SIOPE+: aggiornamenti dell’infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l’adeguamento dei gestionali della contabilità

IFEL informa che la Banca d’Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell’infrastruttura SIOPE+. L’intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l’adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l’invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell’ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

  • il software di contabilità utilizzato dall’ente per l’interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
  • l’aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d’Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell’ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Gli enti dovranno effettuare le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.

Aziende speciali: il compenso dei revisori non può essere aumentato durante l’incarico

Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale non può essere rideterminato in aumento durante lo svolgimento dell’incarico mediante l’applicazione analogica delle disposizioni previste per i revisori degli enti locali. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 138/2026, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguare, durante il rapporto, il compenso dei revisori di un’azienda speciale applicando i criteri e i limiti stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La Sezione ricorda che, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2019, gli enti locali hanno potuto riesaminare l’adeguatezza dei compensi determinati prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. L’eventuale rideterminazione deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa, essere preceduta dalla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei maggiori oneri e decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, senza effetti retroattivi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità strettamente collegata alla disciplina contenuta negli articoli 234 e 241 del TUEL e alla particolare evoluzione delle funzioni attribuite ai revisori degli enti locali. Tale disciplina non può essere automaticamente estesa a organi di controllo sottoposti a un diverso quadro normativo.

Per i revisori delle aziende speciali continua a trovare applicazione l’articolo 52 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La disposizione attribuisce al Consiglio comunale il potere di nominare l’organo di revisione e di determinare un’adeguata indennità in favore del presidente e degli altri componenti del collegio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti.

I parametri di riferimento sono, quindi, differenti. Il compenso dei revisori dell’ente locale è collegato principalmente alla classe demografica del Comune e alle funzioni esercitate, mentre quello dei revisori dell’azienda speciale deve essere determinato considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’organismo controllato. a Corte sottolinea inoltre che la nomina e la determinazione del compenso costituiscono elementi di un atto unitario. L’ammontare dell’indennità deve pertanto essere stabilito contestualmente al conferimento dell’incarico. Questo principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, risponde all’esigenza di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo di revisione.

Secondo la Sezione, manca una disposizione specifica che consenta di rideterminare in aumento, durante il rapporto, il compenso dei revisori delle aziende speciali. Al contrario, una disciplina di adeguamento è espressamente prevista per i revisori degli enti locali, in presenza delle condizioni individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.