Enti Locali, firmato il contratto 2025-2027: aumenti medi fino a 152 euro e nuove regole sull’IA

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2027. Il contratto si applica a 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto e copre, sia per la parte giuridica sia per quella economica, il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Il rinnovo è finanziato con risorse che, a regime dal 1° gennaio 2027, ammontano a circa 989 milioni di euro annui, al lordo degli oneri riflessi, erogati attraverso tre incrementi progressivi con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetti su tutti gli istituti collegati, e comprendono l’anticipazione già corrisposta ai sensi della legge di bilancio 2025. A regime, l’incremento medio complessivo è pari a 152 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale degli altri enti del comparto. Gli arretrati medi ammontano a circa 1.136 euro.

A queste risorse si aggiungono quelle specificamente destinate ai Comuni dalla legge di bilancio 2026. L’articolo 1, comma 674, ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a regime dal 2028. Le risorse sono finalizzate all’incremento del trattamento accessorio, anche nella componente fissa e ricorrente, del personale non dirigenziale dei Comuni. La ripartizione tra gli enti sarà definita con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. In continuità con il precedente contratto, il rinnovo valorizza le componenti fisse della retribuzione, dallo stipendio tabellare all’indennità di comparto, e garantisce l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste dalla legge di bilancio a favore dei Comuni.

Le principali innovazioni
Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, un titolo interamente dedicato all’intelligenza artificiale, contenuto negli articoli 14-16. Le nuove disposizioni disciplinano l’utilizzo dei sistemi di IA, le garanzie per il personale e la formazione necessaria per un uso responsabile delle nuove tecnologie. In coerenza con l’impianto già adottato per le Funzioni Centrali, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro entrano tra le materie di confronto sindacale. L’intelligenza artificiale viene così ricondotta al presidio contrattuale anziché essere lasciata alla sola decisione unilaterale dell’amministrazione.

Altre novità
• la regolamentazione della figura del social media e digital manager, in attuazione del decreto-legge 25/2025;
• un meccanismo di copertura economica in caso di vacanza contrattuale: a partire dall’anno successivo alla scadenza sarà riconosciuta un’anticipazione pari al 30% dell’inflazione Ipca misurata sugli stipendi tabellari, che salirà al 50% dopo sei mesi;
• l’Organismo paritetico per l’innovazione, sede stabile di confronto sui processi di transizione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli enti;
• un Osservatorio paritetico di comparto istituito presso Aran, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• il welfare integrativo – assistenza sanitaria integrativa, sostegno alle famiglie e previdenza complementare – come leva di attrattività del lavoro pubblico;
• maggiori flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con priorità per i soggetti più fragili e per chi svolge un ruolo di cura;
• l’incremento dell’indennità di comparto e la semplificazione delle regole del Fondo risorse decentrate.

Illegittima la notifica dell’accertamento IMU a ciascun erede in solidarietà passiva

In tema di IMU, l’avviso di accertamento notificato a ciascun erede per l’intero ammontare del debito del defunto, come se questo fosse automaticamente responsabile anche per gli altri, è illegittimo. Per i tributi locali, infatti, non vige la solidarietà passiva tra gli eredi; ciascun coerede, in applicazione della disciplina civilistica generale, risponde esclusivamente in proporzione alla propria quota ereditaria (ex artt.752 e 1295 del c.c.). La responsabilità solidale di cui all’art.65 del D.P.R n.600 del 29 settembre 1973 opera solo per le imposte sui redditi e non può essere estesa analogicamente ad altri tributi poiché tale norma non ha carattere procedurale ma sostanziale e come tale non può operare oltre il suo ambito tipico.
Questo è il principio ribadito, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (tra tutte l’ordinanza n.11097 del 28 aprile 2025) ,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sentenzan. 2686/2026, che ha respinto l’appello proposto dall’ente comunale confermando la sentenza di primo grado che aveva statuito l’onere per il Comune di emettere un nuovo avviso di accertamento ricalcolando l’imposta gravante sul coerede ricorrente in proporzione alla quota ereditaria dello stesso.
Nel caso di specie il Collegio laziale, anche in virtù del principio della chiarezza degli atti tributari, ha ritenuto illegittima la notifica da parte del Comune di Roma dell’avviso di accertamento a ciascun erede per l’intero importo quand’anche l’ente creditore lo abbia fatto, come in fattispecie, con l’intento, di ritenerli obbligati in sede di esecuzione ognuno per la propria quota.

