Arera: Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC

ARERA completa e corregge la disciplina dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani. Con la deliberazione 30 luglio 2026, n. 291/2026/R/rif, pubblicata il 31 luglio, l’Autorità modifica il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, il TIUC, intervenendo in particolare sulle regole sperimentali contenute nel Titolo VIII.

Il provvedimento non rinvia l’avvio dell’unbundling per il comparto. Gli obblighi introdotti con la deliberazione n. 373/2025/R/rif decorrono dall’esercizio 2026. Soltanto gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata sono sottoposti a una fase di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, prima della loro piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.

La nuova deliberazione nasce dagli approfondimenti svolti da ARERA con le associazioni dei gestori, gli enti territoriali, gli Enti di governo dell’ambito e ANCI. Dal confronto sono emerse alcune difficoltà applicative relative, fra l’altro, ai costi condivisi tra più ambiti tariffari, alla rappresentazione degli impianti minimi, alle componenti positive di reddito e alla disaggregazione dei flussi economici connessi alla responsabilità estesa del produttore.

Come noto, la separazione contabile serve a rendere riconoscibili costi e ricavi delle attività regolate, evitando commistioni con attività diverse e consentendo all’Autorità di disporre di dati coerenti ai fini tariffari. Nel settore dei rifiuti questa esigenza assume particolare rilievo per la presenza di gestioni articolate su più territori, servizi condivisi, impianti di trattamento e rapporti economici collegati alle diverse filiere dei materiali.

Il TIUC distingue la posizione dei gestori che già applicavano le regole di unbundling da quella degli operatori precedentemente non assoggettati. I primi continuano a utilizzare le logiche di imputazione e ribaltamento già previste, integrandole con l’attività denominata “Attività tariffate rifiuti urbani”. I secondi operano secondo il regime semplificato, compilando gli schemi di rendicontazione previsti e predisponendo i prospetti di riconciliazione con il bilancio societario.

Con la deliberazione n. 291/2026 ARERA affina questo impianto. Le partite economiche che non possono essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e che non risultano direttamente riferibili ai singoli ambiti tariffari devono essere allocate indirettamente mediante i driver indicati nell’Allegato 4 al TIUC. Viene così eliminato il precedente riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi. Tali componenti saranno considerate nello schema riferito alle componenti tariffarie quando ciò sia previsto dalla regolazione tariffaria vigente.

L’Allegato 4 viene inoltre integrato con la nuova categoria residuale delle “altre componenti”, utile per rappresentare valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari. Per la loro ripartizione potranno essere impiegati parametri quali il numero delle utenze, gli abitanti serviti, il numero delle fatture o dei documenti di riscossione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. La modifica risponde soprattutto all’esigenza di allocare i costi relativi alla gestione tariffaria e ai rapporti con gli utenti quando tali funzioni interessano più ambiti.

La deliberazione stabilisce che le disposizioni dettate per la separazione contabile per ambito tariffario si applichino anche alla separazione per impianto minimo. Nel sistema degli schemi specifici viene quindi introdotta una rappresentazione autonoma delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartite per singolo impianto minimo. La scelta è coerente con l’esigenza di assicurare trasparenza sui costi degli impianti assoggettati alla regolazione dell’Autorità e di rendere verificabili i dati utilizzati nella costruzione tariffaria. Per i gestori interessati ciò comporta la necessità di adeguare la contabilità analitica, individuando centri di costo, criteri di imputazione e driver idonei a isolare le poste riferibili a ciascun impianto.

Sul piano delle scadenze, ARERA introduce una deroga espressa ai termini ordinari del TIUC. Per gli esercizi 2026 e 2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata previsti dai commi 27.1 e 27.2, corredati dalla nota di commento e dalla documentazione di controllo richiesta, devono essere trasmessi telematicamente entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio oppure dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

La dilazione è circoscritta al biennio di sperimentazione e serve a consentire ai gestori di testare gli schemi predisposti dall’Autorità, verificare la tenuta dei criteri di allocazione e correggere eventuali criticità nei sistemi informativi. Il termine speciale non deve essere letto come una sospensione degli obblighi contabili decorrenti dal 2026. La deroga riguarda la trasmissione degli schemi specifici sperimentali, mentre rimane ferma la necessità di organizzare fin dall’inizio dell’esercizio la rilevazione dei dati secondo le regole del TIUC.

La deliberazione richiede un adeguamento che non può essere rinviato alla chiusura del bilancio. I gestori devono verificare fin dall’esercizio 2026 la struttura del piano dei conti, la corretta identificazione degli ambiti tariffari e degli impianti minimi, la disponibilità dei dati fisici e monetari e la coerenza dei driver impiegati per l’allocazione delle poste condivise.

Occorre inoltre presidiare la riconciliazione tra contabilità generale, contabilità analitica, conti annuali separati e dati utilizzati ai fini del MTR-3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività svolte su più ambiti, alle componenti relative alla gestione delle utenze, ai flussi EPR e ai rapporti con gli impianti minimi.

