Corte di Cassazione: Niente sanzione in caso di mancato aggiornamento del Piano anticorruzione

Il mancato aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza non costituisce ipotesi sanzionatoria prevista dalla norma di legge. L’art. 19, comma 5 lett. b) del D.L. 90 del 2014 prevede una specifica sanzione amministrativa “nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. La disposizione delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati. La considerazione che la norma sanzionatoria faccia riferimento ad una condotta che descrive in modo netto, preciso e puntuale è assorbente ai fini della questione sollevata e non permette, rispetto ad essa, di sollevare dubbi o incertezze in ordine all’applicazione, nel caso di specie, dei principi di tassatività e determinatezza degli illeciti amministrativi.
L’interpretazione letterale della norma è univoca e porta a ritenere che essa sanzioni la condotta omissiva della mancata adozione dei piani e che non contenga alcun riferimento ad altre condotte ipotizzabili in relazione all’inadempimento di altri obblighi che la legge in materia di anticorruzione pone a carico degli enti pubblici.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28344 del 10 ottobre 2023, che ha respinto il ricorso presentato dall’ANAC contro gli amministratori e Segretario di un Comune avverso la sentenza della Corte di appello che ha accolto, invece, l’opposizione di quest’ultimi avverso la delibera di ANAC che aveva loro applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 19, comma 5 lett. b), d.l. 24. 6. 2014, n. 90, convertito con la I. n. 11. 8. 2014, n. 114, per avere, nelle loro rispettive qualità, omesso di provvedere all’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale di trasparenza e dei codici di comportamento del comune.

Per i giudici di Cassazione sono condivisibili le argomentazioni e la soluzione dei giudici della Corte di appello ritenendo che il fatto contestato fosse diverso da quello previsto dalla norma di legge citata, in forza della considerazione che mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall’art. 1, comma 2, I. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati “.

Secondo i giudici, la questione posta dalla Autorità ricorrente circa la riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie normativa va risolta in senso negativo, in quanto la mancata adozione dei piani ivi previsti costituisce una condotta materiale diversa da quella del loro mancato aggiornamento. La prima si risolve nel fatto che l’ente non ha adottato alcuna misura per fronteggiare le possibili criticità, sotto lo speciale profilo considerato dalla legge in materia, della propria organizzazione ed attività, la seconda nel mancato adeguamento, rispetto alla
realtà esistente, delle misure già a tal fine predisposte. La diversità materiale delle due condotte è evidente e comporta che una loro assimilazione o equiparazione presupporrebbe invero che la legge abbia voluto, senza dirlo, sanzionare condotte diverse ed ulteriore rispetto a quella prevista, dando luogo da parte dell’interprete ad un intervento integrativo del precetto normativo ovvero al ricorso all’analogia legis, operazioni che non sono consentite in materia di illeciti amministrativi, retta dai principi di tipicità e tassatività (Cass. 13336 del 2022; Cass. n. 1105 del 2012; Cass. n. 22510 de 2016).

La normativa di settore, in particolare l’art. 10 d.lgs. n. 33 del 2013, prevede l’obbligo a carico dei soggetti tenuti all’adozione dei piani in questione, che hanno durata di tre anni, del loro aggiornamento annuale; trattasi di un obbligo chiaramente distinto dalla loro adozione e la cui sussistenza non comporta di per sé che la sua inosservanza ricada nella previsione sanzionatoria prevista dall’art. 19.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC sanziona gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del Piano Anticorruzione

ANAC, con procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera del Consiglio n. 332/2023, ha comminato una sanzione complessiva di 8.000 euro, per gli amministratori (sindaco, vicesindaco e assessori), compreso il responsabile anticorruzione, per omessa adozione del Piano Anticorruzione

Il Comune era già stata oggetto di un procedimento di vigilanza da parte di Anac, rilevando criticità che necessitavano di un presidio anticorruttivo in materia di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.

La giustificazione addotta dall’Ente di essere carenti di personale, con ricadute gestionali, seppur comprensibile, appare insufficiente a giustificare l’inadempimento in materia di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto che il termine per l’adozione del PIAO 2022/2024 e della relativa sezione Rischi corruttivi e trasparenza è stato differito per gli enti territoriali al 31.12.2022 e che l’avvio del procedimento sanzionatorio è intervento a fine marzo 2023, ben 9 mesi dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale/RPCT del Comune.

Di qui la decisione di adottare la sanzione per ciascun amministratore, nella misura del minimo edittale di euro 1.000,00, rinvenendo colpa nel comportamento omissivo degli stessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Polizia locale, serve la rotazione del personale

Con la delibera Anac n. 181 del 3 maggio 2023 con cui l’Autorità ha adottato un atto di constatazione del mancato adeguamento del comune alla raccomandazione inviata a ottobre 2022, concernente la misura anticorruzione della rotazione del personale della Polizia Locale, e ai vertici della polizia urbana.

