ARERA completa e corregge la disciplina dell’unbundling contabile nel settore dei rifiuti urbani. Con la deliberazione 30 luglio 2026, n. 291/2026/R/rif, pubblicata il 31 luglio, l’Autorità modifica il Testo integrato delle disposizioni in materia di separazione contabile, il TIUC, intervenendo in particolare sulle regole sperimentali contenute nel Titolo VIII.
Il provvedimento non rinvia l’avvio dell’unbundling per il comparto. Gli obblighi introdotti con la deliberazione n. 373/2025/R/rif decorrono dall’esercizio 2026. Soltanto gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata sono sottoposti a una fase di sperimentazione e monitoraggio per gli esercizi 2026 e 2027, prima della loro piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2028.
La nuova deliberazione nasce dagli approfondimenti svolti da ARERA con le associazioni dei gestori, gli enti territoriali, gli Enti di governo dell’ambito e ANCI. Dal confronto sono emerse alcune difficoltà applicative relative, fra l’altro, ai costi condivisi tra più ambiti tariffari, alla rappresentazione degli impianti minimi, alle componenti positive di reddito e alla disaggregazione dei flussi economici connessi alla responsabilità estesa del produttore.
Come noto, la separazione contabile serve a rendere riconoscibili costi e ricavi delle attività regolate, evitando commistioni con attività diverse e consentendo all’Autorità di disporre di dati coerenti ai fini tariffari. Nel settore dei rifiuti questa esigenza assume particolare rilievo per la presenza di gestioni articolate su più territori, servizi condivisi, impianti di trattamento e rapporti economici collegati alle diverse filiere dei materiali.
Il TIUC distingue la posizione dei gestori che già applicavano le regole di unbundling da quella degli operatori precedentemente non assoggettati. I primi continuano a utilizzare le logiche di imputazione e ribaltamento già previste, integrandole con l’attività denominata “Attività tariffate rifiuti urbani”. I secondi operano secondo il regime semplificato, compilando gli schemi di rendicontazione previsti e predisponendo i prospetti di riconciliazione con il bilancio societario.
Con la deliberazione n. 291/2026 ARERA affina questo impianto. Le partite economiche che non possono essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e che non risultano direttamente riferibili ai singoli ambiti tariffari devono essere allocate indirettamente mediante i driver indicati nell’Allegato 4 al TIUC. Viene così eliminato il precedente riferimento alla deduzione delle componenti positive di reddito con funzione rettificativa dei costi. Tali componenti saranno considerate nello schema riferito alle componenti tariffarie quando ciò sia previsto dalla regolazione tariffaria vigente.
L’Allegato 4 viene inoltre integrato con la nuova categoria residuale delle “altre componenti”, utile per rappresentare valori non direttamente attribuibili ai singoli ambiti tariffari. Per la loro ripartizione potranno essere impiegati parametri quali il numero delle utenze, gli abitanti serviti, il numero delle fatture o dei documenti di riscossione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. La modifica risponde soprattutto all’esigenza di allocare i costi relativi alla gestione tariffaria e ai rapporti con gli utenti quando tali funzioni interessano più ambiti.
La deliberazione stabilisce che le disposizioni dettate per la separazione contabile per ambito tariffario si applichino anche alla separazione per impianto minimo. Nel sistema degli schemi specifici viene quindi introdotta una rappresentazione autonoma delle attività tariffate dei rifiuti urbani ripartite per singolo impianto minimo. La scelta è coerente con l’esigenza di assicurare trasparenza sui costi degli impianti assoggettati alla regolazione dell’Autorità e di rendere verificabili i dati utilizzati nella costruzione tariffaria. Per i gestori interessati ciò comporta la necessità di adeguare la contabilità analitica, individuando centri di costo, criteri di imputazione e driver idonei a isolare le poste riferibili a ciascun impianto.
Sul piano delle scadenze, ARERA introduce una deroga espressa ai termini ordinari del TIUC. Per gli esercizi 2026 e 2027, gli schemi specifici di rendicontazione separata previsti dai commi 27.1 e 27.2, corredati dalla nota di commento e dalla documentazione di controllo richiesta, devono essere trasmessi telematicamente entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio oppure dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
La dilazione è circoscritta al biennio di sperimentazione e serve a consentire ai gestori di testare gli schemi predisposti dall’Autorità, verificare la tenuta dei criteri di allocazione e correggere eventuali criticità nei sistemi informativi. Il termine speciale non deve essere letto come una sospensione degli obblighi contabili decorrenti dal 2026. La deroga riguarda la trasmissione degli schemi specifici sperimentali, mentre rimane ferma la necessità di organizzare fin dall’inizio dell’esercizio la rilevazione dei dati secondo le regole del TIUC.
La deliberazione richiede un adeguamento che non può essere rinviato alla chiusura del bilancio. I gestori devono verificare fin dall’esercizio 2026 la struttura del piano dei conti, la corretta identificazione degli ambiti tariffari e degli impianti minimi, la disponibilità dei dati fisici e monetari e la coerenza dei driver impiegati per l’allocazione delle poste condivise.
Occorre inoltre presidiare la riconciliazione tra contabilità generale, contabilità analitica, conti annuali separati e dati utilizzati ai fini del MTR-3. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività svolte su più ambiti, alle componenti relative alla gestione delle utenze, ai flussi EPR e ai rapporti con gli impianti minimi.

