Pagamenti della PA ai professionisti: verifica obbligatoria anche sotto i 5.000 euro

Con la circolare del 26 giugno 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito gli effetti dell’ultima modifica apportata all’art. 48-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il documento è rivolto agli uffici giudiziari, ma affronta una questione operativa che interessa, più in generale, tutte le amministrazioni chiamate a corrispondere compensi per attività professionali.

Il comma 1-ter dell’art. 48-bis è stato introdotto dalla legge di bilancio 2026, con efficacia differita al 15 giugno 2026. Nella sua formulazione originaria, la disposizione estendeva la verifica preventiva anche ai compensi professionali non superiori a 5.000 euro e consentiva l’attivazione del nuovo meccanismo in presenza di cartelle di qualunque ammontare. La previsione aveva suscitato immediate perplessità. Un debito anche molto modesto avrebbe potuto incidere sul pagamento di un compenso professionale di importo ridotto, con effetti particolarmente gravosi per avvocati, consulenti, tecnici e ausiliari dell’autorità giudiziaria. Prima che la disciplina diventasse operativa, il legislatore è quindi intervenuto nuovamente.

L’art. 2-ter del DL 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha sostituito il riferimento alle cartelle di qualunque ammontare con una soglia riferita al debito complessivo. La modifica è entrata in vigore il 23 maggio 2026. Il testo coordinato del decreto-legge stabilisce, infatti, che l’inadempienza assume rilievo quando deriva da una o più cartelle notificate per un ammontare complessivamente pari almeno a 5.000 euro.

Secondo la Circolare, la nuova disciplina distingue nettamente l’importo del pagamento dall’ammontare del debito del professionista. L’importo del compenso non determina più l’obbligo di verifica. Per i pagamenti riconducibili all’attività professionale, il controllo deve essere eseguito anche quando la somma da liquidare è inferiore o pari a 5.000 euro. L’ammontare del debito stabilisce invece se l’esito della verifica possa produrre conseguenze sul pagamento. Soltanto un debito complessivo di almeno 5.000 euro consente di destinare all’Agente della riscossione, fino a concorrenza, le somme dovute al beneficiario. Se il professionista non risulta inadempiente, l’amministrazione corrisponde integralmente il compenso. Lo stesso accade quando emergono cartelle non pagate il cui ammontare complessivo rimane al di sotto della soglia legale. Se, al contrario, il debito raggiunge o supera 5.000 euro, l’ente versa all’Agente della riscossione la somma necessaria, nei limiti del compenso disponibile, e corrisponde al professionista l’eventuale eccedenza.

Non è determinante la data in cui la prestazione è stata resa, la fattura è stata emessa o il provvedimento di liquidazione è stato adottato. Secondo le indicazioni ministeriali, conta il momento in cui il pagamento viene effettuato. La verifica interessa quindi anche le prestazioni pregresse, qualora il relativo compenso sia corrisposto dal 15 giugno 2026 in avanti.