Fondo per enti locali, infrastrutture e interventi sociali: definite le modalità di erogazione e rendicontazione

Il Ministero dell’interno ha disciplinato le modalità operative per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione di una parte delle risorse del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 a sostegno degli enti locali e degli interventi territoriali in ambito economico, sociale, sanitario, infrastrutturale, sportivo e culturale.

Le disposizioni sono contenute nel decreto della Direzione centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Rendicontazione, controlli e revoca

La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.

Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Template dichiarativo contributo comma n.772

Ritardi nei pagamenti commerciali: tasso di interesse al 2,40%

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato al 2,40% il tasso di riferimento applicabile alle transazioni commerciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Il dato è stato pubblicato nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non gli è imputabile.

Per le pubbliche amministrazioni il nuovo tasso assume particolare rilievo anche ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento e della prevenzione degli oneri derivanti dai ritardi nella liquidazione delle fatture.

Al via il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato un censimento per raccogliere informazioni sul patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un’attività strategica, condotta in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta per sostenere l’evoluzione del sistema informativo pubblico.

Grazie a questa ricognizione verranno raccolte informazioni dettagliate sul patrimonio infrastrutturale delle amministrazioni centrali e locali, mappando le principali installazioni hardware, i software e i servizi in uso in un contesto di trasformazione digitale in forte cambiamento. I dati ottenuti serviranno a definire nel Piano triennale per l’informatica nella PA una direzione chiara per lo sviluppo delle infrastrutture digitali pubbliche.

Il censimento è previsto dalla legge (comma 1-ter dell’art. 33-septies del decreto-legge n. 179/2012) e rientra nel quadro del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Il questionario, disponibile sulla piattaforma PA digitale 2026, dovrà essere compilato entro il 30 settembre 2026 da qualsiasi figura interna all’amministrazione, in collaborazione con le figure che hanno una conoscenza approfondita e trasversale dell’insieme dei sistemi informativi, dei servizi digitali e delle strategie ICT (per le scuole e le università il questionario sarà disponibile a partire da settembre e la data entro cui compilarlo sarà comunicata successivamente).

Dopo la compilazione, il rappresentante legale o il Responsabile per la Transizione al Digitale dovrà firmare una dichiarazione per attestare la completezza e correttezza dei dati inseriti.

Questi, infatti, verranno utilizzati per:

  • definire un modello di governance ICT efficace e strutturata, capace di guidare l’innovazione digitale e ottimizzare l’impiego delle risorse;
  • definire una mappatura di infrastrutture e servizi per una gestione efficiente delle risorse ICT;
  • guidare l’ottimizzazione della spesa ICT al fine di garantire sostenibilità finanziaria e supportare l’innovazione nel medio-lungo periodo.

Le informazioni permetteranno alle amministrazioni di orientare meglio le proprie scelte tecnologiche, migliorare la qualità dei servizi digitali e rafforzare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture. Contribuire con dati completi e corretti significa partecipare attivamente alla costruzione di un sistema pubblico più moderno, efficiente e capace di affrontare con consapevolezza le sfide della trasformazione digitale.

Per maggiori informazioni, incluse quelle relative al trattamento dei dati, è possibile consultare la pagina dedicata, che contiene anche l’informativa sulla privacy, e la guida operativa.

Canone unico patrimoniale tra le entrate tributarie dal 2027: ARCONET approva l’adeguamento degli schemi contabili

La Commissione ARCONET recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura tributaria del canone unico patrimoniale. Approvato l’aggiornamento degli allegati 10, 12 e 13 al D.Lgs. n. 118/2011, con decorrenza prevista dall’esercizio 2027. Limitato, invece, l’ampliamento delle voci del piano dei conti alle entrate derivanti dall’esposizione pubblicitaria.

È quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 24 giugno 2026, nel corso della quale sono stati approvati gli aggiornamenti dell’allegato 10, relativo allo schema del rendiconto della gestione e, in particolare, ai prospetti delle entrate per titoli, tipologie e categorie; dell’allegato12, relativo agli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali e dell’allegato13 al D.Lgs. n. 118/2011 contenente l’elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate delle regioni e degli enti locali, necessari per adeguare gli schemi contabili alla natura tributaria del canone.

La Commissione ha esaminato anche una proposta di maggiore articolazione delle voci del piano dei conti dedicate al canone unico patrimoniale. La proposta era stata elaborata con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze per rendere più analitiche le informazioni sulle diverse componenti del canone, comprese le entrate derivanti dalle occupazioni effettuate per l’erogazione di servizi pubblici a rete, con particolare riferimento alle infrastrutture di telecomunicazione, ai cavi, alle condutture e alle antenne.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, una classificazione più dettagliata avrebbe consentito di migliorare la conoscenza del fenomeno, la confrontabilità dei dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nella BDAP, offrendo elementi utili sia al MEF sia agli stessi enti locali.

I rappresentanti dell’ANCI hanno tuttavia evidenziato le difficoltà operative che una maggiore granularità avrebbe determinato per i comuni. La gestione del canone unico richiede già una rilevante riorganizzazione dei procedimenti e delle attività interne; un’ulteriore articolazione del piano dei conti avrebbe aumentato la complessità delle registrazioni e degli adempimenti.

Tenendo conto delle osservazioni dell’ANCI, ARCONET ha scelto una soluzione più limitata. La Commissione ha approvato l’ampliamento del piano dei conti soltanto per le entrate riconducibili all’art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160/2019, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non è stata quindi accolta, almeno in questa fase, la proposta di introdurre voci analitiche per le diverse forme di occupazione del suolo pubblico, comprese quelle connesse ai servizi a rete e alle telecomunicazioni. ARCONET ha comunque espresso l’auspicio che, in futuro, gli enti possano essere messi nelle condizioni di gestire un’ulteriore articolazione delle voci, in coerenza con la funzione conoscitiva e pubblica del bilancio.

Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, che proroga fino al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.

La decisione modifica la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, sostituendo la scadenza del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2029. La proroga produce effetti dal 1° luglio 2026 e garantisce, pertanto, la continuità del meccanismo senza alcuna interruzione temporale. La decisione chiarisce espressamente che l’efficacia dal 1° luglio è necessaria per assicurare la prosecuzione ininterrotta della misura e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

Per gli enti locali la decisione europea non introduce nuovi adempimenti e non modifica le modalità operative già applicate. Comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e gli altri soggetti ricompresi tra le amministrazioni pubbliche continuano quindi ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali non risultano debitori d’imposta secondo le regole ordinarie dell’IVA.

La proroga europea deve essere coordinata con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Il Testo unico si applicherà dal 1° gennaio 2027. Dalla stessa data l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sarà abrogato e la disciplina dello split payment confluirà nell’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.

La modifica ha carattere essenzialmente ricognitivo e di riordino normativo. Il nuovo art. 65 riproduce la disciplina della scissione dei pagamenti e stabilisce espressamente che essa si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea.

Di conseguenza, allo stato della normativa vigente:

  • fino al 31 dicembre 2026 il riferimento nazionale resta l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  • dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà l’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026;
  • l’autorizzazione europea consente l’applicazione del meccanismo fino al 30 giugno 2029.

ARAN: Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico

È stato presentato il nuovo Rapporto di monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico relativo all’anno 2025, redatto da ARAN ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Il documento illustra le risultanze di sintesi dell’attività di rilevazione condotta sull’insieme dei contratti integrativi trasmessi dalle amministrazioni pubbliche attraverso la Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi Aran-Cnel. Un secondo Rapporto, più analitico, approfondirà nei prossimi mesi l’esame puntuale delle materie trattate nei contratti integrativi.

Nel corso del 2025 le pubbliche amministrazioni hanno complessivamente trasmesso 18.197 contratti integrativi, il valore più elevato mai registrato dall’avvio del monitoraggio, con un incremento del 37,4% rispetto al 2016. La distribuzione per comparto conferma la prevalenza di Istruzione e Ricerca (46,8%) e Funzioni Locali (43,1%), seguiti da Funzioni Centrali (5,9%) e Sanità (4,2%).

Il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, dato che rappresenta il massimo storico, con punte dell’89% nella Scuola e dell’87% nell’Università. I contratti acquisiti coprono complessivamente il 79% del personale non dirigente. Sul piano geografico, Veneto e Lombardia si confermano le regioni con la maggiore incidenza di sedi attive.

Circa un terzo dei contratti trasmessi si riferisce ad annualità precedenti, fenomeno più accentuato nelle Funzioni Centrali e in Istruzione e Ricerca. Quanto alla tipologia, il 56% degli accordi ha natura solo economica, il 38% è di tipo normativo ed economico e il restante 6% riguarda specifiche materie, con marcate differenze tra comparti.

Il Rapporto evidenzia inoltre un quadro positivo sotto il profilo delle relazioni sindacali: oltre il 93% dei contratti destinati al personale dei comparti risulta sottoscritto anche dalle RSU, mentre il ricorso agli atti unilaterali resta residuale (0,8% del totale) e in costante diminuzione nel lungo periodo.

Nel complesso, i dati confermano il consolidamento e la crescente stabilità della contrattazione integrativa quale strumento centrale nella gestione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni (fonte Aran).

 

Cultura nei piccoli comuni: contributi fino a 130mila euro, domande entro il 31 agosto

È aperto l’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1”, promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere progetti culturali nei comuni italiani con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

L’iniziativa, lanciata il 22 giugno 2026, è promossa insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato e al Piano Olivetti per la Cultura, con il supporto tecnico e amministrativo di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

L’obiettivo è utilizzare la cultura come strumento di rigenerazione territoriale, coesione sociale, partecipazione civica e sviluppo economico, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori caratterizzati da fragilità e limitata accessibilità ai servizi culturali. Il contributo concedibile per ciascun progetto può arrivare fino a 130.000 euro, IVA inclusa, e non può superare l’80% dei costi ammissibili indicati nel quadro economico.

I beneficiari devono pertanto assicurare un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, attraverso risorse proprie o altre fonti pubbliche o private, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. Il cofinanziamento proveniente da soggetti diversi dal comune proponente deve consistere in risorse finanziarie effettive e documentabili. Non sono ammessi apporti sotto forma di beni o servizi.

Possono presentare domanda esclusivamente i comuni italiani con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti, sulla base dei dati ISTAT riferiti al 1° gennaio 2025.

La candidatura può essere presentata:

  • da un singolo comune;
  • da una rete di comuni già costituita o da costituire, con l’individuazione di un comune capofila.

In caso di partecipazione associata, il comune capofila è l’unico beneficiario del contributo e il responsabile della presentazione della domanda, dell’attuazione del progetto e dei rapporti con il Ministero. Ciascun comune, sia come proponente singolo sia come capofila o componente di una rete, può partecipare con una sola candidatura.

Anche quando la candidatura è presentata da un singolo comune, la proposta deve prevedere il coinvolgimento di almeno un partner di progetto appartenente a una delle seguenti categorie non profit:

  • amministrazioni pubbliche ed enti pubblici;
  • enti del Terzo settore iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS;
  • associazioni o comitati costituiti ai sensi del Codice civile, dotati di atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate e di codice fiscale.

Allegati:

Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Avviso pubblico
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato A “Autocertificazione requisiti generali”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato B “Accordo di partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato C “Lettera di intenti per accordo partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato D “Lettera di impegno al cofinanziamento”
Cultura nei piccoli comuni – FAQ al 07.08.2026

Svincolo FCDE. I chiarimenti della Corte dei conti

La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.

È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.

L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.

La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.

La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.

La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.