Rendicontazione spese elettorali e aggiornamento riparto del fondo per la sanificazione

Con la Circolare n. 25 del 14 marzo 2022, indirizzata alle Prefetture, il Ministero dell’Interno comunica che l’applicativo dedicato per gli inserimenti degli importi rendicontati dagli enti locali per spese elettorali è di nuovo online ed è quindi possibile accedere per immissioni, integrazioni e rettifiche.

A seguito dell’accertamento della situazione definitiva delle sezioni ed elettori, è stato aggiornato e sostituito l’allegato 2 del decreto 30 ottobre 2021, «Ripartizione del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione de le consultazioni elettorali dell’anno 2021». Di conseguenza, il plafond massimo erogabile per ciascun ente potrebbe differire da quello precedentemente comunicato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quaderno ANCI per gli enti locali sulla pianificazione anticorruzione

L’ANCI ha pubblicato un quaderno operativo sugli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022. l’Elaborato delinea un quadro d’analisi delle indicazioni fornite dall’Anac per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (o della apposita sezione del PIAO), attraverso un esame compiuto e ragionato delle sezioni di cui si compongono gli “Orientamenti”. Il volume offre, inoltre, indicazioni utili all’autovalutazione per la verifica della coerenza della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con le indicazioni contenute nel PNA 2019-2021 e negli “Orientamenti”. Infine, il Quaderno contiene una scheda funzionale agli enti per il riesame complessivo del sistema di gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Corte costituzionale, piccoli comuni: vanno escluse le candidature che non assicurano la parità di genere

È incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 62/2022. La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.
Quest’obbligo vale anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma per essi la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli – che rappresentano il 17% della popolazione italiana – è dunque ineffettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall’articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. Riscontrato il vulnus, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’esclusione delle liste che non rispettino il vincolo costituisca una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedi.
Si tratta infatti della soluzione prevista dalla stessa normativa sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti. Essa si inserisce dunque coerentemente nel tessuto normativo senza alterarne in particolare il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, obblighi di trasparenza per le Spa e le Utility comunali

Con la delibera n. 92 del 23 febbraio 2022, l’Anac ha ribadito che la normativa per la trasparenza e l’anticorruzione deve essere rispettata non solo dagli enti pubblici e dalle pubbliche amministrazioni, ma anche dalle Spa e dalle Utility comunali di servizi pubblici. Nell’ambito di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di una società campana, che gestisce il servizio di distribuzione di acqua potabile, ha evidenziato la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013, applicabili alle società in controllo pubblico.
Dalla verifica effettuata sul sito istituzionale della società, l’Anac ha rilevato che nella sezione “Bandi di gara e contratti” erano assenti gli atti di programmazione e non risultavano pubblicati i nomi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici con i relativi curricula né i dati sulla rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti.
Non erano pubblicate inoltre le delibere dell’assemblea dei soci successive al 30 luglio 2018 nonostante il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ne preveda la pubblicazione obbligatoria.
Nella sezione “Dotazione organica-Costo del personale” non era data evidenza della distinzione dei costi relativi al personale a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato e non risultavano pubblicati i tassi di assenza che invece dovrebbero essere aggiornati ogni tre mesi.
La sezione “Selezione del personale” era priva di contenuti mentre per legge le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare gli atti contenenti i criteri di selezione del personale e per ogni procedura gli avvisi di selezione e i relativi esiti.
Dalla verifica è emersa anche l’omessa pubblicazione delle informazioni obbligatorie concernenti gli incarichi politici dell’amministratore unico. Fatti in relazione ai quali è stato avviato un procedimento separato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Indicazione sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici

L’ANAC, con delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, fornisce un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

A) I soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
In tale categoria di soggetti rientrano:
– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
– gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
– gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

B) le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

C) se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all’uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

D) gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell’Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
b) i codici identificativi del conto corrente postale;
c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.

Segretari comunali: quantificato il fabbisogno 2022 in 167 unità

Il Ministero dell’Interno informa che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – presieduto dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, il fabbisogno per l’anno 2022 dei segretari comunali e provinciali, quantificato in 167 unità.
Nel prossimo mese di luglio poi – al termine del corso di formazione e degli esami finali – saranno immessi in ruolo 291 Segretari comunali della sessione ordinaria del Coa 6. A questi si aggiungeranno poco dopo – non appena terminato il tirocinio obbligatorio e gli esami finali – ulteriori 223 corsisti.
Si stanno organizzando, inoltre, le prove preselettive del concorso Co.A 2021 bandito per 448 borsisti a novembre scorso.
Il Consiglio direttivo ha, poi, approvato le modalità operative per lo svolgimento della formazione cosiddetta “suppletiva”, prevista per i segretari neo assunti. La formazione suppletiva è stata inserita, per la prima volta, nel Piano delle attività didattiche 2022. È stato strutturato un modello formativo dedicato ai neosegretari, che consentirà di monitorare l’assolvimento dell’obbligo formativo di 120 ore annue, nell’ambito del biennio successivo alla data di prima assunzione in servizio, prevedendo formazione online.
È stato approvato, infine, anche il piano della formazione 2022, in continuità con quanto previsto dalle direttive ministeriali degli scorsi anni, prevedendo il prosieguo delle attività di aggiornamento a distanza, sia in modalità sincrona e asincrona – mediante contributi videoregistrati pubblicati sul Campus virtuale dell’Albo. Destinatari dei percorsi formativi di aggiornamento, oltre ai segretari comunali e provinciali, anche amministratori, dirigenti e personale degli enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pa, via al nuovo censimento auto blu: I dati al 31 dicembre 2021 vanno trasmessi entro il 18 marzo

