Nuovi orientamenti applicativi di Aran sul CCNL Funzioni locali

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi dell’Aran sul CCNL Funzioni Locali

Nuovo fondo risorse decentrate
D. Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?

R. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 79, comma 5.

Indennità condizioni di lavoro
D. La specifica indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 che non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022, con quale altra indennità è cumulabile sulla base del nuovo quadro contrattuale? In particolare è ancora incompatibile con l’indennità di “Servizio Esterno” di cui all’art. 100 del nuovo CCNL?

R. Si conferma che la disciplina dell’indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022. Il nuovo CCNL con l’art. 84 bis è intervenuto soltanto nel rideterminare il valore massimo di detta indennità, portato ad € 15,00. Per quanto riguarda il regime di cumulabilità della stessa con altre fattispecie indennitarie, rimane frema la disciplina contenuta all’art. 70 bis sopra richiamato, ma con la precisazione che nella nuova disciplina dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022 è stata esplicitamente espunta l’incumulabilità con l’indennità di condizioni lavoro. Rimane comunque fermo il principio per cui uno stesso disagio non può essere indennizzato con due o più causali diverse.

Costituzione del rapporto di lavoro
D. Un dipendente di un Comune A, vincitore di un concorso in un Comune B, dopo aver preso servizio in quest’ultimo Comune vince un concorso in un ulteriore Comune C. Si dimette dal Comune B, dopo solo 2 mesi, prima della scadenza del periodo di prova, mantiene nei confronti dell’Ente A o B la tutela di cui di cui al all’art. 25 comma 10 (conservazione del posto) del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022?

R. La norma, in continuità con la previgente disciplina (art. 20 CCNL 21.05.2018) riconosce, come noto, in capo al dipendente a tempo indeterminato che sia risultato vincitore di concorso o comunque che sia stato assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.
Secondo la richiamata previsione, pertanto, la tutela, della conservazione del posto, può essere vantata nei confronti dell’ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso un secondo amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito presso quest’ultima.
Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo comune, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l’ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo comune a condizione che sussistano i presupposti di cui all’art. 25, comma 10. La tutela verso il primo ente di appartenenza potrà essere garantita nel solo caso in cui il lavoratore in questione, prima di accettare la presa in servizio nel terzo ente, abbia chiesto di rientrare in servizio presso il predetto ente originario, recedendo dal rapporto di lavoro con il secondo ente. Solo dopo il rientro nel primo ente, potrebbe accettare la presa in servizio nel terzo ente, vedendosi garantita la tutela del periodo di prova.
Ricordiamo, comunque, che il lavoratore ha sempre a disposizione l’istituto di cui all’art. 26 del nuovo CCNL del 16.11.2022 della “Ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Progressioni economiche orizzontali
D. Ai fini dell’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche all’interno dell’area di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali, è possibile prescindere dal criterio delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto? E se mancasse un anno su tre?

R. Alla luce della formulazione letterale della norma, contenuta nell’art. 16, comma 3, del CCNL del 21.05.2018, si esclude che possa prescindersi dalle risultanze della valutazione della performance individuale dell’intero triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto delle progressioni all’interno della categoria, in quanto costituisce il criterio principale sulla base del quale attuare l’istituto. In caso di assenza di un anno su tre delle valutazioni necessarie, la media delle valutazioni dovrà comunque essere data dal totale dei punteggi diviso tre

Nuovo fondo risorse decentrate
D. I compensi derivanti dalle previsioni di cui all’art. 16 del D.L. 98/11 (Piani di razionalizzazione) possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, lett. h del CCNL 21.05.2018?

R. Si ritiene che i compensi derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui all’art. 16 del D.L. 98/11 (Piani di razionalizzazione) possano rientrare nella fattispecie dei compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge, di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018, e che pertanto possano andare a favore anche dei titolari di incarico di posizione organizzativa. Preme evidenziare che analoga disposizione è prevista all’art. 20, comma 1, lett. h) del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, relativamente all’istituto dei “Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ”, che andrà in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione finale del CCNL.

Sistema di classificazione
D. La specifica tutela prevista all’art. 12, comma 8 del CCNL del 21 maggio 2018 del comparto è estensibile a dipendenti interni utilmente collocati in una graduatoria di un concorso pubblico bandito senza riserva gli interni?

R. Per quanto di competenza, limitatamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale di cui all’art. 12, comma 8 del CCNL del 21 maggio 2018, si può solo evidenziare che la tutela economica ivi prevista è limitata alle fattispecie di passaggio tra categorie (o acquisizione dei profili inquadrati in B3) effettuate ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017.
Analoga disposizione è prevista all’art. 15, comma 3, del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022 che, relativamente all’istituto delle “Progressioni tra aree”, (che andrà in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione finale del CCNL) dispone “3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare inziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi tecnici anche in caso di affidamento diretto previo esperimento di una procedura comparativa

Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art.113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 173/2022.

