Danno all’immagine della PA: incostituzionale l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti assenteisti

La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016,  in materia di licenziamento disciplinare sul danno all’immagine della P.A. arrecato da indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La pronuncia della Consulta ha avuto origine dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il remittente ha ritenuto violato innanzitutto l’art. 76 della Cost. in quanto la norma introdotta dal legislatore delegato – art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 116/2016 – in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124/2015, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell’azione di responsabilità amministrativa, né tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all’immagine una valenza sanzionatoria, non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a base della delega.
La Corte dei conti ritiene violato altresì l’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria. La previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell’offensività in concreto della condotta posta in essere. Obietta, inoltre, che l’obbligatorietà del minimo sanzionatorio («sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria. La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.

La decisione della Consulta

Sulla questione, la Corte costituzionale ha osservato che l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.
L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell’esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.
Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
In proposito, la Corte ha affermato più volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti.
Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli previsti dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sulle modalità di calcolo del premio 100 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano continuato a recarsi al lavoro  invece che utilizzare lo smart working.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). L’Agenzia precisa che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto (full time), lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. È uno dei cinque casi concreti prospettati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione; gli altri quattro casi si riferiscono a un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

LSU, contributo ai Comuni con meno di 5mila abitanti: Presentazione domanda entro il 30 aprile 2020

I Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, ammessi al finanziamento per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare istanza di erogazione del contributo 2020 – entro il 30 aprile 2020 – utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
La domanda dovrà essere compilata sulla base delle indicazioni contenute all’interno della Guida alla compilazione, anch’essa scaricabile dal sito, e trasmessa unicamente in formato elettronico.
Si precisa che sono interessati al contributo esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti Decreti:

  • d.d. 1 aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2008, come modificato dal d.d. 17 settembre 2014 e dal d.d. 18 giugno 2018).
  • d.d. 3 giugno 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2008).
  • d.d. 16 febbraio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009).

Le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e quelle relative al controllo a campione delle dichiarazioni sul rispetto dei limiti di spesa di personale (v. “Guida alla compilazione” – sezione D) saranno effettuate mediante pubblicazione di appositi avvisi, nella sezione del sito dedicata ai Lavori Socialmente Utili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica, il comunicato sulla sospensione dei termini in materia di personale

Con comunicato del 9 aprile 2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica informa sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di personale, prorogati al 15 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile 2020) dall’art. 32 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, fermo restando che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

È sospeso il termine previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.

Sono altresì sospesi i termini di comunicazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall’articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo.

Sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.

È sospeso il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni. Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:
a) delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;

b) dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzione per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso pubblico del 5 aprile 2019).

Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” per la compilazione e l’invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, siglato protocollo con i sindacati su sicurezza lavoratori PA

È stato siglato oggi un protocollo di intesa tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e Cgil, Cisl e Uil per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’”. Il documento fa seguito alle indicazioni fornite dalla direttiva 2/2020 e dalla circolare 2/2020 della Funzione pubblica e ha lo scopo di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il conto annuale 2018 sul pubblico impiego

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica i risultati della rilevazione “Conto Annuale” relativi all’anno 2018 sul sito www.contoannuale.mef.gov.it. Il Conto Annuale espone i dati sulla consistenza e i costi del personale delle Pubbliche Amministrazioni e costituisce la fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali.

Con la pubblicazione del 2018 è cambiata la modalità di presentazione dei dati, ora basata sui comparti definiti dall’ultimo contratto collettivo nazionale quadro, con delle integrazioni finalizzate a rappresentare tutto il personale pubblico. Senza rinunciare alla possibilità di scendere al massimo livello di dettaglio, questa nuova modalità consente una migliore leggibilità delle informazioni e pertanto sono stati riclassificati secondo questa nuova ottica anche tutti i dati precedenti al 2016.

L’utilizzo dei filtri che permettono delle selezioni multiple su tutte le variabili e la possibilità di modificare l’ordine di visualizzazione delle variabili stesse avvicina l’esperienza della navigazione dei dati alle necessità conoscitive degli utenti. I grafici presenti sulle pagine sono tutti interattivi e si modificano in funzione delle scelte impostate dall’utente. L’apparato di analisi e commento dei dati è stato notevolmente potenziato con nuovi approfondimenti sui comparti e su specifiche tematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 29 maggio 2020

Con circolare F.L. 10/2020 il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative per la richiesta, da parte di comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. – ex I.P.A.B., del contributo erariale anno 2020 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali. Con decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 dell’11 marzo 2020, è stata approvata la modulistica informatizzata da utilizzare per la certificazione della spesa, nonché disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, da attuarsi esclusivamente in via telematica. Non devono trasmettere la certificazione gli enti che nel’’anno 2019 non abbiano avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale.

L’invio da parte degli Enti interessati della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, accessibile dal sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale, esattamente alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify nella sezione ”Area certificati”. La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati dovrà essere compilata e ritrasmessa esclusivamente dal 15 aprile 2020 fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

D.L. Cura Italia, la circolare esplicativa del Ministro della pubblica amministrazione sulle norme in materia di lavoro pubblico

Il Ministro della pubblica amministrazione ha emanato la circolare esplicativa n. 2/2020 con la quale sono fornite orientamenti applicativi alle amministrazioni delle norme contenute nel D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia, che interessano il lavoro pubblico (lavoro agile, permessi ex legge 104/1992, estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave), per chiarirne, nell’ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia”: le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili

In ottemperanza alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese previste dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibili le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili, che di seguito si riportano:

A) Di quanti giorni di permesso della legge n. 104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?
I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile. Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

B) L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992)?
Si. L’estensione dei permessi è prevista per:
– i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

C) Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

D) Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

E) Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)?
Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno operativo ANCI sull’organizzazione degli uffici in tempo di lavoro agile

L’ANCI, al fine di supportare i Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi, ha pubblicato un utile Quaderno operativo, offrendo un quadro d’analisi della normativa emergenziale inerente la gestione del personale e suggerendo alcune indicazioni operative che le amministrazioni potranno adattare alle proprie specifiche esigenze.  Il documento è arricchito con modulistica, fac simili di determine e delibere e normativa di riferimento analizzata puntualmente nei suoi aspetti applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION