Svincolo FCDE. I chiarimenti della Corte dei conti

La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.

È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.

L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.

La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.

La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.

La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.

SIOPE+: aggiornamenti dell’infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l’adeguamento dei gestionali della contabilità

IFEL informa che la Banca d’Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell’infrastruttura SIOPE+. L’intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l’adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l’invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell’ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

  • il software di contabilità utilizzato dall’ente per l’interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
  • l’aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d’Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell’ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Gli enti dovranno effettuare le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.

Aziende speciali: il compenso dei revisori non può essere aumentato durante l’incarico

Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale non può essere rideterminato in aumento durante lo svolgimento dell’incarico mediante l’applicazione analogica delle disposizioni previste per i revisori degli enti locali. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 138/2026, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguare, durante il rapporto, il compenso dei revisori di un’azienda speciale applicando i criteri e i limiti stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La Sezione ricorda che, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2019, gli enti locali hanno potuto riesaminare l’adeguatezza dei compensi determinati prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. L’eventuale rideterminazione deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa, essere preceduta dalla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei maggiori oneri e decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, senza effetti retroattivi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità strettamente collegata alla disciplina contenuta negli articoli 234 e 241 del TUEL e alla particolare evoluzione delle funzioni attribuite ai revisori degli enti locali. Tale disciplina non può essere automaticamente estesa a organi di controllo sottoposti a un diverso quadro normativo.

Per i revisori delle aziende speciali continua a trovare applicazione l’articolo 52 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La disposizione attribuisce al Consiglio comunale il potere di nominare l’organo di revisione e di determinare un’adeguata indennità in favore del presidente e degli altri componenti del collegio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti.

I parametri di riferimento sono, quindi, differenti. Il compenso dei revisori dell’ente locale è collegato principalmente alla classe demografica del Comune e alle funzioni esercitate, mentre quello dei revisori dell’azienda speciale deve essere determinato considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’organismo controllato. a Corte sottolinea inoltre che la nomina e la determinazione del compenso costituiscono elementi di un atto unitario. L’ammontare dell’indennità deve pertanto essere stabilito contestualmente al conferimento dell’incarico. Questo principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, risponde all’esigenza di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo di revisione.

Secondo la Sezione, manca una disposizione specifica che consenta di rideterminare in aumento, durante il rapporto, il compenso dei revisori delle aziende speciali. Al contrario, una disciplina di adeguamento è espressamente prevista per i revisori degli enti locali, in presenza delle condizioni individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.