La Corte dei conti certifica il CCNL Funzioni Locali

La Corte dei conti, Sezioni Riunti in sede di controllo, con deliberazione n. 1 /SSRRCO/CCN/2023, ha certificato positivamente, con osservazioni e  raccomandazioni l’ipotesi di accordo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali. Triennio 2019-2021.

Il contratto riguarda il comparto delle Funzioni Locali, che, ai sensi dell’art. 4 del CCNQ del 3 agosto 2021, comprende il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto (Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti; Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati; Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla persona – ex IPAB – che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). In totale, secondo i dati riportati dal conto annuale RGS, riferiti al 2018, il comparto è composto da una platea di circa 430mila unità (di cui oltre 24mila con contratto di lavoro flessibile e 2.500 collaboratori a tempo determinato assunti in base all’art. 90 TUEL).

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranche per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell’anno e sono comprensivi della “indennità di vacanza contrattuale” (IVC), erogata in applicazione dell’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l’elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo. In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, l’Ipotesi introduce un nuovo
elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato “differenziale stipendiale” (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno “ad personam” finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione.

Le raccomandazioni e osservazioni formulate dalla Corte riguardano, in particolare:

  • il sistema degli incarichi, per i quali sarà opportuno verificare che non determinino conflittualità interne, anche al fine di rimuovere e correggere eventuali distorsioni  ed extra-costi gestionali;
  • la copertura assicurativa e il patrocinio legale, che non devono determinare un indebito sollevamento dal principio di responsabilità personale prevista per ciascun dipendente pubblico, né possono spingere gli enti e le aziende ad assumere la difesa diretta di dipendenti con cui siano in conflitto d’interesse (sempre presente nei casi di responsabilità amministrativo contabile), oppure a procedere all’effettuazione di rimborsi per spese legali in assenza della preventiva comunicazione del difensore e degli altri requisiti previsti;
  • la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, affinché siano attentamente valutati i presupposti di applicabilità dell’istituto, nonché per prevenire il rischio di una alterazione degli ordinari criteri di reclutamento del personale;
  • gli istituti di lavoro a distanza, per i quali si auspica una messa a regime che sappia tener conto delle esigenze personali dei dipendenti senza che ciò comprometta il perseguimento di una maggiore efficienza degli enti e dei servizi che vengono rivolti alla collettività;
  • il lavoro agile, in particolare, affinché venga posto in essere un approccio integrale di revisione dei processi operativi in forma telematica, sia in sede sia fuori sede, di predisposizione di nuovi obiettivi per il personale, sia in lavoro agile sia in presenza, con adattamento dei controlli datoriali ai nuovi risultati attesi, affinché anche gli investimenti in formazione possano produrre i vantaggi desiderati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: OK al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 14 novembre 2022, hanno certificato positivamente l’ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Funzioni locali – Triennio 2019-2021, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di pubblicazione.

Per il giorno 16 novembre 2022 è fissato l’incontro tra Aran e Sindacati per la firma definitiva del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rinnovo CCNL Funzioni locali: approvato l’atto di indirizzo integrativo

Nella seduta di oggi, 3 maggio 2022, i Comitati di settore Autonomie locali e Regioni-Sanità hanno approvato l’integrazione dell’Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019/2021.
Si perfeziona così l’ultimo tassello per completare il quadro degli indirizzi per la negoziazione del nuovo contratto, anche con riferimento alle novità normative contenute nella Legge di Bilancio per il 2022.
Esprimiamo soddisfazione per un’integrazione dell’Atto di indirizzo che salvaguarda l’autonomia degli Enti del comparto rispetto alle maggiori risorse necessarie per gli adeguamenti del trattamento economico accessorio e dell’ordinamento professionale previste dalla Legge di Bilancio” così Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e Presidente del Comitato di settore Autonomie locali. “Rimane il tema dell’impatto di tali maggiori oneri a carico dei Bilanci, per cui abbiamo chiesto, insieme alle Regioni, di individuare le soluzioni normative necessarie per evitare che nel 2022, anno in cui devono essere erogati gli arretrati contrattuali, la capacità assunzionale degli Enti, oggi fondata sulla sostenibilità finanziaria, venga eccessivamente compressa”.

“L’integrazione dell’atto di indirizzo è un fatto positivo perché permetterà ad Aran, anche con riferimento al trattamento economico, di accelerare sulla trattativa in corso per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Locali nella consapevolezza delle adeguate risorse che gli enti metteranno a disposizione per un rinnovamento che passerà attraverso un nuovo  ordinamento professionale.”, ha sottolineato Davide Caparini, Assessore al bilancio della regione Lombardia e Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità. “Continuiamo poi a lavorare per individuare soluzioni affinché gli arretrati contrattuali siano neutralizzati con riferimento alla spesa complessiva del personale rilevata per le capacità assunzionali. Ma soprattutto – ha concluso Caparini – abbiamo individuato la possibilità, con l’integrazione dell’atto di indirizzo, di riconoscere, anche attraverso l’utilizzo delle risorse aggiuntive per il salario accessorio, l’enorme lavoro effettuato dagli addetti alle attività di protezione civile sia nell’ambito della pandemia che nell’ambito dell’emergenza profughi Ucraina”.