Pubblicato parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca e Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027“.

Il documento è aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre che con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, attualmente in discussione alla Camera.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro che guidano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere vengono forniti anche un file  Excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano un pratico ausilio per le verifiche.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: obbligo di stipula di una polizza assicurativa ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 108/2024 – nel dare riscontro ad alcuni quesito posti da un Comune concernente la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge e stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all’allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche) – ha evidenziato che sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

La Sezione osserva che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all’ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall’altro, le polizze assicurative che l’ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell’ente stesso per il danno patito dall’azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo; residua, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti sciolti per mafia: Riparto 2024 delle risorse non utilizzate per l’anno finanziario 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 30 ottobre 2024 è stato disposto il riparto, per l’anno 2024, delle risorse rinvenienti nell’anno 2023 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le risorse sono state assegnate ai comuni che alla data del 31 ottobre 2024 si trovano nella situazione di scioglimento di cui al richiamato articolo 143 e nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018.

Con successivo provvedimento dirigenziale, da adottare entro il 15 novembre 2024, sarà disposta l’erogazione delle somme attribuite a ciascun comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibilità Revisore dei conti, membro CdA Tesoreria comunale

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla sussistenza di profili di incompatibilità tra la carica di Presidente del Collegio di revisione dell’ente e la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all’articolo 236 del TUEL che prevede, tra l’altro, al comma terzo, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale. In relazione al divieto di cui all’articolo 236, comma 3, del TUEL emerge l’articolo 223 del citato testo unico, il quale prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale provveda con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

L’astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra e così a fornire quella garanzia di imparzialità e di terzietà richiesta dalla particolare funzione dell’organo di revisione economico finanziaria. Il Ministero rammenta come la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto legittima la deliberazione del consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall’incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del comune stesso. Ciò sulla base della considerazione che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell’ente locale (Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza 375/2006, con riferimento al terzo comma dell’articolo 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77, contenente una disposizione analoga a quella oggi contenuta all’articolo 236 del TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Sport e Periferie 2024: Prorogata al 20 novembre 2024 la scadenza per la presentazione delle domande

Il Dipartimento per lo sport comunica che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione completa in ogni sua parte dell’avviso “Sport e Periferie 2024”, avente finalità di ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e di disagio psicofisico nonché di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana, è differita fino a tutto il 20 novembre 2024.

Si ricorda che l’edizione 2024, prevede uno stanziamento di 65 milioni di euro e si rivolge ai Comuni con più di 100.000 abitanti. L’obiettivo dell’Avviso è di concorrere al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle città, contrastando sedentarietà, disagio e degrado sociale, contribuendo a rendere le infrastrutture sportive pubbliche più accoglienti, sicure, accessibili, energeticamente più efficienti e tecnologicamente più avanzate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Slittamento erogazione contributi per spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 31 ottobre 2024, la Direzione centrale della finanza locale ricorda che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024, è stato assegnato il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58,della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2024, agli enti locali titolari delle richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.494 dell’apposita graduatoria.

Il decreto stesso ha costituito, in capo agli enti beneficiari, l’obbligo di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro il 28 ottobre 2024, pena la perdita del contributo assegnato. Tuttavia, il ministero ha ricevuto dagli enti locali beneficiari numerose di segnalazioni di difficoltà operative e di disallineamento dei dati inseriti nelle piattaforme P.C.P. e B.D.N.C.P. di alimentazione della B.D.A.P. che di fatto impediscono la corretta rilevazione dell’adempimento in scadenza al 28 ottobre 2024.

In merito ai disallineamenti tra le informazioni valorizzate sulle menzionate piattaforme di monitoraggio, ai fini della verifica degli adempimenti relativi al contributo in oggetto, la Direzione centrale provvede al monitoraggio quale semplice operatore esterno senza alcun margine di intervento operativo/rettifica sulle medesime. Ciò comporta ritardi nella verifica del suddetto adempimento del 28 ottobre 2024 ed il conseguente slittamento dell’erogazione dei contributi assegnati e subordinati all’adempimento stesso.

Pertanto gli Enti locali beneficiari del contributo sono invitati a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:
https://www.anticorruzione.it/contattaci
https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza

Eventuali chiarimenti di natura esclusivamente amministrativa possono essere richiesti inviando una e-mail all’indirizzo fondoprogettazione.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi spettanti alle unioni di comuni e comunità montane

La Direzione centrale della finanza locale, con comunicato del 29 ottobre 2024, rende noto di aver provveduto a quantificare i contributi spettanti, per l’anno 2024, alle Unioni dei Comuni ai sensi del D.M. 1°settembre 2000, n.318 così come modificato e integrato dal D.M. 1°ottobre 2004.

In particolare, per il corrente anno, i predetti contributi sono assegnati:

  1. Alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane delle regioni che non hanno competenza in materia (allegato a);
  2. Alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane che svolgono in forma associata esclusivamente i servizi di competenza statale (allegato b).

Le Unioni e le Comunità Montane destinatarie del contributo di cui al punto A) sono 28 per un totale di euro 2.381.689,01. Le Unioni e le Comunità Montane di cui al punto B) sono 108 per un totale di euro 2.722.103,02. Le risorse complessivamente assegnate ammontano a euro 5.103.792,03.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto concorso alla finanza pubblica per Comuni, Province e Città metropolitane, anni 2024-2028

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 30 settembre 2024 concernente il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Il riparto è effettuato:

  • in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’ degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato trasmesso alla BDAP;
  • tenendo conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • prevedendo l’esclusione degli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

Gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, utilizzando, a tal fine, il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri. In caso di incapienza dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:

Nota metodologica
Riparto Comuni
Riparto Province e Città metropolitane

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamenti interventi opere di rigenerazione urbana ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in data 22 ottobre 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, questa Amministrazione relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022 ha disposto l’erogazione a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, sono state erogate risorse in favore di 4 enti per un importo totale pari ad euro 1.789.792 come dettagliate in allegato.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’Interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2024/2025

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del 29 ottobre 2024, avente ad oggetto: “Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. ‘Scuole Sicure’ 2024/2025”, che ha fissato, per il triennio 2024/2026, i criteri di ripartizione del fondo istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

In particolare, all’articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto è stabilito che, per l’anno 2024, il 6 per cento delle risorse è destinato ai Comuni in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La medesima previsione esclude dal finanziamento i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti e demanda ad una circolare l’individuazione dei Comuni beneficiari, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della percentuale di risorse stabilita.

Le risorse in parola sono riservate ai quattordici Comuni capoluogo di Città metropolitana, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata (all.1), articolata in una quota fissa pari a 20.000 euro e in una quota variabile commisurata alla consistenza demografica dell’ente locale. Gli enti ricompresi nell’elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente. La domanda, redatta utilizzando l’accluso modello (all.2), deve essere corredata da una scheda progettuale, riferita all’arco temporale dell’anno scolastico 2024/2025, nella quale sono descritte tutte le iniziative che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa.

Allegati:
La circolare
All. 1 – Comuni selezionati
All. 2 – Modello domanda contributo
All. 3 – Report scuole

 

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