Obiettivi di servizio: Comuni commissariati per le risorse 2021-23 non utilizzate

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 18 ottobre 2024 (avviso pubblicato in G.U. n. 270 del 18 novembre 2024), il Ministero dell’interno ha avviato il commissariamento dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna che non hanno utilizzato per intero le risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico di studenti con disabilità nel periodo 2021-2023.

In applicazione della diposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del DM del 6 giugno 2024, è nominato commissario, a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza pubblica, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, il sindaco pro tempore dei comuni che hanno certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati. I comuni sono individuati nell’allegato A con la dicitura OB. NON RAGGIUNTO apposta in corrispondenza della tipologia di servizio e dell’annualità dell’obiettivo di servizio per il quale è stato certificato il mancato raggiungimento dell’obiettivo stesso.

Entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, il Sindaco commissario trasmette a Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A., apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP assegnati per l’anno in corso o per i successivi, nei limiti di cui all’articolo 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2024.

A tal riguardo la Fondazione IFEL ha pubblicato un comunicato su obiettivi di servizio e commissariamenti per inutilizzo delle risorse 2021-23, laddove si chiarisce che i fondi non rendicontati degli anni 2021, 2022 e 2023 restano comunque nella disponibilità del Sindaco, appositamente nominato Commissario, che li potrà utilizzare per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per gli anni 2024 e successivi.

Il sito IFEL Obiettivi in Comune riporta le informazioni necessarie e i modelli per la compilazione del monitoraggio destinato ai Comuni oggetto di commissariamento, al fine di semplificare l’adempimento, anche attraverso un sistema di compilazione assistita online. Sono inoltre disponibili la casella di posta elettronica infosociale@fondazioneifel.it e l’assistenza telefonica al numero 06 88816323 (lun – ven 9.30 – 16.30).

 

La redazione PERK SOLUTION

Medie opere: Migrazione progetti BDAP-MOP su sistema ReGiS – Istruzioni operative per i Comuni

Il Ministero dell’interno comunica di aver completato la migrazione sul sistema informativo ReGiS di tutti i progetti finanziati con il decreto del 18 luglio 2022, precedentemente presenti sulla piattaforma BDAP-MOP. I CUP sono presenti nella PRATT 1100000320, all’interno del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato” – Misura INV2C1I1.2.5.

Pertanto, in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 146, tutti gli Enti beneficiari delle Medie Opere, sono tenuti ad effettuare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi esclusivamente attraverso il sistema ReGiS. A tal riguardo, gli Enti dovranno caricare all’interno del suddetto sistema informativo, secondo le modalità definite nel Manuale Operativo allegato al decreto del 14 maggio 2024, tutti gli importi a titolo di Stati di avanzamento lavori (SAL) e/o le relative fatture, anche laddove già inseriti sul sistema BDAP-MOP.

Gli Enti non ancora profilati sul sistema ReGiS dovranno:

  1. Compilare il template allegato al presente Comunicato in ogni sua parte, seguendo le istruzioni di compilazione ivi indicate, avendo cura di compilare tutti i campi relativi al Soggetto da profilare. In particolare, nella SEZIONE B – Utenti Regis, nel campo “Codice iniziativa”, dovrà essere indicata la Misura INV2C1I1.2.5;
  2. Trasmettere la richiesta di abilitazione all’indirizzo: rgs.igepa.ufficio2@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura procedura di certificazione contributo indennità amministratori fino al 31 dicembre 2024

Alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023.

Tenuto conto delle istanze pervenute, il Ministero dell’interno ha deciso di procedere alla riapertura della procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto fino alla data del 31 dicembre 2024. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione e, a chiusura della procedura, fare riferimento agli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito. Inoltre, dovranno caricare nel sistema una nuova quietanza, indicando la nuova e corretta somma generata dal sistema.

Al termine di tale procedura, la differenza tra l’importo correttamente riversato e quello riversato in precedenza, potrà essere rimborsato, previa fornitura di adeguata prova documentale, mediante la presentazione all’Ufficio II -Trasferimenti ordinari da federalismo fiscale, compensativi e contributi per spese correnti e di investimento agli enti locali, di istanza ex articolo 68 del decreto ministeriale del 29 maggio 2007, recante “Approvazione delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato”. Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento entro la data del 31 dicembre 2024.

 

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Approvazione modello di richiesta del contributo, annualità 2025, per la copertura della spesa di progettazione

Con decreto del Ministero dell’interno 14 novembre 2024 è stata approvata la modalità di trasmissione dell’istanza per l’attribuzione del contributo, annualità 2025, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche e integrazioni.

Modalità e termini di trasmissione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 2 dicembre 2024 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2025, a pena di decadenza.

Si evidenzia che sulla base delle nuove disposizioni normative, non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2023-2024, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2022 e con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 17 aprile 2024, diffusi sul sito della Direzione Centrale per Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”, e che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione.

Gli enti interessati a trasmettere un’istanza di finanziamento devono preventivamente essere in possesso di un’utenza MOP per l’accesso all’area riservata del Portale.

Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Come per le precedenti edizioni, la richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP), valido ed attivo, relativo ai livelli di progettazione previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progettazione: non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2025 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019. È sempre richiesta l’acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario: non è consentito far uso dello smart-CIG.

Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP), si invita a tener presente quanto precisato nel richiamato decreto del Ministero dell’interno del 14 novembre 2024 pena l’esclusione della richiesta dal contributo.

Dopo l’attribuzione del contributo, disposta con il citato decreto interministeriale, i dati inseriti nella richiesta, come ad esempio il CUP, non possono essere in alcun modo modificati.

Richieste considerate ai fini dell’attribuzione del contributo

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

Richieste di chiarimento e assistenza

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente GLF – annualità 2024, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente comunicato, possono essere trasmesse con le seguenti modalità:

Si evidenzia che il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sarà garantito fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2025.

Eventuali richieste di precisazioni di carattere esclusivamente amministrativo possono essere trasmesse a fondoprogettazione.fl@interno.it (email non abilitata a ricevere e/o trasmettere p.e.c.).

Attribuzione del contributo

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell’ordine prioritario previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019.

Qualora l’entità delle richieste pervenute dovesse superare l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.

Allegati
Manuale Linea di Finanziamento Progettazione – Annualità 2025
FAQ Fondo Progettazione

 

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CDP, Fondo Demolizioni opere abusive: Riavvio delle istruttorie

Con riferimento al Fondo demolizioni opere abusive, di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (FDOA), la Cassa Depositi e Prestiti, con comunicato del 13 novembre scorso rende noto che, per effetto della rotatività dello strumento, è possibile riavviare la fase di istruttoria delle domande di anticipazione, nei limiti della dotazione stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai sensi del predetto comma 12.

Pertanto, gli enti potranno essere nuovamente presentate le domande a valere sul FDOA, avvalendosi del portale, denominato “Portale Fondo Demolizione Opere Abusive – Portale FDOA”, accessibile dal “Portale Finanziamenti” dell’Area Riservata Enti Locali e PA, nella sezione “Anticipazioni”. CDP procederà, altresì, all’istruttoria delle domande già pervenute, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle stesse e si riserva di comunicare successivamente l’eventuale esaurimento della dotazione stabilita da CDP ai sensi del suddetto comma 12 della legge 326/2003.

 

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Contributi a Città d’arte e borghi turistici: proroga di 6 mesi per l’attuazione dei progetti

Con decreto del Ministero dell’interno, dell’8 novembre 2024 è stata stata disposta la proroga di sei mesi dei termini, previsti dall’articolo 6 dell’Avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2021, per l’attuazione dei progetti finanziati, per l’anno 2021, dal fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici», istituito dall’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69.

 

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Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuova circolare del MEF

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.

Al riguardo, tenuto conto che alcuni dei predetti interventi sono volti qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, anche a seguito delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, con la Circolare dell’8 novembre 2024, n. 36, il MEF fornisce le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

La circolare sottolinea che l’elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d’impresa o professionale. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l’applicazione dei termini di pagamento e il monitoraggio degli obiettivi PNRR. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.

Non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE (considerando 8, paragrafi 2 e 3), e recepite all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;
c) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);
d) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).

La transazione commerciale deve essere documentata da fattura elettronica, registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e supportata da un rapporto contrattuale documentabile. Mentre, non influiscono sulla natura commerciale della transazione l’oggetto specifico della prestazione, la natura del bene acquistato, il contenuto della prestazione (salvo eccezioni espressamente previste).

In merito ai termini di pagamento, fissati in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni (i termini di pagamento non possono essere superiori a 60), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”. Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. Al riguardo, la circolare rammenta che anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

La data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.

Con riferimento alla sospensione dei pagamenti, il ministero chiarisce che occorra individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene).

Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito del rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

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Mensa personale e contributi Tarsu, dal ministero Istruzione in arrivo pagamenti 2024

Anci rende noto che il ministero dell’Istruzione e del Merito sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti a favore dei Comuni per il contributo per la mensa del personale scolastico statale, che ammonta complessivamente a 104 mln di euro. I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo quanto previsto  al comma 41, art.7 della legge 135/2012.
Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest’anno, i criteri indicati dall’ANCI che consentono un ampliamento della platea dei fruitori, garantendo una maggiore equità a tutto il personale che può usufruire del pasto.
Le risorse assegnate possono essere consultate dai Comuni nella tabella mensa (Decreto Dipartimentale 29-10-2024)
Per quanto  riguarda la  TARSU nelle  scuole statali,  a seguito della Delibera di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 17 ottobre 2024 e  in considerazione  dell’incremento dello stanziamento registrato limitatamente all’esercizio finanziario 2024,  per  un importo  pari  a  55.172.756,00 milioni di euro, è stata aumentata dal 14% (del 2023) al 20% la percentuale aggiuntiva da assegnare ai 5.428 Comuni virtuosi (dati ISPRA anno 2022) che hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65%.
Le risorse assegnate ai Comuni sono consultabili nella tabella Tarsu “Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Annualità 2024”.

 

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Gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025

Pubblichiamo gli emendamenti Anci alla legge di bilancio 2025 inviati alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Gli emendamenti sono stati predisposti secondo le priorità indicate nell’ultima riunione del Direttivo Anci dello scorso 30 ottobre.

Tra gli emendamenti proposti evidenziamo la richiesta di riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro.

Viene proposto un incremento del sostegno agli oneri comunali per l’affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del lavoro coinvolge circa 18mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln, con abbassamento della soglia di accesso (dal 10% al 3%) del valore dei fabbisogni standard del settore sociale, espressi in termini monetari, pari nel complesso a circa 5 miliardi di euro, permettendo una distribuzione più ampia del contributo  per gli enti di dimensione medio-grande, su cui pure queste spese obbligate pesano in modo significativo ai fini degli equilibri di bilancio.

Altro emendamento fondamentale è la deroga alla limitazione del 75 per cento, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all’erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

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Progetto “Bici in Comune”, aperta la procedura di candidatura per i Comuni

“Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto, che prevede una dotazione finanziaria netta di 12.600.000 euro, si rivolge a tutti i Comuni italiani e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Ogni Comune potrà richiedere un contributo massimo erogabile relativo al numero di abitanti. Per i Comuni fino a 5mila abitanti, il contributo massimo sarà di 50mila euro, che sale sino a 80mila per le realtà sino a 50mila abitanti. Per i Comuni sino a 300mila abitanti il finanziamento massimo sarà di 113mila euro che arriva a 150mila per le Città con più di 300mila abitanti.

Tutti i Comuni italiani interessati a partecipare al progetto possono presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la Piattaforma di Sport e Salute, a partire dalle ore 12:00 del 7 novembre 2024 fino alle ore 12:00 del 13 gennaio 2025.

Allegati:

AVVISO PUBBLICO
GUIDA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

 

 

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