Ritardi nei pagamenti commerciali: tasso di interesse al 2,40%

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato al 2,40% il tasso di riferimento applicabile alle transazioni commerciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Il dato è stato pubblicato nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La disciplina riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo non gli è imputabile.

Per le pubbliche amministrazioni il nuovo tasso assume particolare rilievo anche ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento e della prevenzione degli oneri derivanti dai ritardi nella liquidazione delle fatture.

Transazioni commerciali, saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti al 2,5 per cento

È stato pubblico in G.U. n. 14 del 18-01-2023, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che fissa al 2,5 per cento il tasso da applicare, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023, a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il decreto 231/2022 si applica a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell’ambito di contratti tra imprese o tra imprese e PA, ivi compresi i pagamenti dovuti in base agli appalti di lavori pubblici che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

 

La redazione PERK SOLUTION