adottate con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017, (§3.1), ha fornito indicazioni sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione alle società a controllo pubblico, nonché sui criteri di scelta del RPCT.
L’ANAC con la delibera n. 740/2020 sottolinea come il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali comporti lo svolgimento di una pluralità di attività tra cui: la cura degli aspetti attinenti il lavoro, la sua organizzazione, la sua retribuzione e la formazione; il confronto con le associazioni sindacali dei lavoratori o con le associazioni datoriali a livello locale o nazionale, a proposito di retribuzioni, ferie, formazione, orari; il presidio alle negoziazioni e alla stipula di accordi e contratti; l’intervento nelle controversie di lavoro e disciplinari, in coordinamento con le altre figure operanti nell’ambito della gestione delle risorse umane; l’applicazione del diritto del lavoro.
Al contempo l’Autorità evidenzia che, quanto alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile delle relazioni sindacali nell’ordinamento non vi è alcuna norma al riguardo, né la stessa ha avuto modo di pronunciarsi sul punto. La questione può quindi essere valutata in termini di opportunità o meno dello svolgimento contemporaneo di tali funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti già affidati dalla legge al RPCT.

L’Autorità conclude stabilendo che:

  • sebbene non vi sia una espressa causa di incompatibilità tra l’incarico di RPCT e quello di Responsabile delle relazioni sindacali, ragioni preliminari di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare tale incarico con quello di RPCT;
  • il contemporaneo svolgimento delle funzioni ampie e complesse attribuite dalla legge al RPCT, di presidio sul sistema anticorruzione, e delle funzioni di gestione delle relazioni sindacali, è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze;
  • in ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzione, oltre quella di RPCT.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conferimento incarico di RPCT a funzionario non Dirigente

Con deliberazione n. 453 del 27 maggio 2020, l’ANAC ha espresso il proprio parere sulla possibilità di un Comune di conferire ad un funzionario, e non al dirigente, le funzioni di anticorruzione previste dalla normativa, laddove il Comune medesimo è destinatario di fondi europei – PICS – per il quali i dirigenti dell’Ente sono chiamati a svolgere funzioni di controllo di I livello, autorità di gestione ed organismo di pagamento, funzioni tali da rendere impossibile, in quanto incompatibili, l’attribuzione in capo agli stessi della funzione di RPCT.
L’Autorità ricorda che l’art. 1, co. 7, legge 190/2012, prevede che negli enti locali i compiti di RPCT devono essere svolti, di norma, dal Segretario comunale, previsione ribadita nel PNA, che ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segretario comunale, quale scelta ottimale, per ricoprire il ruolo di RPCT negli enti locali, trova fondamento nelle funzioni che il segretario svolge e individuate dall’art. 97 del TUEL, che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Pertanto, le molteplici attività intestate al segretario comunale, sono riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come la prevenzione della corruzione che assume un ruolo preminente, a difesa di interessi del tutto avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.
In merito alla possibilità di nominare RPCT un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici, l’Autorità ha evidenziato alcune criticità, ritenendo altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La questione è stata affrontata dalla stessa Autorità nella deliberazione 841/2018, nella quale è stato indicato che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Le attività poste in essere dal funzionario avvocato, in qualità di RPCT, ricoprendo lo stesso una posizione subordinata all’interno della struttura amministrativa, potrebbero non avere l’autonomia e l’autorevolezza necessarie affinché siano anche efficaci. Inoltre, il Comune non essendo privo di figure dirigenziali (l’organico ne conta n. 8), è possibile che nell’ambito dell’apparato dirigenziale si possa individuare un dirigente coinvolto in minor misura nelle predette operazioni legate alla gestione dei fondi comunitari, eventualmente affiancato da una struttura di supporto, anche non esclusivamente dedicata, così come indicato al § 3, parte IV, del PNA 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION