Decreto legge PA: la nota sintetica ANCI

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul Decreto PA sulle norme di interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, pubblicato in G.U. n. 182 del 7 Agosto 2026.

In materia di personale, assume particolare rilievo il superamento, per i Comuni soggetti al regime assunzionale fondato sulla sostenibilità finanziaria, degli ulteriori limiti alla spesa previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006. La nuova disciplina amplia gli spazi di autonomia degli enti, anche con riferimento alla contrattazione integrativa e alla copertura del trattamento economico dei segretari comunali. Il decreto interviene inoltre sulla monetizzazione delle ferie, subordinandola alla cessazione del rapporto e alla dimostrazione che il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di fruirne, e prevede che le economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti siano destinate alla loro formazione.

Sono inoltre previste una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali e provinciali nel biennio 2026-2027, la possibilità per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti di nominare segretari di fascia C in caso di sede vacante, l’estensione fino al 31 dicembre 2028 della validità quadriennale delle graduatorie della polizia locale e la proroga, fino all’anno scolastico 2027/2028, delle graduatorie comunali del personale educativo, scolastico e ausiliario.

Per gli investimenti, vengono differiti diversi termini relativi alle “piccole opere”: l’inserimento dei CUP nel sistema ReGiS è prorogato al 30 giugno 2027, mentre i decreti di revoca dei contributi potranno essere adottati entro il 31 luglio 2027. Per le “medie opere” finanziate dalla legge n. 145/2018, relative alle annualità 2021-2025, il termine di conclusione degli interventi è spostato al 31 dicembre 2026; l’eventuale ritardo comporterà una revoca parziale pari all’1% del valore della progettualità, anziché la perdita integrale del finanziamento.

Il decreto modifica anche la disciplina del dissesto finanziario contenuta nel TUEL, stabilizzando il sistema delle anticipazioni destinate alla massa attiva e introducendo termini più rigorosi per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla dichiarazione di dissesto. L’ipotesi di bilancio riequilibrato dovrà inoltre essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima del dissesto.

Tra le altre misure figurano l’incremento del Fondo unico per la disabilità, nuove disposizioni per il bradisismo nei Campi Flegrei e la proroga fino al 2029 della gestione straordinaria della ricostruzione del sisma del 2016. Particolare attenzione dovrà essere riservata al trasferimento gratuito ai Comuni delle strutture emergenziali, poiché i relativi costi di gestione, manutenzione ed eventuale dismissione graveranno sui bilanci comunali.

Di rilievo, infine, la riforma della riscossione coattiva locale. Gli enti potranno affidare direttamente ad AMCO i propri crediti tributari ed extratributari; l’affidamento diventerà obbligatorio, per almeno cinque anni, nei casi di ridotta capacità di smaltimento dei residui attivi o di reiterata mancata trasmissione dei rendiconti alla BDAP. L’effettiva operatività del nuovo sistema resta tuttavia subordinata all’adozione di un decreto attuativo del MEF, chiamato a disciplinare convenzioni, remunerazione del servizio, tempi di riversamento e modalità di monitoraggio.

 

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE

✓ Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2

✓ Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (Art. 1, comma 7)

✓ Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1)

✓ Segretari comunali e provinciali (Art. 2, commi 5-8)

✓ Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9)

✓ Personale educativo – scolastico (Art.2, comma 3)

✓ Sistemi di videosorveglianza per le scuole (Art. 5, comma 4)

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

✓ Piccole opere (Art. 2, commi 2 e 3)

✓ Medie opere (Art. 2, comma 4)

MISURE IN MATERIA DI DISSESTO

✓ Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati (Art. 3) 6

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

✓ Incremento fondo unico disabilità (Art. 9)

MISURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

✓ Bradisismo Campi Flegrei (Art. 14)

✓ Contributo per l’autonoma sistemazione-CAS (Art. 15)

✓ Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile (Art. 16)

✓ Potenziamento azione commissariale Campi Flegrei (Art. 17)

✓ Ricostruzione Sisma 2016 (Art. 18)

✓ Primo cratere (Art. 19)

✓ Strutture emergenziali sisma 2016 (Art. 21)

✓ Rimodulazione delle risorse destinate alla ricostruzione (Art. 22)

✓ Fase transitoria ruolo esperti catastrofali (Art. 23)

MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)

Fondo per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 30 luglio 2026, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per il 2026 il Fondo dispone di una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, grazie all’incremento di 150 milioni previsto per il solo anno 2026 dalla legge di bilancio, rispetto ai 100 milioni annui già stanziati per il triennio 2025-2027. Le risorse sono destinate ai Comuni che presentano un rapporto tra le spese sostenute per l’attuazione dei provvedimenti di affidamento del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3%.

L’incremento della dotazione rappresenta un risultato significativo rispetto al primo riparto del 2025, quando ANCI aveva evidenziato come lo stanziamento di 100 milioni di euro fosse insufficiente a compensare gli ingenti oneri sostenuti dai Comuni per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, chiedendo un rafforzamento delle risorse destinate al Fondo. Gli oneri in questione sono infatti passati dai 460 mln. di euro certificati dai Comuni per il 2024 ai 530 mln. del 2025.

L’aumento delle risorse disponibili costituisce un importante ma parziale rafforzamento del sostegno ai Comuni, che continuano a sostenere una quota rilevante dei costi connessi all’attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di tutela dei minori. Sotto questo aspetto ANCI è già impegnata nel sensibilizzare Governo e Parlamento affinché il contributo in questione venga stabilizzato, per una quota annua pari a 300 milioni di euro, anche al fine di assicurare un più robusto sostegno ai Comuni che registrano spese significative ma meno incidenti in rapporto ai fabbisogni standard monetari.

Al fine di facilitare la programmazione della spesa e in attesa dell’emanazione del provvedimento di riparto, pubblichiamo in allegato lo schema di decreto, la nota metodologica e la tabella con le assegnazioni ai Comuni per l’anno 2026, come passati all’esame della Conferenza Stato-Città.

Allegati:

Assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

È stato pubblicato nella G.U. n. 185 del 11/08/2026, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026 – diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2026, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2026, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 98.000.000,00 per l’anno 2026, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 367 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 11/08/2026 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 08/02/2027.

A seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi il Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Rigenerazione Urbana PNRR: pubblicato elenco investimenti che non concorrono a target UE

Anci informa che è stato pubblicato sulla GU serie generale n. 183 delll’8 agosto u.s. il comunicato del Ministero dell’Interno, nel quale si segnala la pubblicazione sul sito dello stesso Ministero  del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 24 luglio 2026, ricognitivo degli interventi di rigenerazione urbana, di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non concorrenti al Target – UE, che dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027.

Allegati:

Decreto 24 luglio 2026

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Canone unico, aperta la finestra per le delibere 2021-2025: trasmissione entro il 31 ottobre

Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga alla disciplina dell’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), operativo dal 1° gennaio 2021, è un’entrata locale che ha accorpato in un unico prelievo diverse forme di imposizione precedentemente distinte: la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), il Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP), il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) nonché il Canone per l’Occupazione di Strade comunali/provinciali (art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. 285/1992).

Con la sentenza della Corte di Cassazione (n. 12225 del 1° maggio 2026) il CUP, è stato chiarito, ha natura tributaria. Il tributo si applica alle occupazioni di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari da parte di privati e imprese, con tariffe determinate dai singoli enti locali attraverso propri regolamenti.

L’articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto 2026, affronta il problema della pubblicazione delle delibere relative al canone unico dal 2021 al 2025, in quanto dal 2026 anche i regolamenti e le tariffe del canone patrimoniale sono assoggettati al sistema di trasmissione e pubblicazione previsto dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

A tal riguardo, il Dipartimento delle finanze, con il comunicato del 18 agosto 2026, ha annunciato l’apertura, nell’applicazione informatica «Gestione altri tributi comunali» del Portale del federalismo fiscale, delle annualità dal 2021 al 2025 all’interno della sezione «Canone unico – art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019». I Comuni possono quindi trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuno degli anni interessati. L’adempimento dà attuazione all’articolo 30 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che ha esteso alle deliberazioni relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato canone unico, la disciplina prevista dall’articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011. La norma è contenuta nel decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30.

La novità assume particolare rilievo perché la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze non costituisce un semplice obbligo di pubblicità, ma diventa condizione per l’acquisizione dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie. Si introduce così, anche per il canone unico, un sistema uniforme di trasmissione e pubblicazione degli atti comunali, analogo a quello già operante per la generalità dei tributi locali.

Per l’anno 2026 i Comuni devono trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie mediante l’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2026. Il Dipartimento delle finanze provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2026. Il rispetto della sequenza procedimentale e dei relativi termini è essenziale, poiché alla pubblicazione è attribuita efficacia costitutiva.

Per le annualità dal 2021 al 2025 l’articolo 30 introduce, invece, una disciplina transitoria. Le deliberazioni già adottate per ciascun anno acquistano efficacia, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che siano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. La successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze dovrà avvenire entro il 30 novembre 2026.

Dirigenti fuori dotazione organica: l’articolo 110, comma 2, TUEL non può coprire funzioni ordinarie

La necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 255/2026, in riscontro ad una richiesta di parere sui limiti e modalità di reclutamento di personale dirigenziale a tempo determinato (ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000) in costanza di dotazione organica parzialmente vacante e riorganizzazione delle strutture apicali.

La necessità di contemperare efficienza organizzativa, gestione di un’esigenza straordinaria e rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può giustificare l’attribuzione al dirigente assunto fuori dotazione organica della responsabilità di uffici istituzionali ordinari. Il problema non riguarda soltanto la durata del rapporto o la qualificazione formale attribuita all’incarico. È decisivo il contenuto effettivo delle funzioni affidate. Se il dirigente assume la responsabilità stabile di una struttura organizzativa ordinaria, l’incarico perde la propria connotazione specialistica ed eccezionale e viene utilizzato per soddisfare un fabbisogno organizzativo strutturale.

Secondo la Corte, un simile impiego finirebbe per snaturare la fattispecie prevista dal comma 2 dell’articolo 110 del TUEL Questa disposizione consente di stipulare contratti a tempo determinato fuori dalla dotazione organica per fronteggiare esigenze ulteriori rispetto al fabbisogno ordinario dell’amministrazione. La temporaneità del contratto, da sola, non è quindi sufficiente: devono essere temporanee ed eccezionali anche le attività che ne costituiscono l’oggetto.

Affidare attraverso il comma 2 la direzione di un settore ordinario comporterebbe anche il rischio di eludere i limiti previsti per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato destinati alla copertura delle posizioni organizzative stabili. La convenienza economica dell’operazione o la possibilità di ottenere un risparmio sulla spesa di personale non possono sanare l’impiego di una base normativa non coerente con la reale natura del fabbisogno.

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026

Con la pubblicazione nella G.U. n. 172 del 27 luglio 2026 del DPCM 16 giugno 2026 diventa definitivo il quadro di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2026.

La dotazione complessiva è fissata in 6.887.700.365 euro, al netto di 304.905.791,79 euro derivanti dall’ulteriore quota IMU dovuta per la regolazione dei rapporti finanziari dei comuni. Di quest’ultimo importo, 250 milioni risultano già iscritti sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, mentre la parte restante è destinata a essere riassegnata dopo il recupero da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il decreto individua una quota di alimentazione assicurata dall’IMU pari, in via normativa, a 2.768.800.000 euro.  Accanto a questa componente opera la quota di 3.753.389.000 euro collegata al ristoro delle minori entrate IMU e TASI derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016. Il decreto applica a tale importo una riduzione di 14.171.000 euro, giustificata dalla diminuita esigenza di compensazione delle minori entrate TASI.

A questa operazione si aggiunge il riparto di 64.740.376,50 euro, prededotti dalla quota IMU, destinati ai comuni per i quali la componente ordinaria non assicura un importo equivalente al gettito TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il procedimento comprende inoltre il correttivo fino a 25 milioni di euro per gli enti penalizzati dall’applicazione dei criteri perequativi, l’integrazione di 5,5 milioni a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti con un valore negativo del Fondo, la dotazione di 672 milioni per specifiche esigenze di correzione del riparto e l’assegnazione di 1,077 milioni prevista per la posizione del Comune di Sappada. Il punto centrale del riparto 2026 è rappresentato dall’avanzamento della perequazione per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Il DPCM assume come base il valore del Fondo 2025, determinato dal DPCM 16 aprile 2025 e rettificato per gli effetti a regime delle correzioni puntuali disposte con il decreto interministeriale 10 settembre 2025.

Su questa base, l’80% della componente del Fondo riferita ai comuni delle regioni a statuto ordinario viene accantonato e redistribuito in relazione alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. La capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell’85%. Per i comuni della Sicilia e della Sardegna il riparto segue invece un criterio differente. Il decreto assume come riferimento il valore del Fondo 2025, rettificato per gli effetti delle correzioni puntuali, senza applicare il meccanismo perequativo previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Dopo il calcolo della componente perequativa viene applicato il correttivo previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016. Il meccanismo è finalizzato a contenere le variazioni delle risorse di riferimento superiori, in aumento o in diminuzione, al 4% rispetto all’anno precedente. Per i comuni fino a 5.000 abitanti opera anche l’integrazione di 5,5 milioni di euro. Il beneficio è attribuito agli enti che, dopo l’applicazione dei criteri ordinari e dei correttivi, presentano un Fondo negativo e può raggiungere un massimo di 50.000 euro per comune. La dotazione di 672 milioni destinata alle specifiche esigenze di correzione completa il sistema di salvaguardia. Il passaggio dalla distribuzione storica a quella basata su capacità fiscali e fabbisogni standard continua quindi a essere accompagnato da strumenti volti ad attenuare le variazioni più significative.