Contributo economico per sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani

Pubblicato in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 17 novembre 2021 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico”.
Il contributo, previsto dall’art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre 2020, n. 17 (legge di bilancio 2021) può essere richiesto dai seguenti soggetti beneficiari:
enti di Governo d’ambito di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, composti dai comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA);
comuni, che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove gli enti di governo d’ambito non sono costituiti.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l’erogazione del contributo.
Ai fini dell’ammissibilità i progetti dovranno contenere: a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell’art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017; b) un quadro economico dell’intervento con l’indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare; c) un cronoprogramma degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti urbani, utenze non domestiche fuori perimetro comunale: bozza regolamento e schema delibera

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.116/20, che ha modificato il d.lgs. n.152/06, (Circolare D. Lgs. n. 116/2020) è stata data facoltà alle utenze non domestiche di provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione determina impatti certi per i Comuni sia in termini di organizzazione del servizio che in termini di costi, alla luce del minor gettito connesso alla previsione sopra riportata.
In tal senso, ANCI ha chiesto al Governo Nazionale di rinviare il termine di entrata in vigore degli adempimenti in materia di rifiuti e relativo PEF al 2022, al fine di consentire una gestione più efficace ed ordinata da parte dei Comuni. Tuttavia, allo stato, restano confermati tutti i termini di entrata in vigore delle norme approvate. In tale contesto, diverse Amministrazioni comunali iniziano a ricevere richieste di uscita dal perimetro della gestione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche ed hanno rivolto quesiti all’ANCI per definire modalità comuni di approccio a tale novità legislativa.
ANCI Puglia ed AGER hanno condiviso una bozza di regolamento finalizzato ad assicurare omogeneità di approccio e gestione da parte delle Amministrazioni comunali. in allegato la proposta di regolamento elaborata, unitamente ad una bozza di delibera di approvazione dello stesso regolamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. È quanto chiarito dal Ministero dell’Ambiente, con nota esplicativa del 2 febbraio u.s. (prot. 0010249), su sollecitazione dell’ANCI, in merito al corretto inquadramento dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche. Il dubbio si era posto a seguito a seguito dell’approvazione del decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento alla definizione riportata all’art. 183 comma 1, lettera b-sexies) “I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”. Il Ministero chiarisce che “Tale nuova definizione deve essere applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace”. Sebbene “I rifiuti urbani non includono i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” ( art. 183 comma 1, lettera b-sexies), tale disposizione deve interpretarsi nel senso che tale esclusione valga solo per i rifiuti che si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ciò in quanto il legislatore europeo ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, solo se prodotti nell’ambito del nucleo familiare. Possono quindi essere conferiti ai centri comunali gli inerti prodotti “in proprio” dai nuclei familiari. In assenza di un diverso parere dell’Arera, tale tipologia di rifiuti può rientrare, ai fini della redazione del PEF nel perimetro regolatorio e quindi i relativi costi debbano essere coperti dalla TARI o tariffa corrispettiva.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Infine, la nota richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Vedi La nota informativa Anci 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Da ANCI richieste di chiarimenti e tavolo tecnico per la gestione rifiuti

L’Anci, con una lettera a firma del Segretario generale Veronica Nicotra, indirizzata al ministero dell’Ambiente e al ministero dell’Economia e delle Finanze, richiede linee guida di chiarimento e l’istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le ricadute del d.lgs 116/2020 sulla gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le principali preoccupazioni derivano dalle nuove disposizioni, di cui al D.lgs. n. 116/2020, che ha apportato significative modifiche al Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Le modifiche sopravvenute comporteranno la detassazione di molte attività produttive con un aumento certo della TARI a carico degli utenti domestici e l’impossibilità di trattare i residui della lavorazione del verde pubblico in deroga dal Codice dell’Ambiente. La sottrazione dal perimetro del pubblico servizio tendenzialmente di tutte le utenze non domestiche, necessita di interventi risolutivi di fonte ministeriale, in assenza dei quali sarà inevitabile l’incremento del prelievo a carico di famiglie e piccole attività. Sull’onda di una normativa poco chiara e totalmente priva di una disciplina di dettaglio, diverse attività economiche stanno inviando comunicazioni ai Comuni di fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che nella maggior parte dei casi non sono corredate dalla necessaria documentazione che attesti l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti non più conferiti al pubblico, con evidenti e gravi ripercussioni su tutto il sistema. I temi sui quali l’ANCI chiede un intervento urgente riguardano:
a) il mantenimento della “quota fissa” Tari per tutte le utenze;
b) precisazione dei locali ove si producono rifiuti “urbani” per tutte le categorie di utenza ed in particolare nella categoria 20 (attività industriali);
c) fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito della eliminazione della potestà comunale di assimilazione, e comunque la possibilità per i Comuni di prevedere, per via regolamentare, vincoli di carattere gestionale-organizzativo, con riferimento, ad esempio, alla dotazione dei contenitori di raccolta o alla frequenza dei ritiri.