La misura obbligatoria della rotazione nei confronti degli addetti al Corpo di Polizia Locale, impiegati dal 2013, non è stata applicata dal Comune, in violazione delle disposizioni contenute nella legge Severino e delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione. L’Anac aveva sollecitato l’ente anche ad integrare il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, recependo le indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione 2019 in riferimento alla misura della rotazione del personale, con particolare riguardo al Corpo di Polizia Locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione a Sindaco, Giunta e Responsabile per non aver adottato il Piano Anticorruzione

L’ANAC ha sanzionato Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Responsabile alla prevenzione della corruzione del Comune per la mancata adozione del Piano anticorruzione.

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’Autorità,
nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 ottobre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019; PTPCT 2016-2018).

Quanto al Sindaco e alla Giunta, le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinché predisponesse una proposta di PTPCT. Palesi, dunque, le responsabilità dell’organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese di dicembre 2022.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

In merito alla disciplina del pantouflage, le cosiddette “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa senza soluzione di continuità al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti, Anac ha deciso di predisporre delle apposite Linee Guida sulle quali si sta già lavorando, che aiutino le pubbliche amministrazioni ad applicare con più fermezza e definizione il divieto stabilito dalla legge.

Altra novità del nuovo Piano è quella riguardante i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per i vertici del Comune per omessa adozione del Piano anticorruzione

L’attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell’ANAC, nei confronti del Comune, ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 7 aprile 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023. Nella delibera n. 287 del 14 giugno 2022, l’Autorità rileva una serie di omissioni da parte del sindaco, della giunta comunale e del Responsabile Anticorruzione del Comune, i quali hanno addotto come giustificazione “la difficoltà di gestire la mole di lavoro con le poche risorse a disposizione, con l’aggravio della gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid”.

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per i vertici di un importante Comune sardo un procedimento sanzionatorio da parte di Anac L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 7000 euro ai responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori, per mille euro ciascuno.

L’Anac ha ribadito come l’organo di indirizzo politico non possa esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate. Si evidenzia che il Piano – sostiene Anac- è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile.

La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: proroga al 30 giugno 2022

Con un Comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, in un’ottica di semplificazione, Anac ha stabilito che le amministrazioni tenute alla adozione del Piao che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023. Questo qualora ritengano le previsioni contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del Pnrr.

Tutto ciò fermo restando che, anche al fine di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel Piao, le amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel Piano Integrato.

La decisione dell’Autorità è stata presa a seguito del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 del Governo (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022), il quale ha ritenuto che le amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività (Piao) possano prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Tale termine potrebbe essere differito di quattro mesi dall’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) se venisse approvato senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza Unificata il 2 dicembre 2021. Anac rende noto, infine, che l’Autorità sta lavorando al Pna per il 2023/2025, sul quale sarà avviata una consultazione pubblica a partire dal prossimo luglio, al fine di raccogliere i contributi di tutte le amministrazioni, enti e soggetti interessati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sanzioni pecuniarie personali per il CDA dell´Ente in caso di mancata adozione del Piano anticorruzione

L’omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ha comportato per alcuni membri del Cda dell’Azienda territoriale per l’Edilizia di un importante Comune laziale un procedimento sanzionatorio da parte di Anac. Con la delibera di sanzione, la numero 124 del 16 marzo 2022, l’Autorità ha irrogato una sanzione pecuniaria complessiva pari a 5000 euro agli amministratori e responsabili dell’ente, sanzione che dovrà essere saldata personalmente dagli stessi amministratori per la mancata adozione e successiva pubblicazione annuale del Piano sul sito istituzionale. Il Piano triennale è stato approvato dal Cda dell’ente solo in data successiva all’avvio da parte di Anac del procedimento sanzionatorio, con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.

“L’organo di indirizzo politico – sottolinea Anac – non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”. “Si evidenzia che il Piano – aggiunge la delibera – è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell’adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, vale la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del Piano Anticorruzione rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l’adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l’adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il Piano Anticorruzione, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte”.

 

Relazione annuale RPCT, Differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate.
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune per omessa adozione del PTPCT

L’ANAC, con deliberazione n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria, pari a mille euro, ad un Comune per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022, imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza. In particolare, sono stati sanzioni il Sindaco, il vice Sindaco e i membri della Giunta comunale in carica per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel caso di specie è emerso che nel mese di settembre 2020, l’Ufficio istruttore dell’Autorità riscontrava la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2020-2022. Conseguentemente il Responsabile dell’Autorità avviava il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento.
Il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell’ambito del Settore Affari generali, ancorché avesse più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Solo alla fine di ottobre 2020 il Sindaco comunicava all’Autorità di aver provveduto, con proprio decreto, alla nomina del RPCT a dipendente di ruolo di categoria D. Il PTCT veniva poi approvato dalla Giunta comunale nel mese di novembre e successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, in data successiva, quindi, all’avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. L’Autorità, nell’evidenziare una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, ha ritenuto responsabile per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 l’organo di indirizzo politico, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.

Autore: La redazione PERK SOLUTION