Per Roma Capitale, alla quale non si applicano più le ordinarie modalità di riparto con finalità perequative previste per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2026 il versamento a carico di Roma Capitale, a titolo di risorse storiche e perequazione, è fissato in 79.622.195 euro. La quota dell’IMU trattenuta annualmente dall’Agenzia delle entrate per alimentare il Fondo è invece stabilita in 217.035.438 euro. La nuova disciplina determina un incremento di 15 milioni di euro della dotazione complessiva del FSC.

Il decreto costituisce inoltre un accantonamento di 7 milioni di euro. Di questa somma, 5.378.224 euro sono destinati prioritariamente a compensare gli effetti prodotti sugli altri enti dall’esclusione di Roma Capitale dal meccanismo perequativo. La parte residua è riservata agli eventuali conguagli derivanti dalla rettifica dei valori utilizzati per il riparto.

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025. L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.

Il modello delineato da ANAC segue una progressione precisa. La rilevazione iniziale conclude il procedimento soltanto quando tutti gli indicatori esaminati attestano il pieno assolvimento degli obblighi. Se emerge anche una sola carenza, l’ente deve attivarsi per correggerla e l’OIV è chiamato a verificarne il superamento.

La seconda fase è dedicata al monitoraggio degli adeguamenti. In questa fase il RPCT promuove le misure necessarie per integrare o correggere la sezione “Amministrazione trasparente”, mentre l’OIV mantiene una funzione di controllo indipendente e formalizza l’esito delle nuove verifiche.

La collaborazione tra i due soggetti è necessaria, ma non comporta una sovrapposizione dei ruoli: il RPCT presidia l’adempimento e l’aggiornamento delle pubblicazioni; l’OIV verifica e attesta il risultato raggiunto.

Quando l’amministrazione ha sanato tutte le criticità, l’OIV deve registrare nell’applicativo il raggiungimento del 100 per cento e produrre la relativa attestazione di monitoraggio. Se, invece, permangono omissioni o incompletezze, si apre la terza fase: l’organismo di valutazione deve indicare analiticamente, per ogni sottosezione, gli atti, i documenti e le informazioni non pubblicati o pubblicati in modo non conforme.

L’elenco delle inadempienze residue non costituisce una dichiarazione generica di mancata conformità. Deve consentire di individuare con precisione ciò che manca, rendendo verificabile sia la responsabilità dell’ufficio competente sia l’eventuale successivo adeguamento.

La delibera n. 192/2025 collega inoltre le omissioni ai possibili effetti previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e, nei casi previsti, del danno all’immagine dell’amministrazione.

Arera: Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC

ARERA completa e corregge la disciplina dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani. Con la deliberazione 30 luglio 2026, n. 291/2026/R/rif, pubblicata il 31 luglio, l’Autorità modifica il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, il TIUC, intervenendo in particolare sulle regole sperimentali contenute nel Titolo VIII.

Il provvedimento non rinvia l’avvio dell’unbundling per il comparto. Gli obblighi introdotti con la deliberazione n. 373/2025/R/rif decorrono dall’esercizio 2026. Soltanto gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata sono sottoposti a una fase di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, prima della loro piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.

La nuova deliberazione nasce dagli approfondimenti svolti da ARERA con le associazioni dei gestori, gli enti territoriali, gli Enti di governo dell’ambito e ANCI. Dal confronto sono emerse alcune difficoltà applicative relative, fra l’altro, ai costi condivisi tra più ambiti tariffari, alla rappresentazione degli impianti minimi, alle componenti positive di reddito e alla disaggregazione dei flussi economici connessi alla responsabilità estesa del produttore.

Come noto, la separazione contabile serve a rendere riconoscibili costi e ricavi delle attività regolate, evitando commistioni con attività diverse e consentendo all’Autorità di disporre di dati coerenti ai fini tariffari. Nel settore dei rifiuti questa esigenza assume particolare rilievo per la presenza di gestioni articolate su più territori, servizi condivisi, impianti di trattamento e rapporti economici collegati alle diverse filiere dei materiali.

Il TIUC distingue la posizione dei gestori che già applicavano le regole di unbundling da quella degli operatori precedentemente non assoggettati. I primi continuano a utilizzare le logiche di imputazione e ribaltamento già previste, integrandole con l’attività denominata “Attività tariffate rifiuti urbani”. I secondi operano secondo il regime semplificato, compilando gli schemi di rendicontazione previsti e predisponendo i prospetti di riconciliazione con il bilancio societario.

Con la deliberazione n. 291/2026 ARERA affina questo impianto. Le partite economiche che non possono essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e che non risultano direttamente riferibili ai singoli ambiti tariffari devono essere allocate indirettamente mediante i driver indicati nell’Allegato 4 al TIUC. Viene così eliminato il precedente riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi. Tali componenti saranno considerate nello schema riferito alle componenti tariffarie quando ciò sia previsto dalla regolazione tariffaria vigente.

L’Allegato 4 viene inoltre integrato con la nuova categoria residuale delle “altre componenti”, utile per rappresentare valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari. Per la loro ripartizione potranno essere impiegati parametri quali il numero delle utenze, gli abitanti serviti, il numero delle fatture o dei documenti di riscossione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. La modifica risponde soprattutto all’esigenza di allocare i costi relativi alla gestione tariffaria e ai rapporti con gli utenti quando tali funzioni interessano più ambiti.

La deliberazione stabilisce che le disposizioni dettate per la separazione contabile per ambito tariffario si applichino anche alla separazione per impianto minimo. Nel sistema degli schemi specifici viene quindi introdotta una rappresentazione autonoma delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartite per singolo impianto minimo. La scelta è coerente con l’esigenza di assicurare trasparenza sui costi degli impianti assoggettati alla regolazione dell’Autorità e di rendere verificabili i dati utilizzati nella costruzione tariffaria. Per i gestori interessati ciò comporta la necessità di adeguare la contabilità analitica, individuando centri di costo, criteri di imputazione e driver idonei a isolare le poste riferibili a ciascun impianto.

Sul piano delle scadenze, ARERA introduce una deroga espressa ai termini ordinari del TIUC. Per gli esercizi 2026 e 2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata previsti dai commi 27.1 e 27.2, corredati dalla nota di commento e dalla documentazione di controllo richiesta, devono essere trasmessi telematicamente entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio oppure dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

La dilazione è circoscritta al biennio di sperimentazione e serve a consentire ai gestori di testare gli schemi predisposti dall’Autorità, verificare la tenuta dei criteri di allocazione e correggere eventuali criticità nei sistemi informativi. Il termine speciale non deve essere letto come una sospensione degli obblighi contabili decorrenti dal 2026. La deroga riguarda la trasmissione degli schemi specifici sperimentali, mentre rimane ferma la necessità di organizzare fin dall’inizio dell’esercizio la rilevazione dei dati secondo le regole del TIUC.

La deliberazione richiede un adeguamento che non può essere rinviato alla chiusura del bilancio. I gestori devono verificare fin dall’esercizio 2026 la struttura del piano dei conti, la corretta identificazione degli ambiti tariffari e degli impianti minimi, la disponibilità dei dati fisici e monetari e la coerenza dei driver impiegati per l’allocazione delle poste condivise.

Occorre inoltre presidiare la riconciliazione tra contabilità generale, contabilità analitica, conti annuali separati e dati utilizzati ai fini del MTR-3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività svolte su più ambiti, alle componenti relative alla gestione delle utenze, ai flussi EPR e ai rapporti con gli impianti minimi.

Segretari comunali, erogati circa 2 milioni di euro a 55 enti per l’annualità 2025

Con il comunicato del 7 agosto 2026, la Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno ha reso noto di avere disposto l’erogazione del contributo relativo all’annualità 2025 destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali. Il pagamento interessa 55 enti beneficiari, per un importo complessivo di 1.993.110,86 euro.

La misura trova origine nell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La disposizione ha consentito di utilizzare, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, una parte delle risorse previste dall’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021 anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

L’intervento è rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e risponde a un’esigenza strutturale: rafforzare la capacità amministrativa degli enti di minore dimensione, nei quali la presenza stabile del segretario comunale assume un ruolo determinante per la regolarità dell’azione amministrativa, il funzionamento degli organi, l’assistenza giuridico-amministrativa e l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.