Progressioni verticali e verifica budget assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 272/2022, in risposta a specifico quesito di un Ente in merito alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, ha evidenziato che qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento.

I magistrati, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ricordano che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione e non per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione. Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Firmato in via definitiva il CCNL Funzioni Locali 2019/2021

È stato firmato oggi, 16 novembre, in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 4 agosto scorso. Un contratto innovativo che dà avvio ad un importante ed atteso percorso di riqualificazione e valorizzazione, un nuovo impianto ordinamentale che deve rispondere al complesso dell’articolato sistema delle professioni negli Enti.

“Il confronto costruttivo tra Aran e sindacati, che ringrazio, ci permette di tagliare un altro significativo traguardo nel percorso di rilancio dei rinnovi contrattuali – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione -, a conferma della centralità nell’agenda del governo del tema del lavoro pubblico. Dopo il contratto della sanità e quello della scuola, diamo un altro segnale di attenzione a dei lavoratori cruciali per lo sviluppo del Paese perché, con competenza e impegno, garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini”.

Nell’accordo vi sono numerose e rilevanti innovazioni sugli aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a poco meno di 1.900 euro. È stata messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. A completamento del sistema di classificazione, è prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, che ne aumenta la rilevanza. Tra le novità, poi, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti: OK al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 14 novembre 2022, hanno certificato positivamente l’ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Funzioni locali – Triennio 2019-2021, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di pubblicazione.

Per il giorno 16 novembre 2022 è fissato l’incontro tra Aran e Sindacati per la firma definitiva del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran dagli Enti locali

Con comunicato diramato congiuntamente dall’Aran e dal Ministero dell’Interno, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, sono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2022 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot. n.15156 del 08/11/2022.

Eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2020 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’ARAN al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

Allegato:
Elenco degli Enti locali tenuti al pagamento

 

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Monetizzazione ferie non godute

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29113 del 6/10/2022, ha accolto il ricorso presentato da un dirigente di primo livello addetta all’Unità Operativa di
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero, che aveva domandato, nei riguardi della Azienda Sanitaria Locale, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per i 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze da essa presentate fossero state respinte dal Direttore della sua Unità Operativa con la motivazione “per necessità di servizio”. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda del dirigente, ritenendo che la lavoratrice non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio, né quali fossero state le specifiche motivazioni che avevano determinato l’accumulo delle giornate, dovendosi anche considerare l’esiguità del tempo a disposizione dell’Azienda tra la richiesta e la fine del rapporto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova. La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».

Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

 

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Funzione Pubblica: Il DM relativo alle modalità di utilizzo di Regioni ed enti locali del Portale inPA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DM del 15 settembre 2022, adottato previa intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022, che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali. Il decreto è in attesa del visto di registrazione della Corte dei Conti.

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Mediante la procedura di accreditamento, Regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
c) producono report e analisi statistiche;
d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);
e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);
f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
h) effettuano comunicazioni agli utenti.

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento, Regioni e egli enti locali nominano uno o più “Responsabile unico”. Il processo di accreditamento al Portale avviene attraverso le seguenti fasi:

  • l’identificazione da parte dell’amministrazione aderente di uno o più “Responsabile Unico”;
  • l’autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
  • la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l’apposito modulo firmato digitalmente;
  • la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
  • il rappresentante legale dell’Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all’autorizzazione/diniego cliccando l’apposito link; ai fini dell’autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • una volta approvata o negata l’istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;
  • il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
  • al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all’Amministrazione, l’esito del processo di autorizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 181/2022, in riscontro ad una richiesta di parere ribadisce l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.

La Sezione ricorda come la vigente disciplina degli incentivi tecnici dettata dell’ art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Dalla lettura testuale della norma appare di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib. n. 54/2019/PAR).

Presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche. L’ipotesi di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte non trova riscontro nel dettato normativo, poiché in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione ( Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).

 

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Questionario PIAO: proroga al 10 novembre del termine per la compilazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblicato, con comunicato pubblicato sul “Portale PIAO”, informa che, al fine di garantire la massima partecipazione all’indagine, la compilazione del questionario, presente nell’Area riservata del Portale, sarà possibile fino al prossimo 10 novembre.

Nella fase di prima applicazione del PIAO è intenzione del Dipartimento della funzione pubblica identificare gli interventi necessari per il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni, anche per la definizione degli interventi volti alla formazione e qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni preposto alla redazione del Piano di cui all’articolo 12 del decreto 30 giugno 2022.
A tal fine il Dipartimento ha richiesto il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022. La Commissione tecnica, nella prima fase di indagine, ha individuato cinque dimensioni di analisi (condizioni abilitanti, sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance, e impatti del PIAO) utili alla predisposizione di un breve questionario rivolto a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piano.
La somministrazione del questionario rappresenta un importante momento per acquisire, in un’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO. Inoltre, sulla base delle dimensioni individuate dalla Commissione tecnica, il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà, in un’apposita sezione del Portale PIAO, un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: La Circolare INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2 del menzionato decreto legislativo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56). In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

L’articolo 3 del D.lgs n. 105/2022 apporta altresì modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il successivo articolo 4 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (cfr. l’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (cfr. l’articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).

Infine, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo in commento apportano modifiche rispettivamente, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

La Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 dell’INPS, adottata d’intesa con questo Ministero, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell’ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

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La nota Anci alla circolare della Funzione Pubblica sulle indicazioni operative al Portale PIAO

ANCI ha pubblicato una nota di commento alla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

La nota ricorda che il PIAO approvato dall’Amministrazione deve essere pubblicato tempestivamente all’interno del Portale PIAO utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale medesimo. A tal fine, la circolare che la trasmissione del PIAO all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale e pertanto invita tutte le Amministrazioni che avessero proceduto con detta modalità ad effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento attraverso l’applicativo on line.

Tutte le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO, che abbiano già provveduto alla sua approvazione, sono tenute a compilare il questionario, che è stato reso disponibile nell’area riservata del Portale PIAO a partire dal 12 ottobre u.s. con scadenza 31 ottobre p.v., eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione. La nota ANCI mette in evidenza soprattutto come i piccoli Comuni non siano tenuti a realizzare l’attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla Circolare stessa. 

 

La redazione PERK SOLUTION