Scadono il 18 marzo 2022 i termini per la comunicazione, su apposita piattaforma, da inoltrare al Dipartimento della funzione pubblica relativa al numero delle auto di servizio nella disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni al 31 dicembre 2021. La comunicazione costituisce un obbligo per le PA inserite nel conto economico consolidato, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014.
Le amministrazioni sono tenute ad effettuare tale comunicazione anche nel caso in cui non dispongono di alcuna auto e nel caso in cui non siano intervenute modifiche al parco auto rispetto all’anno precedente. In questo caso è sufficiente confermare il completamento del censimento nella Sezione Stato del censimento rispondendo “SI” alla voce “Il censimento 2021 è completato”.
Le amministrazioni che non adempiono all’obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
Gli enti dovranno, inoltre, pubblicare sui propri siti istituzionali, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Con l’ultima rilevazione, al 31 dicembre 2020, le auto nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni erano 26.627, di cui 734 ad uso esclusivo con autista, con un calo del 21% rispetto al 2018 ed un aumento, invece, del 3,7% rispetto al 2019 riscontrato nel settore della sanità, il più esposto alle conseguenze della pandemia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è assoluto e illimitato

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 769. La Sezione ricorda che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte, sicché accede all’esplicazione, individuale o collegiale, delle funzioni proprie di quell’organo e non è un’attribuzione personale del consigliere medesimo.
Oggetto dell’accesso possono essere non solo provvedimenti o documenti amministrativi ma anche ogni informazione o notizia relativa all’organizzazione amministrativa e alla gestione delle risorse pubbliche; l’accesso non è condizionato alla dimostrazione di un personale interesse (alla conoscenza dell’atto ovvero alla acquisizione dell’informazione) o alla presentazione di una giustificazione. In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del Consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare).
Perciò il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Occorre così che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare:
a) non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il Sindaco e la Giunta) e non al Consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente;
b) non sia in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.);
c) avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC, Istituito il registro dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

E’ stato istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct). Questo al fine di rendere rapida ed efficace l’interlocuzione con i vari Rpct, presenti nelle amministrazioni e negli enti.
L’obiettivo è di garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l’incarico di Rpct, e per agevolare l’invio attraverso pec di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.
La costituzione del Registro, oltre a potenziare i canali di comunicazione tra l’Autorità e i responsabili Rpct, è funzionale alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili stessi.

I dati raccolti all’interno del Registro saranno gestiti, in conformità all’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell’Anac, per le finalità istituzionali della stessa Autorità, compresi l’invio di circolari istituzionali e provvedimenti, e la comunicazione di iniziative ed eventi destinati agli Rpct.

L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il Servizio di registrazione e profilazione utenti disponibile sul portale istituzionale dell’Autorità. Tramite questo il Responsabile richiede e ottiene un’utenza di accesso ai servizi dell’Autorità riservati agli Rpct, dichiarando sotto la propria responsabilità, il proprio incarico di Responsabile. Per tali finalità andranno inseriti nome e cognome, codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, link all’atto di nomina pubblicato sul sito dell’ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piano triennale per l’informatica, AgID rende disponibile un modello standard

AgID ha reso disponibile un modello standard per la redazione del Piano Triennale per l’informatica da parte delle amministrazioni, denominato “Format PT”.
La predisposizione del Format PT nasce dalla volontà di supportare le PA centrali e locali con uno strumento standard che possa facilitare la redazione dei rispettivi Piani ICT.
La realizzazione del Format rientra nei compiti istituzionali dell’Agenzia di programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dall’art. 14 bis del CAD.
Il Format proposto ricalca la struttura obiettivi-azioni del Piano triennale di AgID e contiene indicazioni per la definizione degli elementi che compongono i diversi capitoli e per il monitoraggio dei risultati.
In particolare – anche attraverso la predisposizione di una guida di supporto e di una serie di indicazioni di compilazione – sono fornite:
– Istruzioni generali, vale a dire indicazioni per la pubblicazione da adottare per la condivisione e stesura del Piano ICT e indicazioni operative per la redazione del documento che rappresentano semplici regole stilistiche a cui attenersi;
– Note per la redazione dei Piani ICT delle PA, corredate da esempi;
– Indicazioni sulle attività legate al percorso di redazione del Piano ICT.
Il Format PT, reso disponibile nella sua prima versione, può essere utilizzato da tutte le PA interessate.
Al termine dell’anno, anche grazie allo scambio, ai feedback e alle eventuali osservazioni che perverranno dalle PA che avranno iniziato ad utilizzare questo strumento, sarà adottato in via definitiva.

Documentazione
– Guida per la redazione Format PT – Indicazioni operative e note per la redazione
– Format PT – Modello per la redazione del Piano ICT