Il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto, infatti, alla luce del tenore letterale dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Quale logica conseguenza è stato affermato che le procedure non comparative (come, per esempio, i lavori in amministrazione diretta), non sono idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici.

Pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, la Sezione accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali: per la fascia demografica dell’ente si fa riferimento al dato Istat

La Corte dei conti, Sez. Toscana, deliberazione n. 231/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al corretto criterio da applicare per definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha evidenziato che il riferimento operato dall’art. 33, comma 2 all'”ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia induce a ritenere che proprio questo sia il parametro temporale cui ancorarsi, e non l’anno in cui si programma l’assunzione, né il penultimo precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156, co. 2 Tuel. D’altra parte, il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere quello attestato dall’Istat, ente pubblico di produzione, sviluppo e diffusione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, che garantisce una certificazione statistica basata su criteri scientifici ed imparziali.

ll parametro della popolazione residente risulta in tal modo costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione), e non affidato in via soggettiva a ciascun ente, con il rischio di criteri differenti in termini di modalità e tempistica. Pertanto, per rispondere cumulativamente ai primi due quesiti posti dal Comune di Seggiano, il dato da prendere a riferimento per determinare la classe demografica deve coincidere con il dato demografico ufficiale certificato dall’Istat nell’ultimo esercizio.

Infine, la Sezione precisa che il tetto di spesa cui fare riferimento per gli enti che al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha previsto, al comma 707 dell’articolo 1, l’abolizione del patto di stabilità, non superavano i 1.000 abitanti sia quello rappresentato dal comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche qualora nel corso del tempo essi dovessero superare i 1.000 abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione di assistenti sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.

L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).

La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023

Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Osservatori lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici. Dati 2021

INPS rende noto che sono disponibili i dati relativi al 2021 dell’Osservatorio sui lavoratori pubblici dell’Osservatorio sugli enti dei dipendenti pubblici. L’Osservatorio sui lavoratori pubblici riporta informazioni sui lavoratori della Gestione Dipendenti Pubblici assicurati presso l’INPS dal 2014 al 2021. L’unità statistica è costituita dal lavoratore che ha avuto almeno una giornata retribuita nel corso del mese osservato. L’Osservatorio si compone di due sezioni:
“Lavoratori dipendenti nel mese”;
“Lavoratori dipendenti retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno”.
L’Osservatorio sugli enti dei dipendenti pubblici si occupa degli enti che impiegano dipendenti pubblici analizzandone la natura giuridica e la distribuzione territoriale. Sono presi in esame, dal 2017 al 2021, i monti retributivi e le giornate retribuite per i soggetti iscritti a una delle seguenti gestioni:
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS );
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL );
Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI );
Cassa Pensioni Sanitari ( CPS );
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ( CPUG ).
Sono inoltre inclusi i lavoratori dell’INPS (anche se iscritti al FPLD).

Allegati:

Progressioni verticali e verifica budget assunzionale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 272/2022, in risposta a specifico quesito di un Ente in merito alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, ha evidenziato che qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento.

I magistrati, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ricordano che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione e non per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione. Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Firmato in via definitiva il CCNL Funzioni Locali 2019/2021

È stato firmato oggi, 16 novembre, in via definitiva il contratto delle lavoratrici e dei lavoratori delle Funzioni Locali, relativo al triennio 2019-2021, dopo l’intesa raggiunta il 4 agosto scorso. Un contratto innovativo che dà avvio ad un importante ed atteso percorso di riqualificazione e valorizzazione, un nuovo impianto ordinamentale che deve rispondere al complesso dell’articolato sistema delle professioni negli Enti.

“Il confronto costruttivo tra Aran e sindacati, che ringrazio, ci permette di tagliare un altro significativo traguardo nel percorso di rilancio dei rinnovi contrattuali – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione -, a conferma della centralità nell’agenda del governo del tema del lavoro pubblico. Dopo il contratto della sanità e quello della scuola, diamo un altro segnale di attenzione a dei lavoratori cruciali per lo sviluppo del Paese perché, con competenza e impegno, garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini”.

Nell’accordo vi sono numerose e rilevanti innovazioni sugli aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è di 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a poco meno di 1.900 euro. È stata messa in atto una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. A completamento del sistema di classificazione, è prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, che ne aumenta la rilevanza. Tra le novità, poi, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali che prevede “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Rilievo assume, infine, la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

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Corte dei conti: OK al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 14 novembre 2022, hanno certificato positivamente l’ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Funzioni locali – Triennio 2019-2021, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di pubblicazione.

Per il giorno 16 novembre 2022 è fissato l’incontro tra Aran e Sindacati per la firma definitiva del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran dagli Enti locali

Con comunicato diramato congiuntamente dall’Aran e dal Ministero dell’Interno, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, sono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2022 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot. n.15156 del 08/11/2022.

Eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2020 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’ARAN al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

Allegato:
Elenco degli Enti locali tenuti al pagamento

 

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