Fondo per enti locali, infrastrutture e interventi sociali: definite le modalità di erogazione e rendicontazione

Il Ministero dell’interno ha disciplinato le modalità operative per l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione di una parte delle risorse del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 a sostegno degli enti locali e degli interventi territoriali in ambito economico, sociale, sanitario, infrastrutturale, sportivo e culturale.

Le disposizioni sono contenute nel decreto della Direzione centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Rendicontazione, controlli e revoca

La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.

Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Template dichiarativo contributo comma n.772

Decreto Energia, per UPI insufficiente il fondo per gli enti locali

L’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che ha portato all’impennata dei costi delle bollette elettriche e del gas, sta producendo effetti gravissimi sulle famiglie e sulle imprese, ma anche sugli Enti locali: Province, Comuni e Città metropolitane. Questo decreto è una prima risposta all’allarme lanciato dai Sindaci e dai Presidenti di Provincia, ma le misure previste per garantire la continuità dei servizi sono del tutto insufficienti”. Lo ha detto il rappresentante dell’UPI, intervenendo in audizione alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati sul Decreto-legge Energia che introduce misure per fare fronte al caro bollette.
“La spesa sostenuta dalle Province nel 2021 per l’energia, in particolare il costo di riscaldamento ed illuminazione delle scuole secondarie superiori. un patrimonio di 7.100 edifici scolastici con oltre 122.000 aule – ha spiegato Ramella – è stimabile in circa 300 milioni. L’impennata dei costi energetici ha prodotto un aumento pari a circa il 40% della spesa corrente delle Province, ma gli effetti sono stati evidenti anche sugli investimenti che, oltre ai rincari dell’energia, hanno subito gli aumenti delle materie prime, tanto da arrivare a far saltare i Piani economici progettuali. È evidente quanto questo rappresenti un gravissimo ostacolo nel percorso di attuazione del PNRR, tanto più ora, all’avvio della fase di attuazione delle Missioni e della messa a terra degli investimenti. Il fondo di 50 milioni previsto dal decreto in favore di Province e Città metropolitane è del tutto insufficiente a colmare il gap e a garantire la continuità dei servizi: per azzerare l’impatto dell’aumento dei costi energetici, occorre portare la quota del fondo ad almeno 90 milioni” – ribadisce il rappresentante UPI.

In aggiunta all’incremento del  fondo, per l’UPI è possibile prevedere alcune misure non onerose, che renderebbero ancora più incisivo l’intervento, quali: la possibilità che gli enti locali coprano le maggiori spese derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti…) – già prevista dall’ordinamento contabile degli enti locali in relazione all’impiego dei ribassi d’asta genericamente individuati; nonché l’introduzione nel decreto un piano organico per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici nelle scuole (complessivamente si tratta di 40 mila edifici, anche se ovviamente non tutti utilizzabili allo scopo) per ridurre i loro costi di consumo energetico e contribuire alla produzione di energia rinnovabile a disposizione della comunità di riferimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION